Common use of Quadro normativo di riferimento Clause in Contracts

Quadro normativo di riferimento. La delegazione di pagamento trova la sua disciplina, per gli aspetti che qui interessano, negli articoli 1269 e seguenti del codice civile e nelle previsioni del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, concernente il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni. In sintesi, secondo lo schema delineato dall’articolo 1269 c.c., la delegazione di pagamento si sostanzia nell’ordine che un soggetto (delegante) rivolge ad un altro soggetto (delegato), di pagare o di promettere di pagare una somma di denaro ad un terzo suo creditore (delegatario). Il secondo comma dell’articolo 1269 c.c. precisa che il delegato, ancorché debitore del delegante, non è tenuto ad accettare l’incarico, per cui l’assenso alla delegazione non è atto dovuto o necessario, bensì volontario e discrezionale.‌ Il successivo articolo 1270 c.c. statuisce, poi, che il delegante può revocare la delegazione sino a quando il delegato non abbia assunto l’obbligazione nei confronti del delegatario, manifestando il proprio assenso, o non abbia eseguito il pagamento. Volendo calare la suddetta struttura giuridica nelle fattispecie oggetto del presente Regolamento, la delegazione di pagamento è l’incarico che il dipendente pubblico affida alla ATS Sardegna - a fronte degli emolumenti a lui spettanti per la prestazione di lavoro e a condizione che la stessa accetti di obbligarsi – di corrispondere una somma periodica predeterminata a favore di un istituto esercente il credito o di una società di assicurazione o, ancora, di una ONLUS o di un ente mutualistico, in virtù dell’avvenuta sottoscrizione, rispettivamente, di un contratto di finanziamento o di una polizza di assicurazione o dell’assunzione di un obbligo di contribuzione. Tale fattispecie è stata qualificata, secondo la prassi terminologica corrente, come “delegazione convenzionale”. In pratica, avvalendosi della delegazione convenzionale, il dipendente della ATS Sardegna può, per il tramite della stessa ATS, provvedere a:  pagare i premi delle assicurazioni sulla vita o per la copertura di rischi professionali o per la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell’assicurazione generale obbligatoria;‌  pagare i premi delle assicurazioni volte a salvaguardare l’integrità della casa di abitazione e a fornire garanzie accessorie;  pagare i premi delle assicurazioni sulla responsabilità civile relative alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e quelli inerenti alle garanzie accessorie;  pagare le rate dei prestiti ottenuti in virtù di un contratto di finanziamento;‌  versare il contributo fissato a favore di determinate categorie di soggetti di particolare rilevanza sociale, quali le ONLUS e gli enti con finalità mutualistiche. È importante sottolineare la distinzione tra le delegazioni legali, per le quali esiste un obbligo di legge o di contratto, e le delegazioni convenzionali, soggette all’esercizio del potere discrezionale dell’ATS. Per le prime il servizio va reso gratuitamente, mentre per le seconde, una volta "accettate dall'ATS", scatta l’obbligo di recuperare i costi amministrativi sostenuti, non potendo farli gravare sulle spese di funzionamento della stessa Amministrazione, come precedentemente argomentato. Considerato, poi, che le somme trattenute al dipendente sono versate direttamente al delegatario, (beneficiario del pagamento), vi è la necessità di attivare con il medesimo delegatario procedimenti volti al riscontro dei versamenti, anche attraverso uno scambio di informazioni, oneri che incombono necessariamente in capo al delegato (ATS). Inoltre, non sembra fuori luogo precisare, con riferimento ai contratti di finanziamento, che la delegazione convenzionale di pagamento non deve essere confusa con la "cessione del quinto dello stipendio", fattispecie per la quale vale una specifica disciplina. La delegazione infatti consente, al dipendente che ha già in atto la cessione del quinto, di accedere ad un ulteriore finanziamento, lasciando invariato il piano di rimborso previsto con la predetta cessione stipendiale del quinto.

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Samples: Convenzione Contratti Di Finanziamento

Quadro normativo di riferimento. La delegazione di pagamento trova materia del contratto a tempo determinato ha avuto una evoluzione normativa abbastanza travagliata, in quanto la sua disciplina, all’origine, era contenuta nella legge n. 230 del 1962, poi innovata dal decreto legislativo n. 368 del 2001. Altre modifiche nell’ambito del contratto a termine sono intervenute da parte del c.d. Collegato Xxxxxx, ovvero la legge n. 183 del 2010 (in vigore dal 24 novembre 2010) e dalla c.d. Riforma Fornero, ovvero la legge n. 92 del 2012. Andiamo con ordine lasciando la trattazione delle novità della riforma Fornero all’ultimo paragrafo al fine di agevolare una migliore lettura. L’ipotesi di contratto a termine contemplata dall’art. 1 c. 2 lett. cdella L. 230/62, si riferisce a opere e servizi che, pur potendo consistere in un’attività qualitativamente identica a quella ordinariamente esercitata dall’impresa, ne determinano un incremento particolarmente rilevante, in relazione a eventi isolati ed eccezionali, tali da non poter essere affrontati con la normale struttura organizzativa e produttiva, per gli aspetti quanto efficiente e adeguatamente programmata (2). Costituisce presupposto della legittimità del termine finale apposto al contratto di lavoro ai sensi dell’art. 1, lettera c), della L. 230/62, l’esistenza di una stretta correlazione tra l’assunzione e le dedotte esigenze di carattere straordinario, fermo restando il potere dell’imprenditore di adibire il neo-assunto a mansioni diverse con la tecnica del c.d. scorrimento (3). Come giurisprudenza recente sul tema ha precisato (4) nel sistema normativo introdotto dal d.lgs. n. 368/2001, l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo e postula, al fine di non cadere nella genericità e pena la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’obbligo del datore di lavoro di adottare l’atto scritto e di specificare in esso le ragioni in concreto adottate. Da segnalare nell’argomento che qui interessanoci occupa è una sentenza della Corte di Giustizia (5) secondo cui “la clausola 5, negli articoli 1269 punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e seguenti del codice civile e nelle previsioni del D.P.R. 5 gennaio 1950CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev’essere interpretata nel senso che la nozione di “stretta connessione oggettiva con un precedente contratto di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro”, di cui all’art. 14, n. 1803, concernente il sequestro, il pignoramento della legge sul lavoro a tempo parziale e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni. In sintesi, secondo lo schema delineato dall’articolo 1269 c.c., la delegazione sui contratti di pagamento si sostanzia nell’ordine che un soggetto lavoro a tempo determinato (delegante) rivolge ad un altro soggetto (delegatoGesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge), di pagare o di promettere di pagare una somma di denaro ad del 21 dicembre 2000, dev’essere applicato alle fattispecie in cui un terzo suo creditore (delegatario). Il secondo comma dell’articolo 1269 c.c. precisa che il delegato, ancorché debitore del delegante, contratto a tempo determinato non è tenuto ad accettare l’incarico, per cui l’assenso alla delegazione non è atto dovuto o necessario, bensì volontario e discrezionale.‌ Il successivo articolo 1270 c.c. statuisce, poi, che il delegante può revocare la delegazione sino sia stato immediatamente preceduto da un contratto a quando il delegato non abbia assunto l’obbligazione nei confronti del delegatario, manifestando il proprio assenso, o non abbia eseguito il pagamento. Volendo calare la suddetta struttura giuridica nelle fattispecie oggetto del presente Regolamento, la delegazione di pagamento è l’incarico che il dipendente pubblico affida alla ATS Sardegna - a fronte degli emolumenti a lui spettanti per la prestazione tempo indeterminato concluso con lo stesso datore di lavoro e a condizione che un intervallo di vari anni separi tali contratti, qualora, per tutto il corso di tale periodo, il rapporto di lavoro iniziale sia stato proseguito per la stessa accetti attività e con lo stesso datore di obbligarsi – lavoro mediante una successione ininterrotta di corrispondere una somma periodica predeterminata contratti a favore tempo determinato. Spetta al giudice del rinvio interpretare le pertinenti disposizioni di un istituto esercente il credito o di una società di assicurazione odiritto nazionale in modo quanto più possibile conforme a detta clausola 5, ancora, di una ONLUS o di un ente mutualistico, in virtù dell’avvenuta sottoscrizione, rispettivamente, di un contratto di finanziamento o di una polizza di assicurazione o dell’assunzione di un obbligo di contribuzione. Tale fattispecie è stata qualificata, secondo la prassi terminologica corrente, come “delegazione convenzionalepunto 1”. In praticaAncora la clausola 4, avvalendosi della delegazione convenzionalepunto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato membro da dipendenti pubblici avanti il dipendente della ATS Sardegna può, giudice nazionale perché sia loro riconosciuto il diritto a un aumento stipendiale triennale già attribuito ai lavoratori a tempo indeterminato e ciò per il tramite della stessa ATS, provvedere a:  pagare i premi delle assicurazioni sulla vita o periodo compreso tra la scadenza del termine per la copertura ricezione della direttiva e l’entrata in vigore della norma nazionale (non retroattiva) che recepisce la direttiva stessa, fatti salvi gli effetti delle norme nazionali in tema di rischi professionali o per prescrizione (6) . La normativa di riferimento in tale ambito è l’articolo 32 del Collegato lavoro, ovvero la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell’assicurazione generale obbligatoria;‌  pagare i premi delle assicurazioni volte a salvaguardare l’integrità della casa di abitazione e a fornire garanzie accessorie;  pagare i premi delle assicurazioni sulla responsabilità civile relative alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e quelli inerenti alle garanzie accessorie;  pagare legge n. 183/2010 il quale ha introdotto le rate dei prestiti ottenuti in virtù di un contratto di finanziamento;‌  versare il contributo fissato a favore di determinate categorie di soggetti di particolare rilevanza sociale, quali le ONLUS e gli enti con finalità mutualistiche. È importante sottolineare la distinzione tra le delegazioni legali, per le quali esiste un obbligo di legge o di contratto, e le delegazioni convenzionali, soggette all’esercizio del potere discrezionale dell’ATS. Per le prime il servizio va reso gratuitamente, mentre per le seconde, una volta "accettate dall'ATS", scatta l’obbligo di recuperare i costi amministrativi sostenuti, non potendo farli gravare sulle spese di funzionamento della stessa Amministrazione, come precedentemente argomentato. Considerato, poiseguenti novità, che le somme trattenute al dipendente sono versate direttamente al delegatariocosì possono essere riassunte: - - - Comma 4, (beneficiario del pagamento)lett. a) Contratti di lavoro a termine in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di riforma. Estensione della disciplina della legge sui licenziamenti individuali, vi è la necessità di attivare con il medesimo delegatario procedimenti volti al riscontro dei versamenticosì come novellata, anche attraverso uno scambio di informazioni, oneri che incombono necessariamente in capo al delegato (ATS). Inoltre, non sembra fuori luogo precisare, con riferimento ai contratti di finanziamentolavoro a termine stipulati ai sensi degli artt. 1, che la delegazione convenzionale 2 e 4 del D.lgs 368/2001 in corso di pagamento non deve essere confusa con la "cessione del quinto dello stipendio", fattispecie per la quale vale una specifica disciplinaesecuzione alla data di entrata in vigore della legge di riforma. La delegazione infatti consente, al dipendente che ha già in atto la cessione del quinto, di accedere ad un ulteriore finanziamento, lasciando invariato il piano di rimborso previsto con la predetta cessione stipendiale del quinto.- -

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Quadro normativo di riferimento. La delegazione di pagamento trova la sua disciplinaIl decreto legge n. 32/2019, convertito in legge n. 55/2019 decreto legge 32/2019 ha in più punti modificato il Codice e, più precisamente, per gli aspetti quello che qui interessanorileva, negli gli articoli 1269 80, comma 5, lettera b), e seguenti 110 nonché gli articoli 104 e 186-bis della legge n. 267/1942 (di seguito, “Legge Fallimentare”), al fine di realizzare un coordinamento tra le due discipline nell’ottica di favorire, da un lato, la continuazione dell’esercizio dell’impresa nell’interesse dei creditori di quest’ultima e, dall’altro, la regolare esecuzione dei contratti pubblici nell’interessa della stazione appaltante e di tutta la filiera produttiva. Più precisamente il novellato articolo 80, comma 5, lettera b) del codice civile Codice (Motivi di esclusione) nel prevedere l’esclusione dall’operatore economico che sia sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fa salvo quanto previsto dai citati articoli 110 del Codice e nelle previsioni 186-bis della Legge Fallimentare. L’articolo 110 del D.P.R. 5 gennaio 1950Codice (Procedure di affidamento in caso di liquidazione giudiziale dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione), detta una complessa disciplina con riferimento sia alla prosecuzione dei contratti pendenti tra stazione appaltante e impresa esecutrice sottoposta a procedura concorsuale sia alla partecipazione a nuove gare delle imprese in concordato. In particolare la norma in esame: ⮚ prevede che, fatto salvo quanto disposto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del e Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 180159, concernente ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture e, se del caso, procedono al nuovo affidamento alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (commi 1 e 2). ⮚ consente al curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio dell’impresa, di proseguire i contratti in essere (comma 3); ⮚ chiarisce che per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il sequestro, momento del deposito della domanda di concordato ed il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni momento del deposito del decreto di ammissione al concordato è sempre necessario l’avvalimento dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni. In sintesi, secondo lo schema delineato dall’articolo 1269 c.c., la delegazione requisiti di pagamento si sostanzia nell’ordine che un soggetto (delegante) rivolge ad un altro soggetto (delegatocomma 4); ⮚ prevede, in deroga a quanto disposto dall’articolo 80, comma 5, lettera b), che l’impresa ammessa al concordato possa partecipare alle gare senza l’avvalimento dei requisiti di pagare o altro soggetto (comma 5); ⮚ attribuisce all’ANAC un peculiare ruolo, dai tratti inediti, richiedendo a quest’ultima di promettere di pagare una somma di denaro ad un terzo suo creditore determinare con apposite linee guida “requisiti aggiuntivi”, che le imprese in concordato devono avere per evitare il cosiddetto “avvalimento rinforzato” previsto dalla disposizione in esame (delegatariocomma 6). Il secondo comma dell’articolo 1269 c.c. precisa che il delegatoLa disciplina appena descritta, ancorché debitore del delegantecome sopra ricordato, non è tenuto ad accettare l’incaricodeve essere integrata con quella dettata dalla Legge Fallimentare) e, per cui l’assenso alla delegazione non è atto dovuto o necessarioin particolare, bensì volontario e discrezionale.‌ Il successivo articolo 1270 c.c. statuiscecon quella dall’articolo 186-bis, poi, che il delegante può revocare la delegazione sino a quando il delegato non abbia assunto l’obbligazione nei confronti del delegatario, manifestando il proprio assenso, o non abbia eseguito il pagamento. Volendo calare la suddetta struttura giuridica nelle fattispecie oggetto del presente Regolamento, la delegazione di pagamento è l’incarico che il dipendente pubblico affida alla ATS Sardegna - a fronte degli emolumenti a lui spettanti per la prestazione di lavoro e a condizione che la stessa accetti di obbligarsi – di corrispondere una somma periodica predeterminata a favore di un istituto esercente il credito o di una società di assicurazione o, ancora, di una ONLUS o di un ente mutualisticoparimenti modificato dal decreto legge n. 32/2019, in virtù dell’avvenuta sottoscrizionedel quale successivamente al deposito della domanda di ammissione al concordato, rispettivamentela partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal Tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato (comma 4). L’ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a nuove procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l’impresa presenta in gara una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto (comma 5). Novellando in tal modo il Codice e la Legge Fallimentare, il decreto legge n. 32/2019 ha di fatto anticipato con riferimento alle disposizioni dei predetti articoli 110 e 186-bis l’entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni (articoli 372 e 95) del decreto legislativo n. 14/2019, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. L’entrata in vigore di quest’ultimo, originariamente fissata al 15 agosto 2020, è stata differita al 1 settembre 2021 dal decreto legge, n. 23/2020, convertito in legge n. 40/2020, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di un contratto poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di finanziamento o salute e lavoro, di una polizza proroga di assicurazione o dell’assunzione di un obbligo di contribuzione. Tale fattispecie è stata qualificata, secondo la prassi terminologica corrente, come “delegazione convenzionaletermini amministrativi e processuali”. In praticaRispetto alla previgente disposizione dell’articolo 110 del Codice, avvalendosi la nuova formulazione della delegazione convenzionale, il dipendente della ATS Sardegna può, per il tramite della stessa ATS, provvedere a:  pagare i premi delle assicurazioni sulla vita o per la copertura di rischi professionali o per la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell’assicurazione generale obbligatoria;‌  pagare i premi delle assicurazioni volte a salvaguardare l’integrità della casa di abitazione e a fornire garanzie accessorie;  pagare i premi delle assicurazioni sulla responsabilità civile relative alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e quelli inerenti alle garanzie accessorie;  pagare le rate dei prestiti ottenuti in virtù di un contratto di finanziamento;‌  versare il contributo fissato a favore di determinate categorie di soggetti di particolare rilevanza sociale, quali le ONLUS e gli enti con finalità mutualistiche. È importante sottolineare la distinzione tra le delegazioni legali, per le quali esiste un obbligo di legge o di contratto, e le delegazioni convenzionali, soggette all’esercizio del potere discrezionale dell’ATS. Per le prime il servizio va reso gratuitamente, mentre per le seconde, una volta "accettate dall'ATS", scatta l’obbligo di recuperare i costi amministrativi sostenuti, non potendo farli gravare sulle spese di funzionamento della stessa Amministrazione, come precedentemente argomentato. Considerato, poi, che le somme trattenute al dipendente sono versate direttamente al delegatario, (beneficiario del pagamento), vi è la necessità di attivare con il medesimo delegatario procedimenti volti al riscontro dei versamenti, anche attraverso uno scambio di informazioni, oneri che incombono necessariamente in capo al delegato (ATS). Inoltre, non sembra fuori luogo precisare, con riferimento ai contratti di finanziamento, che la delegazione convenzionale di pagamento non deve essere confusa con la "cessione del quinto dello stipendio", fattispecie per la quale vale una specifica disciplina. La delegazione infatti consente, al dipendente che ha già in atto la cessione del quinto, di accedere ad un ulteriore finanziamento, lasciando invariato il piano di rimborso previsto con la predetta cessione stipendiale del quinto.norma:

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Samples: Atto Di Segnalazione N. 10 Del 2 /12/2020

Quadro normativo di riferimento. La delegazione Partendo dal dato normativo, in tema di pagamento trova la sua disciplinacauzioni, l’art. 75 del Codice stabilisce per gli aspetti che qui interessanoappalti di lavori, negli articoli 1269 servizi e seguenti forniture l’obbligo di corredare l'offerta di una cauzione, detta cauzione provvisoria, in misura pari al 2% dell’importo indicato nel bando di gara o nella lettera d’invito, il cui scopo è quello di garantire la serietà e l’affidabilità dell’offerta stessa. La norma in commento consente al partecipante di prestare a garanzia dell’offerta, a sua scelta, garanzie reali e/o personali. La cauzione provvisoria può essere costituita, infatti, in contanti ovvero in titoli del codice civile e nelle previsioni debito pubblico garantiti dallo Stato oppure sotto forma di fideiussione. Quest’ultima può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari purché questi siano iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.P.R. 5 gennaio 1950decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 180, concernente il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni. In sintesi, secondo lo schema delineato dall’articolo 1269 c.c., la delegazione di pagamento si sostanzia nell’ordine che un soggetto (delegante) rivolge ad un altro soggetto (delegato), di pagare o di promettere di pagare una somma di denaro ad un terzo suo creditore (delegatario). Il secondo comma dell’articolo 1269 c.c. precisa che il delegato, ancorché debitore del delegante, non è tenuto ad accettare l’incarico, per cui l’assenso alla delegazione non è atto dovuto o necessario, bensì volontario e discrezionale.‌ Il successivo articolo 1270 c.c. statuisce, poi385, che il delegante può revocare la delegazione sino svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a quando il delegato non abbia assunto l’obbligazione nei confronti del delegatario, manifestando il proprio assenso, o non abbia eseguito il pagamento. Volendo calare la suddetta struttura giuridica nelle fattispecie oggetto del presente Regolamento, la delegazione di pagamento è l’incarico che il dipendente pubblico affida alla ATS Sardegna - a fronte degli emolumenti a lui spettanti per la prestazione di lavoro e a condizione che la stessa accetti di obbligarsi – di corrispondere una somma periodica predeterminata a favore di un istituto esercente il credito o revisione contabile da parte di una società di assicurazione orevisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, ancoran. 581. L’art. 113 del Codice disciplina invece la cauzione definitiva il cui scopo è garantire la corretta esecuzione dell’appalto, di una ONLUS o di un ente mutualistico, in virtù dell’avvenuta sottoscrizione, rispettivamente, di un imponendo all’esecutore del contratto di finanziamento o di una polizza di assicurazione o dell’assunzione di un obbligo di contribuzione. Tale fattispecie è stata qualificata, secondo la prassi terminologica corrente, come “delegazione convenzionale”. In pratica, avvalendosi della delegazione convenzionale, il dipendente della ATS Sardegna può, per il tramite della stessa ATS, provvedere a:  pagare i premi delle assicurazioni sulla vita o per la copertura di rischi professionali o per la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell’assicurazione generale obbligatoria;‌  pagare i premi delle assicurazioni volte una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale con cui il fideiussore si impegna a salvaguardare l’integrità risarcire la stazione appaltante del mancato o inesatto adempimento del contraente (art. 113 comma 5). L’ammontare di questa cauzione deve essere pari al 10% dell’importo del contratto, ma può variare, nel caso vi sia un ribasso d’asta superiore al 10%, in base ad un particolare tipo di calcolo che consente di quantificare l’importo della casa cauzione alle condizioni di abitazione aggiudicazione, imponendo all’aggiudicatario che ha formulato un ingente ribasso d’asta la presentazione di garanzie direttamente proporzionate allo sconto praticato in sede di offerta. La garanzia deve necessariamente essere prestata sotto forma di fideiussione e “deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a fornire garanzie accessorie;  pagare i premi delle assicurazioni sulla responsabilità civile relative semplice richiesta scritta della stazione appaltante”. A sua volta, l’art. 113 richiama espressamente l’art. 75, comma 3, il quale estende l’ambito dei soggetti che possono prestare la cauzione, oltre che a banche e ad imprese di assicurazioni, a tutti gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie. Tale garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo del residuo 20% dell’iniziale importo garantito va effettuato secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Entrambi gli strumenti (cauzione provvisoria e cauzione definitiva) sono indispensabili a garantire il corretto svolgersi della procedura concorsuale sicché la mancata costituzione della garanzia porta – in modo sostanzialmente automatico – alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e quelli inerenti alle garanzie accessorie;  pagare le rate dei prestiti ottenuti in virtù perdita di un contratto di finanziamento;‌  versare il contributo fissato a favore di determinate categorie di soggetti di particolare rilevanza sociale, quali le ONLUS e gli enti con finalità mutualisticheeffetti dell’aggiudicazione. È importante sottolineare la distinzione tra le delegazioni legaliIn particolare, per le quali esiste un obbligo di legge o di contratto, e le delegazioni convenzionali, soggette all’esercizio del potere discrezionale dell’ATS. Per le prime il servizio va reso gratuitamente, mentre per le seconde, una volta "accettate dall'ATS", scatta l’obbligo di recuperare i costi amministrativi sostenuti, quanto concerne la cauzione provvisoria non potendo farli gravare sulle spese di funzionamento della stessa Amministrazione, come precedentemente argomentato. Considerato, poi, che le somme trattenute al dipendente sono versate direttamente al delegatario, (beneficiario del pagamento), vi è uniformità di vedute circa la necessità possibilità di attivare con il medesimo delegatario procedimenti volti applicare l’istituto del soccorso istruttorio; al riscontro dei versamentiriguardo, anche attraverso uno scambio di informazionil’Autorità nella Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, oneri che incombono necessariamente in capo al delegato (ATS). Inoltre, non sembra fuori luogo precisare, con riferimento ai contratti di finanziamento, che la delegazione convenzionale di pagamento non deve essere confusa con la "cessione del quinto dello stipendio", fattispecie per la quale vale una specifica disciplina. La delegazione infatti consente, al dipendente che ha già in atto la cessione del quinto, di accedere ad un ulteriore finanziamento, lasciando invariato il piano di rimborso previsto con la predetta cessione stipendiale del quinto.affermato che: “più complessa appare l’ipotesi di

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