Common use of Prescrizioni in materia di sicurezza Clause in Contracts

Prescrizioni in materia di sicurezza. In tutti i casi in cui siano accertate dalla Stazione appaltante, anche nella persona del Direttore dei Lavori, ovvero dal Responsabile Lavori o dal Coordinatore per la sicurezza, violazioni da parte dell’Appaltatore o di eventuali subappaltatori, delle misure di sicurezza nello svolgimento dei lavori, gli stessi saranno immediatamente sospesi e sarà ripiegato il cantiere. Nei predetti casi sarà disposta l'immediata messa in atto di tutte le azioni correttive opportune che, laddove non tempestivamente attivate nelle successive 24 ore determineranno comunque riflessi sul tempo di esecuzione generale, con applicazione delle penali già previste all’articolo TEMPISTICA DELL’APPALTO per il ritardato completamento delle attività nel termine di ultimazione fissato. Il verificarsi di una contestazione nei confronti dell’Appaltatore di accertate violazioni delle normative in materia di sicurezza di cui D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. comporterà l’applicazione di una penale aggiuntiva pari allo 0,1 per cento per ogni giorno di ritardo ulteriore rispetto alle 24 ore per porre in essere le attività richieste. La Stazione Appaltante si riserva di disporre la risoluzione del contratto nel caso di violazioni delle norme del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., artt. 94 (Obblighi dei lavoratori autonomi), 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), e 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento) valutate di particolare rilevanza e che siano ripetute per più di due volte. A tali fini, il Direttore dei Lavori nonché gli organi competenti all’effettuazione dei controlli segnalano i relativi esiti alla Stazione appaltante ai fini dell’accertamento delle cause di risoluzione del contratto. La Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ed instaurazione di contraddittorio con l’Impresa.

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Samples: Contratto Di Appalto Di Lavori, www.tirrenica.it, www.tirrenica.it

Prescrizioni in materia di sicurezza. In tutti i casi in cui siano accertate dalla Stazione appaltantedal Ministero, anche nella persona del Direttore dei Lavori, ovvero dal Responsabile Lavori o dal Coordinatore per la sicurezzadell’esecuzione del Contratto, violazioni da parte dell’Appaltatore o di eventuali subappaltatoridell’Appaltatore, delle misure di sicurezza nello svolgimento dei lavoridel servizio, gli stessi saranno lo stesso sarà immediatamente sospesi e sarà ripiegato il cantieresospeso. Nei predetti casi sarà disposta l'immediata messa in atto di tutte le azioni correttive opportune che, laddove non tempestivamente attivate nelle successive 24 ore determineranno comunque riflessi sul tempo di esecuzione generale, con applicazione delle penali già previste all’articolo TEMPISTICA DELL’APPALTO per il ritardato completamento delle attività nel termine di ultimazione fissatoall’art. 16. Il verificarsi di una contestazione nei confronti dell’Appaltatore di accertate violazioni delle normative in materia di sicurezza di cui D.LgsD.lgs. n. 81/2008 s.m.i. comporterà l’applicazione di una penale aggiuntiva pari allo 0,1 al 10 (dieci) per cento dell’importo contrattuale giornaliero (quindi (quindi calcolata su un importo pari a 1/365° dell’importo presunto annuale) per ogni giorno di ritardo ulteriore rispetto alle 24 ore per porre in essere le attività richieste. La Stazione Appaltante Il Ministero si riserva di disporre la risoluzione del contratto nel caso di violazioni delle norme del D.LgsD.lgs. n. 81/2008 s.m.i., artt. 94 (Obblighi dei lavoratori autonomi), 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), e 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento) valutate di particolare rilevanza e che siano ripetute per più di due volte. A tali fini, il Direttore dei Lavori Responsabile dell’esecuzione del contratto nonché gli organi competenti all’effettuazione dei controlli segnalano i relativi esiti alla Stazione appaltante al Ministero ai fini dell’accertamento delle cause di risoluzione del contratto. La Stazione appaltante In caso di violazioni diverse da quelle sopra calendate ed ove ripetute, il Ministero ha facoltà facoltà, altresi' di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ed instaurazione di contraddittorio con l’Impresa.

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Samples: Contratto Per L’affidamento Di Professionali Per La Manutenzione Correttiva Ed Evolutiva Delle Applicazioni

Prescrizioni in materia di sicurezza. In tutti i casi in cui siano accertate dalla Stazione appaltantedal Ministero, anche nella persona del Direttore dei Lavori, ovvero dal Responsabile Lavori o dal Coordinatore per la sicurezzadell’esecuzione del Contratto, violazioni da parte dell’Appaltatore o di eventuali subappaltatoridell’Appaltatore, delle misure di sicurezza nello svolgimento dei lavoridel servizio, gli stessi saranno lo stesso sarà immediatamente sospesi e sarà ripiegato il cantieresospeso. Nei predetti casi sarà disposta l'immediata messa in atto di tutte le azioni correttive opportune che, laddove non tempestivamente attivate nelle successive 24 ore determineranno comunque riflessi sul tempo di esecuzione generale, con applicazione delle penali già previste all’articolo TEMPISTICA DELL’APPALTO per il ritardato completamento delle attività nel termine di ultimazione fissatoall’art. 16. Il verificarsi di una contestazione nei confronti dell’Appaltatore di accertate violazioni delle normative in materia di sicurezza di cui D.LgsD.lgs. n. 81/2008 s.m.i. comporterà l’applicazione di una penale aggiuntiva pari allo 0,1 al 10 (dieci) per cento dell’importo contrattuale giornaliero (quindi calcolata su un importo pari a 1/365° dell’importo presunto annuale) per ogni giorno di ritardo ulteriore rispetto alle 24 ore ai tre giorni lavorativi per porre in essere le attività richieste. La Stazione Appaltante Il Ministero si riserva di disporre la risoluzione del contratto nel caso di violazioni delle norme del D.LgsD.lgs. n. 81/2008 s.m.i., artt. 94 (Obblighi dei lavoratori autonomi), 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), e 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento) valutate di particolare rilevanza e che siano ripetute per più di due volte. A tali fini, il Direttore dei Lavori Responsabile dell’esecuzione del contratto nonché gli organi competenti all’effettuazione dei controlli segnalano i relativi esiti alla Stazione appaltante al Ministero ai fini dell’accertamento delle cause di risoluzione del contratto. La Stazione appaltante In caso di violazioni diverse da quelle sopra calendate ed ove ripetute, il Ministero ha facoltà facoltà, altresì di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ed instaurazione di contraddittorio con l’Impresa.

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Samples: Contratto Per l'Affidamento Dei Servizi Di Governance Dei Sistemi Di Prevenzione Integrati Relativi A: Sicurezza E Salute Nei Luoghi Di Lavoro; Sistema Certificativo Connesso; Gestione Delle Emergenze Connessa Al Rischio Antropico, Alla Vigilanza, Alla Accoglienza E Alla Fruizione Del Patrimonio Culturale

Prescrizioni in materia di sicurezza. In tutti i casi in cui siano accertate dalla Stazione appaltantedal Committente, anche nella persona del Direttore dei Lavori, ovvero dal Responsabile Lavori o dal Coordinatore per la sicurezza, violazioni da parte dell’Appaltatore o di eventuali subappaltatori, delle misure di sicurezza nello svolgimento dei lavori, con situazioni di pericolo grave ed imminente, gli stessi saranno immediatamente sospesi e sarà ripiegato il cantiere. Nei predetti casi sarà disposta l'immediata messa in atto di tutte le azioni correttive opportune che, laddove non tempestivamente attivate nelle successive 24 ore determineranno comunque riflessi sul tempo di esecuzione generale, con applicazione delle penali già previste all’articolo TEMPISTICA DELL’APPALTO per il ritardato completamento delle attività nel termine di ultimazione fissatoopportune. Il verificarsi di una contestazione nei confronti dell’Appaltatore di accertate violazioni delle normative in materia di sicurezza di cui D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. comporterà l’applicazione di una penale aggiuntiva pari allo 0,1 per cento per ogni giorno di ritardo ulteriore rispetto alle 24 ore per porre in essere le attività richieste. La Stazione Appaltante si riserva Committente ha la facoltà di disporre la risoluzione del contratto nel caso di violazioni delle norme del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., artt. 94 (Obblighi dei lavoratori autonomi), 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), e 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento) valutate di particolare rilevanza o ripetute con frequenze tali da denotare gravi carenze nel sistema di gestione e che siano ripetute per più di due voltecontrollo della sicurezza. A tali fini, il Direttore dei Lavori nonché gli organi competenti all’effettuazione dei controlli segnalano i relativi esiti alla Stazione appaltante al Committente ai fini dell’accertamento delle cause di risoluzione del contratto. La Stazione appaltante Il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ed instaurazione di contraddittorio con l’Impresal’Impresa secondo le disposizioni di cui al successivo articolo RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Al registrarsi di numerose o ripetute non conformità “minori”, ovvero violazioni delle normative in materia di sicurezza di cui D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i di minore rilevanza e per le quali non sussistono i presupposti di pericolo grave ed imminente, il Committente si riserva anche la facoltà di richiedere all’Appaltatore l’evidenza di azioni migliorative del sistema di gestione e vigilanza della sicurezza e/o dell’erogazione di formazione integrativa rispetto a quanto già previsto dalle norme vigenti. L’Appaltatore dovrà infine comunicare al Coordinatore della Sicurezza ed alla Direzione Lavori le situazioni di potenziale pericolo e dei “quasi infortuni”.

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Samples: portalegare.cittametropolitanaroma.it