PENALI E RISOLUZIONE Clausole campione

PENALI E RISOLUZIONE. 1. L’Appaltatore si obbliga a svolgere le prestazioni necessarie al completamento dei Servizi in coerenza con quanto indicato agli articoli 2 e 5 del presente Contratto.
PENALI E RISOLUZIONE. Qualora, durante l'esecuzione del presente affidamento, si verifichino anomali scostamenti rispetto all’andamento delle attività individuate nel Disciplinare Tecnico, l'Amministrazione, per il tramite di ciascuna Struttura capitolina di riferimento, procede all'immediata contestazione del fatto, concedendo un termine non superiore a 5 giorni affinché l’Affidatario giustifichi e motivi le problematiche emerse in fase di esecuzione. L'Amministrazione, per il tramite di ciascuna Struttura capitolina di riferimento, valutata l’incompatibilità degli accadimenti con il buon esito dell'affidamento, si riserva di impartire diverse disposizioni, senza che ciò costituisca modifica contrattuale né riconoscimento di ulteriori rimborsi e comunque, laddove reputi imputabile all’Affidatario le inadempienze occorse, all’esito del contraddittorio di cui al punto precedente, fa luogo all’applicazione delle penali previste dall’allegato Disciplinare Tecnico. In caso di inadempimenti imputabili all’Affidatario del servizio, le parti danno atto che si farà luogo all’applicazione delle penali di cui all’allegato disciplinare, paragrafo 8, ferma restando la possibilità, nell’ipotesi di gravi e/o reiterati inadempimenti, di procedere, ai sensi dell’art. 1453 e seguenti del c.c., alla risoluzione del contratto, con riserva di istanze risarcitorie. In caso di formale contestazione di colpevoli inadempienze contrattuali, la Struttura di riferimento dovrà acquisire dall’Affidatario rendiconto specifico sull’eventuale esperimento di misure eventualmente adottate per sanzionare comportamenti negligenti e comunque inadeguati degli Amministratori, dirigenti e dipendenti nella gestione del rapporto contrattuale con il Committente, concernente il servizio in oggetto.
PENALI E RISOLUZIONE. 1. Ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, l’Appaltatore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a svolgere le prestazioni di volta in volta richieste, nel rispetto delle modalitm e termini prescritti e concordati dal DEC e RCA, in base a quanto previsto agli articoli 2 e 5 che precedono.
PENALI E RISOLUZIONE. L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori nel rispetto dei tempi stabiliti per il singolo appalto e nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo articolo 26 sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo netto stabilito, determinato in ragione di quanto previsto all’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativo, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l’applicazione della penale sull’ammontare dell’importo complessivo netto del contratto. Nel caso in cui in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx constate difformità tra quanto offerto in sede di gara e quanto effettivamente impiegato in fase d’esecuzione, il RUP provvederà ad applicare le penali secondo le seguenti metodologie.
PENALI E RISOLUZIONE. 24.1 Nel caso in cui Lazio Innova riscontri inadempienze agli obblighi contrattuali come risultanti dal presente Contratto, dall’Offerta Tecnica, dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, la stessa contesterà per iscritto tali inadempienze invitando il Prestatore a fornire dettagliate spiegazioni in merito entro cinque giorni dalla ricezione delle contestazioni.
PENALI E RISOLUZIONE. Le condizioni previste dalla presente convenzione sono tutte obbligatorie e vincolanti. Il Concedente provvede alla risoluzione, con la sola formalità della preliminare contestazione d’addebito, in caso:
PENALI E RISOLUZIONE. La FIP avrà facoltà di dichiarare immediatamente ed automaticamente risolto di diritto il contratto stesso, ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile, in caso di:
PENALI E RISOLUZIONE. Qualora la fornitura dei prodotti software, non venisse consegnata entro i termini previsti al precedente art. 5.2 del presente Capitolato, la Stazione Appaltante applicherà, a seguito di segnalazione da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, una penale pari pari allo 0,3‰ (0,3 per mille) del valore di contratto relativo alle licenze, IVA esclusa, per ogni giorno di ritardo, fino all’importo massimo del 10% del valore complessivo del contratto di fornitura, oltre all’addebito degli eventuali danni. Salvo casi di forza maggiore, qualora il Fornitore, a seguito di malfunzionamenti, non rispetti i tempi massimi riportatati all’art. 5.4 del presente Capitolato, verranno applicate al Fornitore le seguenti penali. N Obbligazione Importo Penale (calcolato come % del valore del servizio di supporto e manutenzione) Metrica 1 Tempo di presa in carico del problema per il livello di Severità 1 0,18% Per ogni ora di ritardo rispetto agli SLA definiti 2 Tempo di presa in carico del problema per il livello di Severità 2 0,06% Per ogni ora di ritardo rispetto agli SLA definiti 3 Tempo di presa in carico del problema per il livello di Severità 3 e 4 0,02% Per ogni ora di ritardo rispetto agli SLA definiti 4 Tempo di ripristino delle funzionalità dei prodotti software per il livello di Severità 1 2,50% Per ogni giorno di ritardo rispetto agli SLA definiti 5 Tempo di ripristino delle funzionalità dei prodotti software per il livello di Severità 2 0,25% Per ogni giorno di ritardo rispetto agli SLA definiti 6 Tempo di ripristino delle funzionalità dei prodotti software per il livello di Severità 3 e 4 0,20% Per ogni giorno di ritardo rispetto agli SLA definiti Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’appaltatore per iscritto, mediante invio di PEC e/o lettera raccomandata a/r, dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto sentito il Responsabile Unico del Procedimento. L’Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
PENALI E RISOLUZIONE. Qualora quanto richiesto nell’ordinativo non venisse consegnato e installato (anche solo parzialmente) entro il termine previsto, l’Amministrazione applicherà una penale pari all’uno per mille dell’importo offerto dall’aggiudicatario per ciascun giorno di calendario consecutivo di ritardo, fino al 10% dell’importo totale della fornitura e posa in opera. Qualora i ritardi maturati comportino un’applicazione della penale per un importo superiore al 10%, o le inadempienze dovessero avere una frequenza o gravità tale da creare serio pregiudizio alla regolare effettuazione della fornitura, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante invio di lettera raccomandata a.r., addebitando all’impresa/operatore medesima le maggiori spese occorrenti per il completamento/esecuzione della fornitura e posa in opera in parola oltre gli eventuali ulteriori danni. Salvo casi di forza maggiore, qualora il fornitore non rispetti i tempi di ripristino massimi nell’Art. 6, verranno addebitate al fornitore le penali indicate di seguito. Qualora il tempo di ripristino di ogni singolo guasto bloccante eccedesse i limiti massimi indicati nell’Art. 6, sarà applicata a fine anno una penale di 1 per mille dell’importo della fornitura per ogni ora di ritardo. Qualora il tempo di ripristino di ogni singolo guasto non bloccante eccedesse i limiti massimi nell’ Art. 6, sarà applicata a fine anno una penale di 1 per mille dell’importo della fornitura per ogni giorno di ritardo.
PENALI E RISOLUZIONE. Il Committente o il Responsabile dei lavori, ai sensi dell’art. 90 – comma 8 – del Decreto Legislativo n. 81/2008, ha la facoltà di sostituire temporaneamente o definitivamente, in qualsiasi momento, anche personalmente, il professionista. In tal caso al professionista incaricato dovranno essere corrisposti gli onorari ed il rimborso spese per il lavoro fatto o predisposto sino alla data di comunicazione della revoca.