Commissione Pari Opportunità Clausole campione

Commissione Pari Opportunità. Le Parti, al fine di perseguire gli obiettivi di cui alla legge n. 903/77, alle Direttive CEE in materia di parità ed alla Risoluzione CEE 1982 sulle pari opportunità, si impegnano ad approntare congiuntamente iniziative idonee ad abbattere ogni discriminazione fondata sul sesso, in materia di avviamento al lavoro e di professionalità, consentendo effettive pari opportunità di lavoro alle lavoratrici. In tale ambito particolare attenzione sarà portata all'insieme delle problematiche formative per elevare la qualificazione delle lavoratrici e per far loro conseguire le specializzazioni dalle quali oggi sono di fatto escluse, e ciò in particolare per quello che concerne i contratti di formazione lavoro e gli inserimenti professionali. Le Parti convengono sull'opportunità di realizzare in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE n. 635/1984 e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e alla individuazione di eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro. In relazione a ciò, è costituita una Commissione alla quale è affidato il compito di:
Commissione Pari Opportunità. Le parti concordano di attribuire a tale commissione i seguenti compiti per favorire l’in- clusione sociale e contrastare la discriminazione sul lavoro:
Commissione Pari Opportunità. 1. La Commissione Pari Opportunità costituisce lo strumento per favorire l’inclusione sociale, contrastare ogni forma di discriminazione sul lavoro, sostenere buone pratiche di gestione delle diversità economiche, sociali e culturali.
Commissione Pari Opportunità. 14 DIRITTI SINDACALI 15
Commissione Pari Opportunità. Le Parti, tenuto conto di quanto previsto dall’accordo del 20 febbraio 1998 in materia di agibilità sindacale, convengono sull’opportunità di confermare, in attuazione della Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984 n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo/donna, interventi che favorisca- no parità di opportunità uomo/donna nel lavoro anche attraverso attività di stu- dio e di ricerca per la promozione e attivazione di azioni positive finalizzate a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la realizzazione di pari oppor- tunità al lavoro e nel lavoro, discriminando anche in via indiretta i lavoratori in ragione del sesso. A questa Commissione, composta da dodici membri dei quali sei designati dalla Rai e sei dalle XX.XX. firmatarie del presente contratto, sono assegnati i seguenti compiti: – configurare condizioni che possano concorrere ad uno sviluppo dell’occu- pazione femminile nei vari settori aziendali, anche attraverso specifici pro- cessi formativi; – promuovere azioni positive al fine di individuare e rimuovere tutti quegli ostacoli che oggi impediscono le pari opportunità e la valorizzazione del lavoro delle donne; – agevolare, anche attraverso il ricorso al part-time, la collocazione su un più ampio ventaglio di posizioni di lavoro. A tal fine alla Commissione vengono forniti, compatibilmente con la nor- mativa vigente, con cadenza semestrale, i dati base, scorporati, relativamente alla situazione del personale della Società. Con l’obiettivo di migliorare la conoscenza delle realtà locali, la Commissione potrà avvalersi dell’assistenza di referenti che, in ogni realtà loca- le, verranno indicati dalle rappresentanze sindacali localmente costituitesi e dai rappresentanti aziendali delle singole Unità Produttive. Le competenze della Commissione Pari Opportunità, che si caratterizzano come espressione di rapporto partecipativo, presentano finalità di studio, anali- si, acquisizione di conoscenze e monitoraggio, che potranno realizzarsi anche nella predisposizione di studi, pareri e proposte.
Commissione Pari Opportunità. Le parti concordano di attribuire a tale commissione i seguenti compiti:
Commissione Pari Opportunità. Le parti concordano di istituire Commissioni di pari opportunità a livello territoriale, nonché a livello aziendale per le imprese la cui tipologia sarà individuata territorialmente e finalizzate a: - formazione di programmi e progetti mirati a rimuovere le cause che pregiudicano di fatto la realizzazione di pari opportunità e la individuazione di misure di valorizzazione del lavoro femminile; - promozione dell'assunzione di personale femminile in attività professionali non tradizionali, al fine di agevolare la collocazione delle lavoratrici in un più ampio arco di posizioni di lavoro.
Commissione Pari Opportunità. 1. Nell'affermare la volontà comune di promuovere pari opportunità nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di impiego e nella formazione professionale, evitando ogni forma di discriminazione, come definita dalle vigenti normative italiane è istituita una Commissione Pari Opportunità operante presso l'OBIL con il compito di:
Commissione Pari Opportunità. Le parti concordano di attribuire a tale Commissione i seguenti compiti:
Commissione Pari Opportunità. Si propone una composizione di 8 membri. Direzione Risorse Umane e Sistemi Direzione Risorse Umane e Sistemi Divisione Ipermercati Divisione Supermercati La Commissione Pari Opportunità avrà il compito di: