PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI Clausole campione

PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI. La Federazione provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il broker entro i termini e con le modalità contrattualmente previste dalle polizze. La corresponsione al broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile. Il broker si impegna a rilasciare alla Federazione le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicuratrici debitamente quietanzate. Il broker si obbliga a versare i premi alle Compagnie di Assicurazione titolari delle polizze, in nome e per conto dell’Ente, nei termini e nei modi convenuti con le Compagnie stesse, al fine di garantire l’efficacia e la continuità della copertura assicurativa. Il broker, nell’esercizio del mandato di cui al presente capitolato, è autorizzato fin d’ora e contestualmente a proporre e quindi a porre in essere, nell’ambito delle proprie competenze, ogni attività o atto che possa garantire la continuità delle coperture stesse. Non sono imputabili all’Ente le conseguenze di pagamenti effettuati in ritardo dal broker.
PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI. Il Broker dovrà trasmettere i dati necessari per il pagamento dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie etc.) almeno 15 giorni prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative. L’Ente provvederà al pagamento dei premi alla Compagnia Assicuratrice di competenza per il tramite del Broker: pertanto il versamento del premio nelle mani del Broker concreterà il pagamento dello stesso ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. Il Broker, contestualmente al versamento dei premi, rilascerà all’Ente la polizza e/o appendice e/o ricevuta emessa dalla Società di Assicurazione debitamente quietanzata. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia Assicuratrice entro i termini indicati dalla polizza assicurativa, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI. Nell’ambito della gestione delle polizze assicurative ilpagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, avverrà per il tramite del Broker il quale si impegna ed obbliga a versarli all’Assicuratore, in nome e per conto della Provincia, nei tempi e nei modi convenuti con l’Assicuratore stesso al fine di garantire l’efficacia e la continuità della copertura assicurativa, nonché a rilasciare alla Provincia le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate. In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili della Provincia e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per la Provincia stessa. Non sono imputabili alla Provincia gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle compagnie di assicurazione. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell’eventuale sospensione della garanzia assicurativa. Il Broker provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori rilasciando ampia e liberatoria quietanza.
PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI. Il pagamento dei premi assicurativi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati, a partire dalla sottoscrizione del contratto di appalto, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto del’Amministrazione provvedendo alla rendicontazione rilasciando ampia e liberatoria quietanza. Si applicano in ogni caso le norme di cui all’art. 118 del D.lgs 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 e s.m.i. Il Broker dovrà trasmettere all’Amministrazione i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 45 giorni prima delle scadenze indicate nelle rispettive polizze. Il broker contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare all’Amministrazione le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie di Assicurazione, debitamente quietanzate. Relativamente alle ricevute di pagamento del premio, l’atto di quietanza deve essere trasmesso nelle 24 ore successive all’avvenuto pagamento del premio. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicurativa entro i termini indicati nelle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale sospensione della garanzia assicurativa. .
PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI. Il pagamento dei premi assicurativi verrà effettuato dalla Città metropolitana di Venezia al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art. 1901 del codice civile. Nell’impossibilità di effettuare il pagamento al Broker per cause ad esso imputabili (a titolo esemplificativo mancanza di D.U.R.C. valido), il medesimo dovrà anticipare i premi alle Compagnie Assicuratrici a semplice richiesta dell’ente, salvo il successivo rimborso non appena risolte le cause ostative. Il pagamento al Broker avrà valore liberatorio per la Città metropolitana di Venezia. Non saranno imputabili all’ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie assicuratrici effettuati dal Broker. Si applicano in ogni caso le norme di cui agli artt. 117 e 118 del D.Lgs. 209/2005 e del regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006. Il Broker si impegna a trasmettere alla Città metropolitana di Venezia le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alle Compagnie Assicuratrici entro il termine indicato nelle rispettive polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell’eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI. Nell’ambito della gestione delle polizze, il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, avverrà esclusivamente per il tramite del broker che risulterà aggiudicatario del servizio, il quale si impegna ed obbliga a versarli all’Assicuratore, in nome e per conto del Comune, nei tempi e nei modi convenuti con l’Assicuratore stesso. Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per il Comune. Il Broker provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori rilasciando ampia e liberatoria quietanza.
PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI. Il broker trasmette i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative. L’Azienda provvederà al pagamento del premio all’assicuratore per il tramite del broker, pertanto il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art. 1901 c.c. Il broker, entro le ventiquattro ore dai versamenti, si impegna a rilasciare le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative debitamente quietanzate. Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio all’impresa assicurativa entro i termini indicati dalle polizze sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI. 1. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali sarà effettuato da AdER nei confronti della Cassa, la quale provvederà a sua volta alla corresponsione degli stessi alla Società.
PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI. Il Servizio Contratti e Appalti del Comune di Firenze verserà direttamente alle Compagnie Assicuratrici i premi inerenti i contratti che verranno successivamente stipulati, previa indicazione da parte del Broker, almeno 45 giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze, dei dati necessari per effettuare i predetti pagamenti.
PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI. Il Broker trasmette i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc…) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nelle singole polizze. Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art. 1901 del codice civile. Il Broker si impegna ad inserire in ogni polizza idonea “clausola broker” che preveda che tutte le comunicazioni e i pagamenti dei premi fatti dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana al broker impegnano la Compagnia assicuratrice. Il Broker si impegna a rilasciare, contestualmente al versamento dei premi da parte del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, le polizze, le appendici e le ricevute emesse in originale dalle Compagnie assicuratrici e debitamente quietanzate. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze e i danni derivanti dal ritardato pagamento e dall’eventuale sospensione della garanzia assicurativa. Il Broker dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario nel quale il Consorzio di Bonifica Pianura Xxxxxxxx accrediterà, mediante bonifico, tutti i pagamenti relativi ai premi richiesti e le relative generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. Il pagamento dei premi è subordinato all’acquisizione da parte del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini del pagamento successivo. Inoltre prima di effettuare pagamenti di importo superiore a cinquemila euro il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana procederà alla verifica di cui all’art. 2 del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40, inoltrando apposita richiesta a Agenzia delle Entrate - Riscossione, al fine di accertare eventuali inadempimenti a carico del Broker in materia tributaria e finanziaria. In caso di inadempimento all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo del premio da corrispondere, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana non procederà al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione ...