PROGETTO RELATIVO ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA
Servizio Assicurazioni
PROGETTO RELATIVO ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
Responsabile del procedimento: Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Collaboratore: Xxxxxxxx Xxxxxx
Ufficio: 🖂 Xxx Xxxxx Xxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxx XX 🕿 041 2501497-1484-1481 041 9651636 xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx – PEC: xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xx e-mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
Codice Fiscale 80008840276
ART.1 - OGGETTO DELL’APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il presente appalto ha per oggetto il servizio di consulenza, assistenza e collaborazione per l’attività di gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri in capo della Città metropolitana di Venezia, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 209/2005, da parte di un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito denominato broker), regolarmente iscritto al Registro Unico ai sensi del citato D. Lgs. 209/2005.
Il broker aggiudicatario del servizio si impegna a fornire alla Città metropolitana di Venezia, con i propri mezzi e la propria organizzazione, supporto completo in materia assicurativa.
Saranno oggetto dell’incarico, in via principale e non esaustiva, le seguenti attività:
a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui l’ente è soggetto;
b) analisi delle polizze assicurative in essere, verifica della loro adeguatezza, e impostazione di un programma assicurativo completo e personalizzato;
c) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
d) assistenza e consulenza nella redazione dei capitolati relativi alla gara per le nuove coperture assicurative che dovranno essere in vigore dal 28/02/2019, strutturati in base alle reali necessità della Città metropolitana di Venezia, con la massima tempestività e comunque con tempistica compatibile con l’attività dell’ente. Inoltre, su richiesta dell’ente, prestare assistenza e consulenza nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute;
e) assistenza nella gestione dei contratti assicurativi che verranno stipulati, con controllo sull’emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
f) assistenza nella gestione dei sinistri di RCT in franchigia (sinistri passivi). In particolare il broker dovrà mettere a disposizione dell’ente, a propria cura e spese, personale qualificato per l’attività di consulenza ed assistenza per l’esame delle richieste di risarcimento presentate da terzi, che si espleterà con apposite riunioni a cadenza, di norma, bimestrale, salvo eventuali situazioni particolari che richiedessero riunioni apposite;
g) gestione dei sinistri attivi dell’ente, anche mediante utilizzo di sistemi informatici dedicati, al fine di giungere all’ottimizzazione delle procedure di definizione delle pratiche. L’attività di gestione dei sinistri attivi dovrà proseguire anche oltre la scadenza contrattuale fino alla definizione di tutti i sinistri denunciati entro la vigenza temporale del contratto;
h) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze/necessità della Città metropolitana di Venezia e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all’analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici;
i) ogni altra assistenza e consulenza si rendesse necessaria nel corso dell’incarico, riferita alla gestione dei contratti assicurativi;
j) formazione ed aggiornamento del personale dell’ente in materia assicurativa da svolgersi con le modalità ed i termini indicati nell’offerta tecnica;
ART.2 – DURATA E DECORRENZA DELL’INCARICO
La durata dell’appalto è pari ad anni cinque, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di consegna del servizio in via d’urgenza o di necessità effettuata prima della stipula del contratto, risultante da apposito atto.
Ai sensi dell’art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016, la durata del contratto potrà essere prorogata, su richiesta della Città metropolitana di Venezia, alle medesime modalità e condizioni, fino ad un massimo di 6 mesi (sei mesi), nelle more dell’indizione ed esecuzione di una nuova gara e/o del passaggio delle competenze ad un nuovo broker o all’amministrazione stessa. L’appaltatore è tenuto a garantire la proroga del servizio.
E’ escluso il rinnovo.
L’incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari istituito ai sensi del D. Lgs. 209/2005.
Il broker ove, a seguito della scadenza del contratto ovvero a seguito di revoca del medesimo ai sensi dei successivi artt. 13 e 14, non ottenesse il riaffidamento del servizio, dovrà consentire ogni più ampia collaborazione per il subentro del nuovo broker o dell’amministrazione stessa, anche trasmettendogli ogni documentazione, statistica, informazione e/o notizia rendendole disponibili sia informato digitale che cartaceo
ART.3 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per la Città metropolitana di Venezia alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto l’aggiudicatario, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione, limitatamente ai contratti stipulati con l’assistenza del broker medesimo nel periodo di durata dell’incarico, nei limiti delle percentuali di commissione sui premi assicurativi.
Poiché, ai sensi dell’art.95 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, la gara viene aggiudicata attribuendo all’elemento economico la forma del prezzo fisso, quantificato nella misura della provvigione del 5% per la polizza RC Auto e da quella del 10% per le altre polizze, le provvigioni da porre a carico delle compagnie assicurative per il servizio prestato dal broker saranno quelle sopra indicate, immutabili per tutta la durata dell’appalto.
La percentuale di provvigione dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di gara per l’affidamento dei contratti assicurativi e successivamente riportata nel testo contrattuale.
I premi che la Città metropolitana di Venezia paga per il periodo 28/02/2016 – 28/02/2019 sono i seguenti (escluse eventuali regolazioni premio):
Polizza | Premio Imponibile | Premio Lordo | Scadenza |
RCT/O | € 220.858,90 | € 270.000,00 | 28/02/2019 |
RCA Libro Matricola | € 34.731,06 | € 43.809,50 | 28/02/2019 |
All risks | € 321.711,82 | € 335.900,50 | 28/02/2019 |
Infortuni cumulativa | € 24.829,26 | € 25.450,00 | 28/02/2019 |
Incendio Furto Kasko veicoli | € 25.200,00 | € 28.602,00 | 28/02/2019 |
Incendio Furto Kasko natanti | € 7.693,34 | € 7.700,00 | 28/02/2019 |
Tutela legale e peritale | € 16.494,84 | € 20.000,00 | 28/02/2019 |
RC Patrimoniale tecnici colpa lieve | € 11.483,84 | € 14.039,00 | 28/02/2019 |
Ai soli fini della corretta applicazione delle procedure selettive, il valore complessivo dell’appalto viene quantificato presuntivamente in Euro 322.682,83, al netto delle imposte. Detto importo è stato calcolato applicando la percentuale del 5% sulla polizza RCA e del 10% sulle altre polizze e moltiplicando il risultato per 5 (gli anni di durata dell’incarico) e 6 mesi dell’eventuale proroga tecnica.
Nessun compenso potrà essere richiesto alla Città metropolitana di Venezia nel caso in cui non si proceda alla stipula dei contratti assicurativi o non si produca il buon esito delle relative gare.
ART.4 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
Il pagamento dei premi assicurativi verrà effettuato dalla Città metropolitana di Venezia al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art. 1901 del codice civile.
Nell’impossibilità di effettuare il pagamento al Broker per cause ad esso imputabili (a titolo esemplificativo mancanza di D.U.R.C. valido), il medesimo dovrà anticipare i premi alle Compagnie Assicuratrici a semplice richiesta dell’ente, salvo il successivo rimborso non appena risolte le cause ostative.
Il pagamento al Broker avrà valore liberatorio per la Città metropolitana di Venezia. Non saranno imputabili all’ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie assicuratrici effettuati dal Broker.
Si applicano in ogni caso le norme di cui agli artt. 117 e 118 del D.Lgs. 209/2005 e del regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006.
Il Broker si impegna a trasmettere alla Città metropolitana di Venezia le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.
Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alle Compagnie Assicuratrici entro il termine indicato nelle rispettive polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell’eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
ART.5 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Broker aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, numero 136 e successive modificazioni.
A tal fine, a pena della nullità assoluta del futuro contratto, dovrà comunicare alla Città metropolitana, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.
Nel caso in cui il Broker non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma precedente, la Città metropolitana avrà la facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica certificata PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.
ART.6 – SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
È esplicitamente convenuto che restano in capo all’Amministrazione l’assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d’assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.
Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell’Amministrazione appaltante, né è in grado di impegnare l’Amministrazione se non previa esplicita autorizzazione.
Entro i limiti di cui ai commi precedenti, la Città metropolitana di Venezia autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.
Il Xxxxxx dovrà eseguire l’incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale d’appalto e dell’offerta tecnica presentata, con diligenza e nell’esclusivo interesse dell’ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite. Dovrà inoltre assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all’Amministrazione, assicurando altresì trasparenza nei rapporti con le Compagnie Assicuratrici che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi.
ART.7 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI
Il Broker, nell’espletamento del servizio, si impegna a:
a) svolgere l’incarico nell’interesse dell’amministrazione appaltante nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa fornite;
b) garantire delle soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull’attività dell’Ente;
c) impiegare propri mezzi e risorse e ad accollarsi ogni onere relativo al reperimento ed all’utilizzo della documentazione necessaria;
d) garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie Assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
e) mettere a disposizione della Città metropolitana di Venezia ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
f) relazionare in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell’Ente, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente alla Città metropolitana di Venezia;
g) avvisare tempestivamente l’Ente delle scadenze dei premi e delle polizze assicurative, al fine di evitare scoperture;
h) in caso di aggiudicazione una A.T.I., la Capogruppo dovrà individuare un unico referente diretto per l’esecuzione dell’incarico, senza oneri organizzativi od aggravanti di coordinamento in capo alla Città metropolitana di Venezia.
La Città metropolitana si riserva la facoltà di accettare in tutto o in parte le proposte formulate.
La Città metropolitana di Venezia si impegna a:
a) non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
b) rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l’assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto della Città metropolitana di Venezia con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
c) indicare espressamente, in ciascun capitolato d’appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
d) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l’incarico.
ART.8 – REFERENTE DEL BROKER
Il Broker, in sede di offerta tecnica, dovrà indicare la composizione del team di interfaccia con la Città metropolitana e le relative competenze. All’interno di detto team il Broker individuerà un proprio incaricato, in possesso dei requisiti richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell’ente per il servizio oggetto del presente capitolato.
Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo eventuali problematiche che dovessero insorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall’ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede della Città metropolitana.
Prima dell’avvio del servizio, il Broker dovrà comunicare le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e dovrà comunque assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte dell’amministrazione in caso di urgenza.
Lo staff di interfaccia dovrà avere specifiche competenze e provata esperienza nella gestione dei sinistri e dei contratti assicurativi, in grado di operare in stretta collaborazione con gli uffici addetti dell’ente, in ogni fase della loro attività. Per quanto riguarda la gestione di tutte le tipologie di sinistri dovrà essere individuato un unico soggetto che si rapporterà direttamente con l’Ufficio Assicurazioni dell’Ente. Saranno apprezzate, in particolare, l’esperienza professionale maturata dai componenti il gruppo di lavoro, desunta dai curricula (con particolare riferimento all’esperienza professionale specifica maturata con altre pubbliche amministrazioni o società pubbliche), la completezza delle professionalità offerte, l’articolazione della struttura e delle relative responsabilità.
ART.9 - RESPONSABILITÀ DEL BROKER
Il Broker è l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.
Egli è altresì responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare all’Amministrazione appaltante.
Il Broker è inoltre responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d’aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi della Città metropolitana di Venezia competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.
Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell’incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.
I rischi per le responsabilità dei commi precedenti e per tutte le altre di natura professionale, scaturenti dall’incarico oggetto del presente capitolato, dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa di cui al successivo art. 11.
ART.10 – CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni e l’applicazione di penali, il Broker dovrà presentare idonea cauzione resa ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e smi, in favore della stazione appaltante. In particolare, la garanzia fideiussoria, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2,del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte dell’ente stesso.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento e comporta da parte della Città metropolitana di Venezia l’acquisizione della cauzione provvisoria, con l’applicazione delle sanzioni di legge, con la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria.
Qualora sia prestata con deposito in contanti il versamento dovrà avvenire sul ccb intestato alla Città metropolitana di Venezia codice IBAN XX00X 00000 00000 000000000000, che sarà considerato infruttifero.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, il Broker dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta effettuata dalla Città metropolitana di Venezia. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra.
ART.11 – POLIZZA ASSICURATIVA
Prima della stipulazione del contratto, il Xxxxxx dovrà dimostrare di aver stipulato una polizza di RC Professionale così come previsto dalla normativa vigente, e comunicare eventuali successive variazioni.
La polizza deve essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell’incarico e dovrà avere un massimale di almeno Euro 3.000.000,00.
ART.12 – PENALI E RISARCIMENTO DANNI
Il mancato adempimento delle prestazioni previste dal presente capitolato, ovvero proposte nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, dipendenti da colpa del Broker, comporterà l’applicazione di una penale compresa fra 0,3 per mille (pari a € 97,00) e l’1 per mille (pari a € 323,00) dell’importo contrattuale netto che verrà determinata in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, salvo il maggior danno subito, per
ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel presente capitolato o nell’offerta tecnica.
Deve considerarsi ritardo anche l’ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme. Di conseguenza la predetta penale verrà applicata fino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in modo conforme alle disposizioni del presente capitolato e dell’offerta tecnica.
L’applicazione della penale sarà preceduta da una formale contestazione d’addebito a seguito della quale il Xxxxxx avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro e non oltre 10 giorni dalla data della contestazione. In caso di non accettazione delle giustificazioni, ovvero decorso infruttuosamente il termine per la presentazione delle stesse, l’Ente si riserva di applicare le penalità, fatto salvo il diritto per l’Ente medesimo al risarcimento del danno. L’applicazione della penale non esonera il Broker dall’adempimento della prestazione il cui inadempimento ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale.
La penale sarà assolta tramite escussione della cauzione definitiva e la successiva integrazione dell’importo dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
ART.13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La comminazione di almeno tre contestazioni d’addebito o un ritardo nell’adempimento che determini una penale di importo superiore al 10% (dieci percento) del valore contrattuale, nel corso del servizio, a carico del contraente, attribuisce alla Città metropolitana di Venezia la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell’art. 1454 del codice civile per grave inadempienza contrattuale, previo invio di PEC. La risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker.
Nell’ipotesi del comma precedente il contraente non potrà rivendicare alcun indennizzo e/o risarcimento a qualsivoglia titolo.
E’ inoltre facoltà della Città metropolitana risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 – 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d’ufficio, a spese della Ditta assegnataria, qualora l’impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l’Amministrazione ovvero vi sia stato grave inadempimento della ditta stessa nell’espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.
La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da contestazione dell’addebito, tramite posta elettronica certificata indirizzata al broker, con indicazione di un termine per eventuali giustificazioni.
In tutte le ipotesi di risoluzione l'Amministrazione provvederà a incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.
Inoltre, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di affidare il contratto al contraente secondo classificato o di ripetere la gara, rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione definitiva, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere.
Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’Art 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:
a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) perdita dell’iscrizione all’Albo dei mediatori di assicurazione di cui alla L. 792/1984,come modificata dal D. Lgs. 209/2009;
c) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore grave nell’esercizio delle attivita, nonche violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
d) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni;
e) inosservanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 6;
f) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’aggiudicatario provvisorio o il contraente;
g) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici;
e) di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza;
h) mancato versamento dei premi di cui all'art. 5;
i) subappalto non autorizzato;
j) cessione del contratto non autorizzata;
k) violazione accertata definitivamente della normativa in materia di tutela del lavoro e della sicurezza da parte dell'Appaltatore;
l) commissione di fatti, connessi all’esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali, accertati in via amministrativa dall’ente con ogni mezzo e oggetto di denuncia o querela, senza necessita di attendere l’evolversi dei relativi procedimenti, da considerarsi, ai fini di specie,quali gravi inadempimenti contrattuali;
m) cessazione dell’attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore;
n) inosservanza degli obblighi di cui al successivo art. 19 in materia di codice di comportamento;
La risoluzione si verificherà dalla trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, della comunicazione con la quale la Città metropolitana dichiara di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
In pendenza del termine per rendere operativa la risoluzione l'Appaltatore ha l'obbligo di adempiere puntualmente a tutte le obbligazioni contrattuali. In tal caso La Città metropolitana avrà comunque diritto di servirsi presso altra società, a suo insindacabile giudizio e di incamerare il deposito cauzionale definitivo ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti.
In ogni caso e fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti
ART 14 - RECESSO
È facoltà della Città metropolitana di Venezia recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione qualora non fosse garantito il pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite con il presente capitolato, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi al Broker mediante PEC.
La parti convengono, inoltre, che per giusta causa la Città metropolitana di Venezia potrà recedere dal contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di enti locali, fallimento o applicazione delle procedure concorsuali del broker, perdita dei requisiti richiesti in sede di gara e di quelli per contrattare con la pubblica amministrazione, revoca dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di brokeraggio, condanna con sentenza passata in giudicato degli amministratori, titolari o direttori per delitti contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
Dalla data di efficacia del recesso, il Broker dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.
In caso di recesso il Broker ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.
ART. 15 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ ammesso il subappalto del servizio, nei termini e nelle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
E’ vietata ogni forma totale o parziale di cessione del contratto. Verificandosi l’ipotesi del comma precedente, il contratto è risolto di diritto.
Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.
ART. 16 – CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato per iscritto in forma pubblica amministrativa. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto (presuntivamente quantificate in euro 1.800,00) saranno a carico del Broker.
ART. 17 – EFFETTI OBBLIGATORI DEL CONTRATTO
Il contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa antimafia.
ART. 18 - TUTELA INFORTUNISTICA E SOCIALE
L’affidatario è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al servizio di cui al presente capitolato e dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. E' fatto carico all’affidatario di dare piena attuazione, nei riguardi del proprio personale, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso dalla normativa vigente.
ART. 19 - CODICE DI COMPORTAMENTO E DIVIETO DI PANTOUFLAGE (ANTICORRUZIONE)
L’affidatario dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento adottato dalla Città metropolitana di Venezia con deliberazione della Giunta provinciale n. 217 del 23.12.2013.
Detto codice di comportamento è disponibile sul sito web dell’ente all’URL xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xx-xxxxxxxxxxxxx e copia del medesimo verrà consegnato all’affidatario prima dell’inizio del servizio.
L’affidatario dovrà inoltre adeguarsi a quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter. d.lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come modificato dalla L. 190/2012.
ART. 20 – CONTROVERSIE
Eventuali controversie, inerenti l’applicazione, l’esecuzione o l’interpretazione del presente capitolato speciale, qualora non sia possibile comporle in via transattiva, sarà competente il Foro di Venezia.
E’ esclusa la competenza arbitrale.
ART. 21 – NORMATIVA APPLICABILE - RINVIO
Per quanto non espressamente indicato nel presente atto e nella documentazione di gara e per quanto eventualmente in contrasto con il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., saranno considerate valide le disposizioni fissate dal citato X.Xxx. Si richiamano, inoltre, le norme del codice civile e, in particolare, gli articoli 1754 e 1765, il D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni), nonché le normative e regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici di rilevanza nazionale, regionale e comunale in quanto applicabili e compatibili.
ART.22 – D.U.V.R.I.
Per l’appalto in oggetto non ci sono rischi da interferenze e pertanto non è stato predisposto il D.U.V.R.I. e non sussistano oneri per la sicurezza. Il servizio infatti è di carattere intellettuale e non viene svolto nei locali della Città metropolitana.
ART.23 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti, saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell’eventuale stipulazione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
Responsabile del trattamento dei dati, nonché responsabile del procedimento è il dirigente del servizio assicurazioni xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx.
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