CONTRATTO
TRA
Agenzia delle entrate-Riscossione con sede legale in Roma, Via X. Xxxxxx,14 (di seguito, per brevità, anche solo “AdER”) iscritta al registro delle imprese di Roma, C. F. e P. IVA 13756881002, in persona del Responsabile dell’Area Innovazione e Servizi Operativi, Sig. Xxxxx Xxxxxxx, domiciliato per la carica ove sopra, giusta procura speciale del 17/05/2019 (prot.n. 4689375)
E
RBM Assicurazione Salute S.p.A. con sede legale in Xxxxxxxxxx (Xx) Xxx. Xxxxx Xxxxx, Via E. Forlanini, 24 , capitale sociale Euro 160.000.000,00, Cod. Fisc., P. IVA, iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Treviso al n. 05796440963 in persona del Sig. Xxxxx Xxxxxxxxxx, quale legale rappresentante della predetta società per la sottoscrizione del Contratto di assicurazione (Contratto e Capitolato di polizza), in qualità di Amministratore delegato (di seguito, per brevità, anche “Società”).
E
Fondo Assistenza Previdir con sede legale in Roma, Via Xxx Xxxxxxx, 220, Cod. Fisc. 97168520589, in persona del Presidente sig. Xxxxxxxx Xxxxxx, (di seguito, per brevità, anche “Cassa”).
Premesso
- che con Disposizione del Responsabile della Direzione Approvvigionamenti e Logistica prot. n.5236658 n. 33 del 6 giugno 2019, AdER ha avviato una procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa sanitaria per i propri dipendenti;
- che all’esito del confronto concorrenziale all’uopo indetto, l’offerta presentata dalla Società è risultata quella migliore, secondo quanto indicato nel disciplinare di gara;
- che, pertanto, con provvedimento prot. n.6281942, n. 51 del 24 luglio 2019, AdER ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore della Società;
- che sono state inoltrate da AdER le istanze di controllo volte ad accertare il possesso, in capo alla Società, dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- che alla data odierna risulta accertato il possesso, in capo alla Società, solo di taluni requisiti di ordine generale, in quanto, pur in assenza di esiti negativi, alcune autorità/enti interpellati non hanno finora fornito riscontro alle istanze di controllo inoltrate;
- che il Contratto sarà risolutivamente condizionato per il caso di accertata mancanza, in capo alla Società, di uno o più requisiti di ordine generale di cui al precedente punto;
- che è decorso il termine per la stipula del presente Contratto, di cui all’art. 32, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016;
- che la Società, in sede di gara, si è espressamente obbligata ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- che la Società, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito un’idonea cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel Contratto medesimo per un importo pari ad Euro 1.401.118,13= (unmilionequattrocentounomilacentodiciotto/13), emessa da –omissis-- il 5 agosto 2019 e valida sino al rilascio del certificato di regolare esecuzione.
Tutto quanto sopra premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue.
Articolo 1 Premesse e allegati
1. Le premesse e gli atti e documenti di seguito indicati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
• Allegato “A” (Offerta tecnica della Società);
• Allegato “B” (Offerta economica della Società).
2. L’esecuzione di quanto oggetto del presente Contratto è regolata, in via gradata, dalle clausole del Contratto, del Capitolato di polizza, e dei suoi allegati (Offerta tecnica, Offerta economica), che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra
AdER, la Società e la Cassa, relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.
Articolo 2 Oggetto
1. Con il Contratto AdER, ai sensi degli artt. 1655 e ss. cod.civ., affida alla Società, che accetta, il servizio di copertura assicurativa sanitaria per i propri dipendenti.
2. Le prestazioni affidate dovranno essere svolte secondo le regole della migliore tecnica ed arte e secondo le modalità specificate nel successivo articolo 5 e nel Capitolato di polizza.
Articolo 3 Durata
1. Il Contratto avrà la durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalle ore 00.00 del 1° febbraio 2020.
2. AdER si riserva l’opzione di disporre il rinnovo del presente Contratto per una durata di 1 anno, agli stessi prezzi, patti e condizioni da esercitarsi nei 30 giorni precedenti alla scadenza del presente Contratto.
3. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, AdER – nel corso dell’esecuzione dei servizi connessi in affidamento – si riserva la facoltà di prorogare la durata del Contratto per il tempo strettamente occorrente alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, la Società sarà tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o quelli più favorevoli per la stazione appaltante.
Articolo 4 Corrispettivi
1. Per i servizi assicurativi oggetto del Contratto, il premio annuo lordo pro-capite, per dipendenti ed esodati, è pari ad Euro 1.081,00= (milleottantuno/00).
2. Per le altre categorie di assicurati (familiari non fiscalmente a carico dei dipendenti e pensionati) il relativo premio è specificato nell’Allegato A al Capitolato di polizza. Si precisa che il relativo premio è carico degli assicurati stessi, con esclusione di qualsivoglia obbligo o onere a carico di AdER.
3. L’importo lordo complessivo del presente Contratto è pari ad Euro 28.022.362,51=(ventottomilioniventiduemilatrecentosessantadue/51), comprensivo dei premi per i familiari non fiscalmente a carico, versati da ciascun dipendente, il cui importo massimo è stimato in Euro 3.300.000,00=(tremilionitrecentomila/00).
4. La Società prende atto ed accetta che, xxxxx i premi annui lordi pro-capite previsti, l’importo lordo complessivo di cui al precedente comma 3 è da considerarsi non vincolante per AdER la quale, pertanto, non risponderà nei confronti della Società in caso di impegno economico complessivamente inferiore al predetto importo.
5. I corrispettivi sopra indicati si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni affidate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, essendo pertanto comprensivi di ogni onere e spesa di qualsiasi natura sostenuti dalla Società.
6. I corrispettivi contrattuali sono accettati dalla Società in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
7. I predetti corrispettivi coprono e compensano tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.
8. La Società e la Cassa accettano espressamente che l’attività espletata dalla Cassa non avrà alcun costo ulteriore per AdER oltre ai contributi versati per la copertura del rischio e che le attività svolte dalla Cassa saranno remunerate unicamente dalla Società. Tale remunerazione non potrà incidere in alcun modo sull’entità delle prestazioni e delle coperture oggetto del presente Contratto.
Articolo 5
Modalità di esecuzione e oneri a carico della Società e della Cassa
1. Sono a carico della Società e della Cassa, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.
2. La Società e la Cassa si obbligano ad eseguire le attività a perfetta regola d’arte, secondo
la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto, da intendersi quali condizioni essenziali per l’adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società e dalla Cassa con la sottoscrizione del presente Contratto.
3. La Società e la Cassa si obbligano a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da AdER, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto.
4. La Società e la Cassa si obbligano a consentire ad AdER di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società e della Cassa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 4.1. La Società e la Cassa non potranno, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AdER, assumendosene ogni relativa alea.
6. La Società e la Cassa si impegnano espressamente a impiegare, a proprie cure e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel Contratto, nei suoi Allegati e negli atti della procedura.
7. La Società e la Cassa prendono atto e accettano che tutte le prestazioni commesse dovranno essere prestate con continuità. In nessun caso potranno sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto da parte di AdER ed il risarcimento a quest’ultima di ogni e qualsiasi danno.
8. La Società e la Cassa si obbligano ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente, ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva, specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto, dichiarando di essere dotate di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
9. La Società e la Cassa si impegnano affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del Contratto presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni commesse.
10. In caso di inadempimento da parte della Società e della Cassa degli obblighi di cui ai precedenti commi, AdER, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
11. La Società e la Cassa si impegnano espressamente a manlevare e tenere indenne AdER da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
12. La Cassa si obbliga ad assumere la contraenza del programma sanitario ai fini degli aspetti fiscali e contributivi di cui all’art. 51 del D.P.R. n. 917/1986, accettando i contributi versati e riversando gli stessi sotto forma di premio alla Società, secondo le modalità previste nel Capitolato.
13. In caso di inadempimento da parte della Società e della Cassa alle rispettive obbligazioni di cui ai precedenti commi, AdER, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
Articolo 6
Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
1. La Società e la Cassa dichiarano, con la sottoscrizione del presente Contratto, di intrattenere con il proprio personale preposto all’esecuzione delle prestazioni affidate un rapporto di lavoro diretto, nel rispetto della normativa vigente.
2. In particolare, la Società e la Cassa si obbligano ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. La Società e la Cassa si impegnano a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, le norme regolamentari di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. La Società e la Cassa si obbligano, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti
occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. La Società e la Cassa si obbligano, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Società e la Cassa anche nel caso in cui queste non aderiscano alle associazioni stipulanti o recedano da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Il personale impiegato dalla Società e dalla Cassa dipenderà solo ed esclusivamente dalle medesime, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AdER, la quale si limiterà a fornire al Responsabile del Contratto per la Società direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
7. Resta inteso che la Società e la Cassa sono, e rimangono, responsabili in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s’impegnano sin d’ora a manlevare e tenere indenne AdER da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del Contratto.
8. AdER potrà richiedere l’allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decorso ed in linea con i regolamenti interni di permanenza all’interno dei locali di AdER medesima e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. La Società e/o la Cassa dovranno provvedere all’immediata sostituzione delle risorse allontanate.
9. In caso di inadempimento da parte della Società o della Cassa agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, AdER potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
Articolo 7 Penali
1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, AdER potrà applicare nei confronti della Società le penali indicate agli artt. 3.3 (sezione B4), 3.6 e 5.2 del Capitolato di polizza.
2. L’importo delle penali sarà detratto direttamente dai corrispettivi maturati dalla Società non ancora fatturati ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
3. L’irrogazione delle penali non esclude il diritto di AdER di agire per il ristoro del maggior danno subìto, né esonera in nessun caso la Società dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha determinato l’applicazione della penale.
4. L’importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali.
Articolo 8 Pagamento dei premi assicurativi
1. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali sarà effettuato da AdER nei confronti della Cassa, la quale provvederà a sua volta alla corresponsione degli stessi alla Società.
2. Il pagamento avverrà secondo le modalità previste nel Capitolato di polizza, previa verifica da parte del Direttore dell’esecuzione, confermata dal Responsabile del Procedimento, della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate, secondo quanto previsto dal presente Contratto e relativi allegati. All’esito positivo di tale verifica, la Società e la Cassa potranno effettuare la richiesta di liquidazione relativa alle attività regolarmente eseguite e il Direttore dell’esecuzione autorizzerà la liquidazione dei premi.
3. Anche in deroga all’art. 1901 cod. civ. la Cassa, sull’importo di ciascuna richiesta di liquidazione, dovrà operare una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella richiesta stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte di AdER del certificato di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. Sulle richieste di liquidazione dovrà essere indicato il numero di CIG del presente Contratto,
nonché il numero di “regolare esecuzione” relativo alle prestazioni da liquidare. In caso di carenza di tali indicazioni, ovvero di indicazioni errate, la richiesta di liquidazione sarà restituita alla Cassa per le necessarie integrazioni.
5. Il pagamento avverrà, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente --------------- omissis------------------, intestato alla Cassa ed acceso presso ----------------- omissis ------------------. La Cassa dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche e che, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, le persone delegate ad operarvi sono:
omissis ;
omissis .
6. La Cassa verserà i corrispettivi ricevuti alla Società mediante bonifico sul conto corrente --
-------------------- omissis-------------------- , intestato alla Società ed acceso presso ------------
omissis . La Società
dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche e che, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, le persone delegate ad operarvi sono:
omissis ;
omissis .
7. La Società e la Cassa si impegnano a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo.
8. La Società e la Cassa assumono, con la sottoscrizione del presente Contratto di assicurazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della medesima Legge.
9. AdER verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dalla Società e dalla Cassa con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del presente Contratto, l’inserimento, a pena di nullità assoluta, di un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine, la Società e la Cassa si obbligano ad inviare ad AdER copia di tutti i contratti posti in essere, per l’esecuzione del presente
Contratto, dalla Società e dalla Cassa stesse, nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti.
10. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto da AdER in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo alla Società e/o alla Cassa una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, AdER provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
11. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008
n. 40, AdER verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dalla Cassa e dalla Società, la sussistenza o meno, in capo alle medesime, di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00). In caso di esito positivo della predetta verifica, AdER - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento. La Società e la Cassa danno atto che l'Assicurazione conserverà la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate da AdER ai sensi del citato D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. Il pagamento effettuato da AdER direttamente all'Agente di Riscossione, ai sensi dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 cod. civ. nei confronti della Società e della Cassa.
Articolo 9 Recesso
1. AdER si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, dandone preventiva comunicazione alla Società a mezzo PEC.
2. Alla data di efficacia del recesso la Società dovrà interrompere l’esecuzione delle prestazioni.
Articolo 10 Risoluzione
1. In caso di inadempimento della Società e della Cassa anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato da AdER - a mezzo posta elettronica certificata (PEC) - per porre fine all’inadempimento, AdER medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto, di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società e della Cassa per il risarcimento di ogni danno subìto.
2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare alla Società e alla Cassa a mezzo posta elettronica certificata (PEC), nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (Oggetto), 3 (Durata), 4 (Corrispettivi), 5 (Modalità di esecuzione ed oneri a carico della Società e della Cassa), 6 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 11 (Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti), 12 (Cauzione definitiva), 13 (Divieto di subappalto), 15 (Riservatezza), nonché degli articoli del Capitolato di polizza: 2.2.- Cassa di assistenza, 3.4. – Strutture convenzionate, e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali.
3. AdER potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società - a mezzo posta elettronica certificata (PEC) - nei seguenti casi:
a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società e dalla Cassa ai fini della stipula del Contratto;
b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 in capo alla Società e/o alla Cassa;
c) negli altri casi previsti dalla documentazione di gara o nel presente Contratto.
4. In caso di risoluzione, AdER ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società e della Cassa per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà di
AdER di procedere all’esecuzione del Contratto a spese della Società.
5. In tutti i casi previsti nel presente articolo la risoluzione del Contratto determina il diritto di AdER a ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita e/o ad applicare una penale equivalente. La Società, in caso di risoluzione, avrà diritto alla quota di premio relativa al periodo effettivamente assicurato.
6. Troverà applicazione l’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.
Articolo 11
Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti
1. Ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto alla Società e alla Cassa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa. E’ fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 50/2016.
2. In caso di inadempimento da parte della Società e della Cassa degli obblighi di cui al precedente comma, il presente Contratto s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
3. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte della Società, si applica il disposto di cui all’art. 106, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016.
Articolo 12 Cauzione definitiva
1. La Società e la Cassa terranno indenne AdER da qualsiasi danno possa derivare alla medesima in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esse riferibili.
2. La cauzione definitiva prestata dalla Società, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, la Società dovrà provvedere al reintegro.
4. La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione
delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo normativa vigente.
Articolo 13 Divieto di subappalto
1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la procedura di cui alle premesse, è fatto divieto alla Società e alla Cassa di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
Articolo 14
Oneri fiscali, spese contrattuali
1. Sono a carico della Società tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AdER per legge.
2. La Società dichiara che le prestazioni oggetto del presente Contratto, in quanto al di fuori dell’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), non sono soggette al regime di fatturazione elettronica di cui all’art. 1, commi da 209 a 214, della Legge n. 244/2007, espressamente previsto per le sole “operazioni imponibili”.
3. La Cassa dà atto di avere finalità assistenziale e di essere abilitata a norma di legge, anche ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. n. 917/1986, a ricevere i contributi da AdER e ad assumere, sempre ai fini degli aspetti fiscali e contributivi, la contraenza del programma sanitario.
Articolo 15 Riservatezza
1. La Società e la Cassa hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell’esecuzione del Contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. La Società e la Cassa sono, inoltre, responsabili dell’osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovessero avvalersi.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo AdER potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
Articolo 16
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, Regolamento).
2. I dati personali necessari per la stipulazione e l’esecuzione del contratto, verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
3. AdER potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
4. Lo svolgimento delle attività dedotte in contratto implica inoltre un trattamento di dati personali – in specie riferibili a nome e cognome, codice fiscale, altre informazioni anagrafiche e stato di salute – degli assicurati. Al riguardo, le parti specificano che AdER non tratterà in alcun modo dati personali relativi allo stato di salute degli assicurati.
5. Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati personali relativo alle attività oggetto del presente Contratto, si impegnano, reciprocamente e per quanto di loro rispettiva competenza, a trattare i dati personali relativi al presente contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento, nonché di quanto disposto dal D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, cosi come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito anche solo Codice privacy).
6. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere
ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria e dichiarano, altresì, che gli stessi dati verranno trattati esclusivamente per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, nel rispetto dei suindicati principi, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza.
7. Il trattamento dei dati personali relativi alle attività previste nel contratto dovrà essere effettuato con l’adozione delle misure di sicurezza ritenute idonee a garantire la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento e di tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ed in specie quelle richieste dall’art. 32 del Regolamento.
Articolo 17
Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione
1. AdER ha nominato quale Responsabile del Procedimento il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx e quale Direttore dell’esecuzione del presente Contratto il sig. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx.
Articolo 18
Responsabile di Contratto per la Società
1. La Società designa sin d’ora quale proprio Responsabile del Contratto il sig.--------
omissis----, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell’applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con AdER.
2. Il Responsabile del Contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l’ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata.
3. Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:
⮚ Cellulare ;
⮚ E-mail ;
⮚ posta elettronica certificata (PEC) --.
La Società dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.
4. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile del Contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti della Società medesima, nonché della Cassa.
5. Il Responsabile del Contratto della Società opererà in collegamento con il Direttore dell’esecuzione nominato da AdER, coordinandosi con quest’ultimo.
Articolo 19 Codice etico
1. La Società e la Cassa, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiarano di aver preso visione del Codice Etico, del Modello 231 e del Protocollo di legalità di AdER consultabili sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. La Società e la Cassa, pertanto, si impegnano a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico, con il Modello 231 e con il Protocollo di legalità. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, AdER avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni.
Articolo 20 Foro competente
1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Articolo 21 Clausola finale
1. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente Contratto, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile e alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.
RBM Assicurazione salute S.p.A. Agenzia delle entrate-Riscossione
Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx (Firmato digitalmente) (Firmato digitalmente)
Fondo Assistenza Previdir
Xxxxxxxx Xxxxxx (Firmato digitalmente)
La Società e la Cassa dichiarano di conoscere ed espressamente approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le seguenti clausole e condizioni:
art. 7 (Penali), art. 8 (Pagamento dei premi assicurativi), art. 9 (Recesso), art. 11 (Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti), art. 12 (Cauzione definitiva), art. 15 (Riservatezza), art. 20 (Foro competente).
RBM Assicurazione salute S.p.A. Fondo Assistenza Previdir
Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx
(Firmato digitalmente) (Firmato digitalmente)
Il presente Contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto digitalmente ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016.