Common use of PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI Clause in Contracts

PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI. Il pagamento dei premi assicurativi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati, a partire dalla sottoscrizione del contratto di appalto, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto del’Amministrazione provvedendo alla rendicontazione rilasciando ampia e liberatoria quietanza. Si applicano in ogni caso le norme di cui all’art. 118 del D.lgs 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 e s.m.i. Il Broker dovrà trasmettere all’Amministrazione i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 45 giorni prima delle scadenze indicate nelle rispettive polizze. Il broker contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare all’Amministrazione le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie di Assicurazione, debitamente quietanzate. Relativamente alle ricevute di pagamento del premio, l’atto di quietanza deve essere trasmesso nelle 24 ore successive all’avvenuto pagamento del premio. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicurativa entro i termini indicati nelle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale sospensione della garanzia assicurativa. .

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PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI. Il L’Azienda provvederà al pagamento dei premi assicurativi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati, a partire dalla sottoscrizione del contratto di appalto, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker broker, il quale si impegna ed obbliga a versarli alla Compagnia interessataalle compagnie assicurative, in nome e per conto del’Amministrazione provvedendo alla rendicontazione rilasciando ampia e liberatoria quietanza. Si applicano in ogni caso le norme di cui all’art. 118 del D.lgs 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 e s.m.idell’Azienda. Il Broker versamento del premio nelle mani del broker, concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso con valore liberatorio per l’Azienda. A tale scopo il broker dovrà trasmettere all’Amministrazione all’Azienda tutti i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 45 30 (trenta) giorni prima delle scadenze indicate nelle rispettive polizzedella scadenza indicata nella relativa polizza. Il broker contestualmente ai versamenti Broker si impegna a rilasciare all’Amministrazione all’A.T.E.R. di Verona le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici debitamente quietanziate, entro il termine perentorio di Assicurazione15 (quindici) giorni dall’avvenuto pagamento, debitamente quietanzatefatte salve le polizze che si perfezionano nel momento di accettazione delle clausole, che verranno consegnate non appena ricevute dalla compagnia assicurativa. Relativamente alle ricevute di pagamento del premioIn ordine all’efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, l’atto in mancanza di quietanza deve essere trasmesso nelle 24 ore successive all’avvenuto o attestato da parte del broker e/o della compagnia assicurativa faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell’Azienda e, pertanto, il pagamento fatto a favore del premiobroker sarà ritenuto, a tutti gli effetti di legge, come quietanza liberatoria per l’Azienda. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicurativa assicuratrice entro i termini indicati nelle polizze assicurativeil termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di e terrà indenne l’Azienda da tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall’eventuale sospensione della garanzia assicurativa. , nonché da qualsiasi altro disguido o inadempienza imputabile allo stesso broker.

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Samples: www.ater.vr.it

PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI. Il pagamento dei premi assicurativi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati, a partire dalla sottoscrizione del contratto di appalto, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto del’Amministrazione provvedendo alla rendicontazione rilasciando ampia e liberatoria quietanza. Si applicano in ogni caso le norme di cui all’art. 118 del D.lgs 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 e s.m.i. Il Broker dovrà trasmettere all’Amministrazione trasmette all’Università i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, etc.) almeno 45 30 giorni prima delle scadenze indicate della scadenza indicata nelle rispettive relative polizze. L’Università provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi del’art. 1901 del codice civile. Il broker contestualmente ai versamenti Broker si obbliga a versare i premi alle Compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto dell’Università, nei termini convenuti con le Compagnie medesime, al fine di garantire all’Università l’efficacia e la continuità delle rispettive coperture assicurative. Il Broker si impegna a rilasciare all’Amministrazione all’Università le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie di Assicurazione, Assicuratrici debitamente quietanzate, entro il termine di 15 giorni dall’emissione del documento da parte delle Compagnie. Relativamente alle ricevute In caso di pagamento del premiocomprovata impossibilità temporanea da parte dell’Università di provvedere ai relativi pagamenti, l’atto onde evitare periodi di quietanza deve essere trasmesso nelle 24 ore successive all’avvenuto pagamento del premioscopertura assicurativa, il Broker si impegna a mantenere o a far mantenere dalle Compagnie assicuratrici attive le polizze assicurative con costanza della copertura. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicurativa Assicuratrice entro i termini indicati nelle polizze assicurativeil termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale dal ritardato pagamento e dell’eventuale sospensione della garanzia assicurativa. .

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Samples: www.unime.it

PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI. Il pagamento Broker trasmette all’Azienda Sanitaria i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati, a partire dalla sottoscrizione del contratto di appalto, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si obbliga a versarli preventivamente alla Compagnia interessata, in nome e per conto del’Amministrazione provvedendo alla rendicontazione rilasciando ampia e liberatoria quietanzascadenza indicata nelle polizze assicurative. Si applicano in ogni caso le norme di cui all’art. 118 del D.lgs D.lgs. n. 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 e s.m.i16.10.2006. Il Broker dovrà trasmettere all’Amministrazione i dati necessari per i pagamenti Pertanto, l’Azienda Sanitaria provvederà al pagamento dei premi assicurativi almeno 45 giorni prima delle scadenze indicate nelle rispettive polizze. Il broker contestualmente ai versamenti mediante il Broker, il quale si impegna e si obbliga a rilasciare all’Amministrazione versarli alle compagnie assicurative interessate, in nome e per conto dell’Azienda, nei termini e con le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie di Assicurazione, debitamente quietanzate. Relativamente alle ricevute di pagamento del premio, l’atto di quietanza deve essere trasmesso nelle 24 ore successive all’avvenuto pagamento del premiomodalità convenuti con la compagnia stessa. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio dei premi alla Compagnia compagnia assicurativa entro i nei termini indicati nelle polizze assicurative, stabiliti sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale sospensione della garanzia assicurativa. Il Broker s’impegna e si obbliga a rilasciare all’Azienda Sanitaria le polizze, le appendici e le ricevute debitamente quietanzate. In ordine alla efficacia temporale delle garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicurativa, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell’ASL e, pertanto, il mandato di pagamento emesso a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l’ASL. Il pagamento dei premi assicurativi nelle mani del Broker concreta altresì il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.

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Samples: www.aslcagliari.it

PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI. Il Nell’ambito della gestione delle polizze, salvo diversa specifica indicazione dell’Università, il pagamento dei premi assicurativi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati, a partire dalla sottoscrizione del contratto di appalto, avverrà esclusivamente per il tramite dell’impresa di Xxxxxxxxxxx che risulterà aggiudicataria del Broker il servizio, la quale si impegna ed obbliga a versarli alla Compagnia interessataall’Assicuratore, in nome e per conto del’Amministrazione provvedendo alla rendicontazione rilasciando ampia dell’Università, nei tempi e liberatoria quietanza. Si applicano in ogni caso le norme nei modi convenuti con l’Assicuratore stesso al fine di cui all’art. 118 del D.lgs 209/2005 garantire l’efficacia e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 e s.m.i. Il Broker dovrà trasmettere all’Amministrazione i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 45 giorni prima delle scadenze indicate nelle rispettive polizze. Il broker contestualmente ai versamenti si impegna la continuità della copertura assicurativa, nonché a rilasciare all’Amministrazione all’Università le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie di Assicurazionecompagnie assicuratrici, debitamente quietanzate. Relativamente Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l’Università. Non sono imputabili all’Università gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle ricevute compagnie di pagamento del premio, l’atto di quietanza deve essere trasmesso nelle 24 ore successive all’avvenuto pagamento del premioassicurazione. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicurativa di assicurazione entro i termini indicati nelle polizze assicurativeil termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale dal ritardato pagamento e dell’eventuale sospensione della garanzia assicurativa. Il Broker provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori rilasciando ampia e liberatoria quietanza.

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Samples: www.unibo.it

PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI. Il pagamento dei premi assicurativi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati, a partire dalla sottoscrizione del contratto di appalto, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto del’Amministrazione provvedendo alla rendicontazione rilasciando ampia e liberatoria quietanza. Si applicano in ogni caso le norme di cui all’art. 118 del D.lgs 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 e s.m.i. Il Broker dovrà trasmettere all’Amministrazione al Parco Regionale del Serio i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 45 giorni prima delle scadenze indicate nelle rispettive (importo, coordinate bancarie ecc.) entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. L’Ente provvederà al pagamento del premio all’assicuratore per il tramite del Broker, pertanto il versamento del premio nelle mani del broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso e avrà valore liberatorio per l’Amministrazione. Il broker Broker si impegna e obbliga a versare quanto ricevuto dall’Ente a favore dell’Assicuratore, in nome e per conto dell’Ente stesso nei tempi e nei modi convenuti con l’Assicuratore medesimo. Il Broker contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare all’Amministrazione all’Ente le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie di Assicurazioneassicuratrici, debitamente quietanzate. Relativamente alle ricevute di pagamento del premio, l’atto di quietanza deve essere trasmesso nelle 24 ore successive all’avvenuto pagamento del premio. Nel caso in cui il Broker broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicurativa compagnia di assicurazioni entro i termini indicati nelle dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall’eventuale sospensione della garanzia assicurativa. Non sono, inoltre, imputabili al Parco Regionale del Serio gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal broker alle Compagnie assicuratrici.

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Samples: Disciplinare Di Gara Per L’affidamento Del Servizio Di Brokeraggio Assicurativo Periodo 23.11.2020 – 22.11.2023 Cig: Z9e2e94daf