CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO: 01.01.2021- 31.12.2023
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Settore Affari Generali UFFICIO SEGRETERIA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO: 01.01.2021- 31.12.2023
Art.1
OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell’attività di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Ranica, per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2023
Art.2
PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO
Il Broker si impegna a fornire all’Amministrazione Comunale in materia assicurativa le seguenti prestazioni e servizi:
1) Elaborazione, nei primi 3 mesi dell’attività di brokeraggio, di un programma assicurativo finalizzato alla gestione dei rischi attinenti al complesso delle attività facenti capo all’Amministrazione Comunale.
2) Analisi annuale dei contratti di assicurazione stipulati dall’Amministrazione Comunale con elaborazione di un rapporto circa il corretto adempimento delle clausole contrattuali. Formulazione di pareri circa la congruità economica e indicazione dei correttivi ritenuti più opportuni da apportare ai contratti in essere tenuto conto delle proposte esistenti sul mercato assicurativo.
3) Gestione amministrativa dei contratti di assicurazione stipulati dall’Amministrazione Comunale nel rispetto di quanto previsto nel successivo art. 5, con segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti, aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell’evolversi del mercato, dei rischi e di eventuali nuove esigenze dell’Ente.
4) Gestione dei sinistri sia attivi che passivi, trattazione per conto e nell’interesse dell’Ente delle pratiche relative ai sinistri occorsi durante il periodo contrattuale, nonché quelli già verificatisi e pendenti alla data di conferimento dell’incarico, assicurando il costante controllo sull’iter delle pratiche e il tempestivo pagamento da parte delle Compagnie Assicuratrici delle somme spettanti.
5) Trasmissione di report, con cadenza semestrale, relativi allo stato di avanzamento della gestione dei sinistri.
6) Assistenza nello svolgimento delle gare per l’affidamento dei servizi assicurativi, predisposizione dei relativi capitolati speciali, svolgimento di indagini di mercato, individuazione dei criteri di aggiudicazione e assistenza nella valutazione delle offerte tecniche per le procedure di selezione del contraente che il Comune riterrà di indire per l’assunzione di polizze assicurative.
7) Tempestiva trasmissione delle novità legislative e giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e relativa valutazione dell’impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo dell’Ente.
8) Aggiornamento e formazione del personale dell’ente che collabora alla gestione delle polizze assicurative e comunque nel caso di introduzione di novità legislative in materia assicurativa.
9) Dotazione di sistemi di collegamento informatico specificatamente dedicato all’Ente per la consultazione dei propri dati assicurativi.
10) Resa di pareri, assistenza e consulenza ai servizi comunali su questioni in materia assicurativa o attinente.
11) Individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con l’Ente convenzioni o contratti di vario tipo (locazione, comodato, gestione di impianti, prestazioni, ecc.), nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione e del contratto.
12) Predisposizione di parere di congruità, non vincolante per l’ente, in caso di eventuali risarcimenti offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici comunali, contenente elementi necessari a giustificare la differenza.
13) Individuazione di un referente qualificato per qualsiasi problematica e assistenza assicurativa per il Comune di Ranica.
14) Consulenza e assistenza agli Uffici preposti del Comune per l’effettuazione dell’inventario “valorizzazione” ai fini assicurativi, da intendersi come determinazione dei valori assicurabili, del patrimonio immobiliare e mobiliare del Comune stesso.
Art. 3
PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
Il Broker dovrà trasmettere i dati necessari per il pagamento dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie etc.) almeno 15 giorni prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative.
L’Ente provvederà al pagamento dei premi alla Compagnia Assicuratrice di competenza per il tramite del Broker: pertanto il versamento del premio nelle mani del Broker concreterà il pagamento dello stesso ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Il Broker, contestualmente al versamento dei premi, rilascerà all’Ente la polizza e/o appendice e/o ricevuta emessa dalla Società di Assicurazione debitamente quietanzata.
Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia Assicuratrice entro i termini indicati dalla polizza assicurativa, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
DURATA DEL SERVIZIO
Art. 4
Il servizio avrà decorrenza dal 01.01.2020 e termine il 31.12.2023.
Dalla data di decorrenza dell’incarico il Broker dovrà assicurare la completa gestione assicurativa del Comune, adempiendo agli obblighi previsti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara.
Dovrà, inoltre, collaborare con l’attuale Broker incaricato dall’Amministrazione Comunale per il pieno e completo passaggio delle competenze, come da codice deontologico e principi generali in materia.
Il Broker è comunque vincolato alla prosecuzione del servizio per un periodo non superiore a mesi tre successivi alla data di scadenza, fermo restando le condizioni contrattuali, qualora la procedura concorsuale per la scelta del nuovo contraente non fosse ancora conclusa.
VALORE DELL’APPALTO
Art. 5
Il valore dell’appalto è determinato applicando sui premi annui imponibili la provvigione presunta del 9% per i rami elementari e la provvigione presunta del 2% per il ramo RC auto.
Per il triennio di vigenza dell’appalto tale valore è, pertanto, stimato in € 7.978,00, tenendo conto della situazione assicurativa del Comune di Ranica, che è la seguente:
Xxxx | Xxxxxxxx | Compagnia | Premio annuo lordo |
Incendio-Furto patrimonio: All Risks | 31/12/2021 | VITTORIA Assicurazioni | € 12.747,00 |
Polizza RCT/O | 31/12/2021 | ITAS MUTUA | € 17.365,00 |
Polizza Infortuni cumulativa | 31/12/2021 | ITAS MUTUA | € 1.160,00 |
Polizza RC patrimoniale | 31/12/2021 | XL Insurance Company SE | € 3.968,00 |
AUTO FLOTTE RCA + CVT. – tutela legale per n. 6 automezzi | 31/12/2021 | Compagnia UNIPOL SAI Assicurazioni | € 3.006,00 |
TOTALE | € 38.246,00 |
Si precisa che i premi annui non sono comprensivi di eventuali regolazioni premio.
Ai concorrenti, in sede di offerta economica, verrà richiesto di indicare la provvigione che applicherà sui premi relativi ai rami elementari. L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che applicherà la provvigione più bassa.
Considerata l’esigua incidenza del ramo RC auto sul valore totale dell’appalto, lo stesso sarà aggiudicato sulla base della provvigione offerta esclusivamente per i rami elementari.
Per il ramo RC auto l’aggiudicatario sarà tenuto ad applicare automaticamente la provvigione massima del 2% (duepercento) sul premio annuo imponibile.
Art.6
CORRISPETTIVO
L’incarico di cui al presente Capitolato non comporta alcun onere finanziario diretto, presente o futuro a carico dell’Amministrazione Comunale, essendo lo stesso remunerato mediante una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi con l’assistenza del Broker.
La provvigione è calcolata applicando la percentuale, indicata dal Broker in sede di offerta, sui premi imponibili richiesti dalle Compagnie di Assicurazione per i rispettivi contratti.
La percentuale delle provvigioni dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di appalto per l’assunzione di polizze assicurative.
Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l’Amministrazione Comunale non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si realizzi il buon esito delle relative gare.
Sono a carico del Broker tutte le spese e gli oneri necessari per l’espletamento del servizio oggetto del contratto.
Art.7
OBBLIGHI ED ONERI
Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
Il Broker si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l’assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica del proprio personale addetto ai servizi sopra specificati e del Decreto legislativo n. 81/2008 sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro assumendone la piena responsabilità in caso di inadempienza.
Il Broker si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento adottato dal Comune di Ranica con deliberazione n. 171 del 24.01.2014.
Il Broker si obbliga a comunicare tempestivamente agli organi competenti e al Comune i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il Broker svolgerà l’incarico nell’interesse dell’Amministrazione Comunale, osservando tutte le indicazioni e richieste che l’Amministrazione Comunale stessa fornirà. È fatto divieto di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l’Ente.
Restano, in ogni caso, di esclusiva competenza dell’Amministrazione Comunale le valutazioni e decisioni di merito sulle varie proposte formulate dal soggetto Broker, il quale, inoltre, non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell’Ente.
Spetta all’Amministrazione Comunale, altresì, la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare, l’adozione degli atti amministrativi e di gara da utilizzarsi per l’affidamento delle coperture assicurative di cui necessita, la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.
Il soggetto Xxxxxx non potrà impegnare in alcun modo l’Ente senza il suo preventivo ed esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall’Ente. Il Broker non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto dell’Amministrazione Comunale. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dai dirigenti e/o funzionari all’uopo autorizzati. In caso contrario, risulterà direttamente responsabile.
È, inoltre, tenuto al segreto d’ufficio e dovrà osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio di cui all’art.1176 del Codice Civile.
L’Amministrazione Comunale è libera di accettare in tutto od in parte le proposte.
Il Broker è obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase e ad assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all’Amministrazione.
Il Broker è responsabile per eventuali condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli Organi comunali competenti. Altresì egli è responsabile in caso di omissione delle azioni necessarie al superamento di possibili criticità.
IL Broker, infine, risponde dei danni causati, anche se rilevati dopo la scadenza del contratto. L’Amministrazione Comunale avrà diritto al risarcimento danni che eventualmente dovesse subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del Broker. A tale proposito il Broker incaricato dovrà essere in possesso, per tutto il periodo contrattuale, della polizza di assicurazione di responsabilità civile prevista dagli art. 110 e 112 comma 3 del D.lgs.209/2005 con un massimale pari ad almeno Euro 2,5 milioni.
L’Amministrazione Comunale si impegna a:
• non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e intermediazione del Broker;
• rendere noto, in occasione delle procedure concorsuali per l’assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell’Amministrazione Comunale, alle Compagnie di Assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
• indicare espressamente, in ciascun Capitolato di appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker.
Art. 8
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
L’Appalto sarà aggiudicato tramite la piattaforma regionale e-procurement Sintel, mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.lgs. 50/2016 e il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 50/2016.
Art.9
DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO DEL SERVIZIO
Il soggetto Xxxxxx non potrà cedere a terzi o, comunque, concedere in subappalto in maniera parziale o totale, il servizio di brokeraggio.
Art.10
INADEMPIENZE E PENALITÀ
Il Comune trasmetterà comunicazione formale di inadempienza al Broker e comminerà le seguenti penalità:
- € 500,00 per ogni giorno di ritardo imputabile al Broker nel pagamento dei premi, che comporti sospensione delle coperture assicurative;
- € 200,00 giornaliere nei casi di violazione di altri obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato o nell’offerta tecnica presentata in sede di gara.
Le penali dovranno essere versate nei termini comunicati dalla stazione appaltante.
Art.11
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di frode, incapacità, negligenza o rifiuto di eseguire l’intera prestazione o di una parte significativa della stessa, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere il contratto.
La risoluzione sarà preceduta da una contestazione inviata a mezzo posta elettronica certificata, con indicazione di un termine per eventuali giustificazioni alle quali il soggetto Broker non abbia adeguatamente risposto ponendo, altresì, rimedio.
La risoluzione del contratto avverrà di diritto nei casi di:
• radiazione o cancellazione dall’albo dei mediatori di assicurazione
• fallimento ovvero altra inabilitazione all’esercizio della professione
• mancato rinnovo della polizza assicurativa R.C. professionale
L'obbligo di comunicare tempestivamente agli organi competenti e al Comune i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa, ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e l'inadempimento dà luogo, previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora nei confronti di un dipendente o amministratore pubblico che abbia esercitato funzioni relative alla stipula od esecuzione del contratto, siano state emesse misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio per il reato previsto dall’art. 317 Codice Penale, commesso nell’esercizio delle predette funzioni.
Qualora nei confronti del Broker o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’operatore economico, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del Codice Penale, previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.
Art.12
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA
È fatto obbligo al Broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte del Comune.
In particolare il Broker deve:
• mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;
• non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell’attività contrattuale.
Il Comune di Ranica autorizza l’utilizzo ed il trattamento dei propri dati unicamente ed esclusivamente per gli adempimenti previsti dall’esecuzione dell’incarico regolamentato dal presente capitolato, giusto quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003.
Art.13
FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie, divergenze o vertenze in ordine agli adempimenti contrattuali qualora non sia fattibile comporle in accordo tra le parti, sarà competente il Foro di Bergamo.
Art.14
RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE
Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia.