Common use of PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI Clause in Contracts

PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI. Il pagamento dei premi assicurativi verrà effettuato dalla Città metropolitana di Venezia al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art. 1901 del codice civile. Nell’impossibilità di effettuare il pagamento al Broker per cause ad esso imputabili (a titolo esemplificativo mancanza di D.U.R.C. valido), il medesimo dovrà anticipare i premi alle Compagnie Assicuratrici a semplice richiesta dell’ente, salvo il successivo rimborso non appena risolte le cause ostative. Il pagamento al Broker avrà valore liberatorio per la Città metropolitana di Venezia. Non saranno imputabili all’ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie assicuratrici effettuati dal Broker. Si applicano in ogni caso le norme di cui agli artt. 117 e 118 del D.Lgs. 209/2005 e del regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006. Il Broker si impegna a trasmettere alla Città metropolitana di Venezia le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alle Compagnie Assicuratrici entro il termine indicato nelle rispettive polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell’eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

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Samples: Contratto d'Appalto, www.provincia.venezia.it

PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI. Il pagamento Broker deve trasmettere al Comune di Falconara Marittima i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi verrà effettuato dalla Città metropolitana di Venezia al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizzealmeno trenta giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza. La corresponsione al Broker Il versamento del premio nelle mani del broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art. dell’articolo 1901 del codice civile. Nell’impossibilità di effettuare il pagamento al Broker per cause ad esso imputabili (a titolo esemplificativo mancanza di D.U.R.C. valido), il medesimo dovrà anticipare i premi alle Compagnie Assicuratrici a semplice richiesta dell’ente, salvo il successivo rimborso non appena risolte le cause ostative. Il pagamento al Broker avrà valore liberatorio per la Città metropolitana di Venezia. Non saranno imputabili all’ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie assicuratrici effettuati dal Broker. Si applicano in ogni caso le norme di cui agli artt. 117 e 118 del D.Lgs. 209/2005 e del regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006. Il Broker si impegna a trasmettere alla Città metropolitana di Venezia le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzateCodice Civile. Nel caso in cui il Broker broker non provveda al pagamento del premio alle Compagnie Assicuratrici alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nelle rispettive polizzenella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell’eventuale sospensione della garanzia assicurativa. La società Aggiudicataria, per il tramite del legale rappresentante, si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto. L’aggiudicatario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto U.O.C. Affari Generali e Xxxxxxxxxxx dall’art. 3, comma 8, della L. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

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Samples: trasparenza.comune.falconara-marittima.an.it

PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI. Il Comune provvede al pagamento dei premi assicurativi verrà effettuato dalla Città metropolitana di Venezia al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizzetramite il Broker. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art. 1901 del codice civile. Nell’impossibilità di effettuare il pagamento al Il Broker per cause si impegna ad esso imputabili (a titolo esemplificativo mancanza di D.U.R.C. valido), il medesimo dovrà anticipare i premi alle Compagnie Assicuratrici a semplice richiesta dell’ente, salvo il successivo rimborso non appena risolte le cause ostativeassicurativi in nome e per conto del Committente. Il pagamento al Broker avrà valore liberatorio per la Città metropolitana Quest’ultimo rimborserà l’importo versato entro 60 gg. dalla data di Venezia. Non saranno imputabili all’ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie assicuratrici effettuati dal Broker. Si applicano in ogni caso le norme di cui agli artt. 117 e 118 del D.Lgs. 209/2005 e del regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006scadenza. Il Broker si impegna a trasmettere alla Città metropolitana di Venezia rilasciare al Comune le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alle Compagnie Assicuratrici alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nelle rispettive polizzenella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell’eventuale sospensione della garanzia assicurativa. Il pagamento dei premi, con le modalità di cui al presente articolo, verranno versati dal Comune al Broker mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato. Il broker si impegna a garantire il versamento degli importi dovuti, in ogni caso, nei termini di polizza. La società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i. L’affidataria si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione comunale e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Mantova, della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

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Samples: bussola.s3.eu-west-1.amazonaws.com