OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO Clausole campione

OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO. I collaboratori a qualsiasi titolo del concessionario sono tenuti al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013.
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO. 6.1 L’utilizzo delle informazioni riguardanti l’attività sociale si conforma a generali principi di riservatezza, efficienza nell’impiego e salvaguardia delle risorse aziendali, anche attraverso la regola del “need to know” (ossia la comunicazione di informazioni solamente ai soggetti per cui esse sono strettamente necessarie allo svolgimento delle rispettive funzioni). L’uso delle informazioni riguardanti, direttamente o indirettamente, la Società per scopi diversi dal perseguimento delle attività sociali deve ritenersi abusivo e, in generale, tutti coloro che prestano la propria opera nell’interesse del Gruppo soggiacciono a obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite ed elaborate in funzione o in occasione dell’espletamento delle proprie attività.
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO. 1. Il promotore si comporta con diligenza, correttezza e trasparenza.
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO. 1. La Società comunica al pubblico senza indugio e comunque entro il terzo giorno di mercato aperto successivo alla data di ricezione della comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti di cui al successivo paragrafo 3.3 - mediante l’invio di un avviso tramite il Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolamentate (SDIR) nominato dalla Società e mediante pubblicazione sul proprio sito web, in ossequio a quanto previsto dagli articoli 17 e 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia - le informazioni relative ad ogni Operazione effettuata da un Soggetto Rilevante fornendo le informazioni (ove disponibili) indicate al successivo paragrafo 3.2, a condizione che il controvalore complessivo dell’Operazione raggiunga l’importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila) entro la fine di ciascun anno solare o per comunicazioni successive raggiunga l’importo di ulteriori 10.000 (diecimila) Euro entro la fine dell’anno. Tale importo è calcolato sommando il controvalore delle Operazioni effettuate da o per conto di ciascun Soggetto Rilevante dall’inizio dell’anno solare, fermo restando che superato il predetto limite pari a Euro 50.000 (cinquantamila) o per comunicazioni pari a 10.000 (diecimila) Euro entro la fine dell’anno i Soggetti Rilevanti dovranno comunicare - entro 3 (tre) giorni di mercato aperto successivo alla Data di Esecuzione dell’ultima operazione che ha importato il superamento del citato limite - le operazioni già effettuate e ogni operazione successiva al superamento del limite, indipendentemente dal loro ammontare.
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO. I collaboratori a qualsiasi titolo del Concessionario sono tenuti al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO. 1. Gli Amministratori devono individuare i nominativi dei Soggetti Rilevanti di cui abbiano contezza, verificando con frequenza almeno annuale la necessità di integrare tale elenco e comunicano tale elenco al Consiglio di Amministrazione della Società
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 c.2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione siciliana i collaboratori, a qualsiasi titolo, delle imprese fornitrici di servizi sono obbligati al rispetto degli obblighi di condotta ivi previsti, in quanto compatibili. In particolare, gli stessi sono obbligati ad astenersi dallo svolgere attività inerenti alle mansioni affidategli in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in cui siano coinvolti interessi propri o di terzi, anche non patrimoniali, così come dettagliatamente specificati agli artt. 6 e 7 del predetto Codice di comportamento. Si considerano potenziali quei conflitti nei quali gli interessi finanziari e non del collaboratore possano confliggere o interferire con l’interesse pubblico connesso alle attività allo stesso affidate. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al su richiamato codice di comportamento può costituire, nei casi più gravi ed accertati di avvenuta violazione delle norme in materia di conflitto di interesse, causa di risoluzione contrattuale laddove l’affidatario non abbia reso idonea informativa ai propri collaboratori circa il contenuto delle suddette previsioni. L’affidatario è obbligato a disporre l’immediata sostituzione del componente del gruppo di lavoro che sia incorso in una accertata grave violazione delle norme in materia di conflitto di interessi. Per tutta la durata dell’affidamento, il soggetto aggiudicatario (e, in caso di partecipazione associata sotto qualsiasi forma, la mandataria e/o la/le mandante/i) si asterrà dallo svolgere qualsivoglia attività affidatagli in relazione alla quale possa sussistere una situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi; parimenti il soggetto aggiudicatario (e, in caso di partecipazione associata sotto qualsiasi forma, la mandataria e/o la/le mandante/i) si asterrà, successivamente alla sottoscrizione del contratto, dal presentare progetti a valere su procedure di selezione attivate nell’ambito dell’attuazione degli interventi del Piano Strategico PAC di competenza della Regione Sicilia che possano determinare una situazione di conflitto di interessi in relazione alle attività oggetto di affidamento.
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO. Nello svolgimento delle prestazioni contrattuali l’Impresa estende ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi di comportamento di cui al “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”, reperibile al seguente indirizzo internet: xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxx-xxxxx/xxxxxx-xxxxx-x-xx-xxxxxxxxxxxxx
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO. 1. Durante lo svolgimento della prestazione lavorativa il/la lavoratore/lavoratrice agile dovrà tenere un comportamento sempre improntato a principi di correttezza e buona fede e, compatibilmente alle peculiarità e modalità di svolgimento del lavoro agile, è tenuto/a al rispetto delle disposizioni dei CCNL vigenti e di quanto indicato nel Codice di comportamento dell’Amministrazione, in particolare all’art. 20.
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO. Il personale dell’impresa è tenuto al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento adottato dall’Ente con Delibera del Consiglio di Amministrazione n° _ del . La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l’Ente la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.