Obblighi di riservatezza Clausole campione
Obblighi di riservatezza. 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
3. L’obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengono di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.
5. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.
Obblighi di riservatezza. L’Appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto. L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. L’obbligo di cui sopra non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione stessa. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti.
Obblighi di riservatezza. L’Appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. L’Appaltatore si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell’Istituzione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall’Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto dell’appalto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale. L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Istituzione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Istituzione. Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.
Obblighi di riservatezza. Fermo quanto previsto dal CSA l’Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i prodotti, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all’esecuzione del Contratto e non farne uso se non per l’esecuzione dell’Appalto. L’Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali sub-contraenti/sub-fornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore, e anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento della fornitura. Tutti i diritti di proprietà intellettuale, il software e il know-how che siano di proprietà della Stazione Appaltante o che siano stati al medesimo concessi in licenza, utilizzati per lo svolgimento delle funzioni aziendali alla data di inizio di validità del presente contratto e/o sviluppati o acquisiti successivamente in relazione all’erogazione delle prestazioni rimarranno di proprietà della Stazione Appaltante. Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del presente contratto, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti e dei documenti elaborati, nonché di tutto quanto realizzato dall’Appaltatore, dai suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto. Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva dei prodotti e documenti elaborati e dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcuno, eccezioni di sorta. L’Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella lo...
Obblighi di riservatezza. La Ditta Aggiudicataria ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura. La Ditta Aggiudicataria è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L’inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e pertanto le parti convengono che le Azienda appaltante hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. come espressamente indicato all’ Art.20 del presente Capitolato speciale riservato alle clausole risolutive espresse.
Obblighi di riservatezza. 1. Il Fornitore ha l’obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’Amministrazione, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del Contratto, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del Contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall’Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del Contratto stesso.
2. L’obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché da parte dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuto in possesso in ragione dell’incarico affidatogli con il Contratto.
Obblighi di riservatezza. Tutti i dati e le informazioni, di qualsivoglia natura, acquisiti durante la prestazione del servizio devono considerarsi riservati a tutti gli effetti; devono inoltre considerarsi di proprietà esclusiva della Struttura Didattica Speciale Veterinaria e non sono utilizzabili al di fuori di detta sede, se non su esplicita autorizzazione del Direttore della Struttura. L’utilizzo di tali dati dovrà avvenire esclusivamente nell’ambito dell’attività oggetto del servizio affidato. A tal proposito sarà disposta la cancellazione dall’elenco ammessi a fornire il servizio e la immediata risoluzione del contratto di affidamento nel caso di violazione dell’obbligo di garantire il riserbo sui dati e le informazioni acquisiti a qualunque titolo durante la prestazione del servizio, nonché nel caso di divulgazione a terzi o di utilizzo di dati e informazioni riservati al di fuori delle attività oggetto del servizio. La prestatrice del servizio, in qualità di autorizzata al trattamento dei dati personali dei quali entrerà in possesso, firmerà separatamente apposito atto di nomina secondo le previsioni del GDPR.
Obblighi di riservatezza l’Appaltatore si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con VUS vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali). VUS e l’Appaltatore con la sottoscrizione del contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003. La VUS e l’Appaltatore daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l’ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.
Obblighi di riservatezza. 1. Il procedimento di conciliazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi. Nell’istanza di conciliazione e nell’atto di adesione, ciascuna parte è tenuta a dichiarare espressamente l’impegno a rispettare gli obblighi di riservatezza previsti nel presente articolo.
2. Fatta eccezione dei casi previsti dal Decreto, non può essere effettuata alcuna verbalizzazione o registrazione di quanto dichiarato nel corso dello stesso dalle parti, dal mediatore, o da chiunque abbia partecipato, a qualsiasi titolo, al procedimento di conciliazione.
3. L'Organismo, fermo restando quanto previsto dal decreto, il regolamento garantisce il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile dell’Organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell’ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate. I dati raccolti sono trattai nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, recante “Codice della Privacy”. L’Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti o formato durante il procedimento.
4. Le parti, il mediatore e chiunque abbia partecipato, a qualsiasi titolo, al procedimento di conciliazione si impegnano a non divulgare in giudizio ovvero a terzi i fatti e le informazioni apprese durante il procedimento.
5. Le parti si impegnano ad astenersi dal chiamare il mediatore ovvero chiunque abbia partecipato, a qualsiasi titolo, al procedimento di conciliazione, a testimoniare in merito ai fatti e alle circostanze di cui essi sono venuti a conoscenza in occasione del procedimento, nel corso del giudizio che venga promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, ovvero di qualsiasi altro giudizio.
6. Fatta eccezione dei verbali previsti dal Decreto, ciascuna parte si impegna a non produrre nel corso del giudizio che venga promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, ovvero di qualsiasi altro giudizio, gli atti e i documenti esibiti dall’altra parte nel corso della procedura e dei quali non aveva la disponi...
Obblighi di riservatezza. 1. Il Fornitore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, e a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, né ad utilizzarli a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti contrattuali con il Committente e comunque per i cinque anni successivi alla risoluzione del Contratto, per qualsiasi motivo intervenuta.
3. Il Fornitore è responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori [SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA] e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente.
5. Il Fornitore, previa comunicazione al Committente, può citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. È ammessa altresì la menzione del rapporto contrattuale con il Committente nelle referenze e nei curricula nei limiti ordinari ed in termini tali da non determinare la diffusione di informazioni riservate.
