Diffusione delle informazioni Clausole campione

Diffusione delle informazioni. 1. Nessuna disposizione del presente accordo pregiudica le leggi e le normative nazionali o gli atti dell'Unione in materia di accesso del pubblico ai documenti ufficiali.
Diffusione delle informazioni. Le informazioni scientifiche e tecnologiche risultanti dalla collaborazione nell’ambito del presente Accordo quadro, diverse dalle informazioni che non sono pubbliche per motivi di sicurezza nazionale, commerciale o industriale, sono rese disponibili alla comunità scientifica mondiale tramite i canali abituali e in conformità delle procedure ordinarie delle Parti e dei rispettivi ministeri, dipartimenti, agenzie o altri organismi partecipanti.
Diffusione delle informazioni. Nessuna parte potrà, senza il previo consenso scritto dell’altra parte (consenso che non sarà irragionevolmente negato), rivelare al pubblico o divulgare in altro modo l'esistenza o il contenuto delle presenti condizioni generali o renderle note. Questa clausola sarà valida anche dopo la scadenza o la risoluzione delle presenti condizioni generali.
Diffusione delle informazioni. L’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, dopo aver deliberato le convenzioni a favore dei propri iscritti ritenendole coerenti con il presente regolamento, provvederà a diffondere le informazioni relative attraverso i propri canali informativi (area riservata agli iscritti del sito internet, bacheca). Le disapplicazioni delle condizioni previste all’interno delle convenzioni siglate ne determineranno l’immediata decadenza. In tali casi sarà data tempestiva comunicazione agli iscritti attraverso i canali informativi di cui all’art. 5.
Diffusione delle informazioni. 10.1 Le informazioni concernenti la disciplina e le attività del CAAN sono di norma diffuse attraverso il sistema di comunicazione interna, sonora e video, e attraverso internet sul sito dell'Ente Gestore.
Diffusione delle informazioni. Art. 11 Pulizia e smaltimento dei rifiuti Art. 12 Sicurezza
Diffusione delle informazioni. In caso di richiesta di consegna da parte di Autorità Giudiziarie o Amministrative (es. Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Magistratura), delle informazioni affidate al Fornitore dal Cliente, il Fornitore fornirà al Cliente tempestiva notifica di tale richiesta, tranne nei casi di divieto da parte dell’Autorità stessa.
Diffusione delle informazioni. Tutte le informazioni ai Prestatori dovute ai sensi del Contratto di Finanziamento saranno pubblicate e rese disponibili sulla Piattaforma. Il Richiedente potrà adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti della Società ai sensi del Contratto di Finanziamento mettendo a disposizione tali informazioni sulla Piattaforma.
Diffusione delle informazioni. 10.1 Le informazioni concernenti la disciplina e le attività del Centro sono di norma diffuse attraverso il sistema di comunicazione interna, sonora e video, e attraverso internet sul sito dell’Ente Gestore.