OBBLIGHI DELL’ENTE GESTORE Clausole campione

OBBLIGHI DELL’ENTE GESTORE. L’Ente Gestore dovrà indicare, almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, il nominativo e i numeri telefonici di uno o più referenti del servizio che dovranno essere sempre reperibili da parte del Comune di Vicenza in tutti i giorni lavorativi, per l’intera durata contrattuale. Con riferimento alle strutture di pronta accoglienza, l’Ente Gestore dovrà garantire la reperibilità per tutti i giorni feriali e festivi al Comune di Vicenza, alle Autorità competenti e alle Forze dell’Ordine. I referenti dovranno essere autorizzati, sin dall’inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte del Comune di Vicenza inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato. L’Ente Gestore si impegna a garantire continuità e completezza delle prestazioni, provvedendo alle sostituzioni con personale parimenti qualificato in caso di assenza dal servizio. L’Ente Gestore si impegna all’applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro ed ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore. L’Ente Gestore si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono pertanto a carico dell’Ente Gestore, il quale ne è il solo responsabile, con l’esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della stazione appaltante e di indennizzo da parte della medesima.
OBBLIGHI DELL’ENTE GESTORE. 1. L’Ente Gestore:
OBBLIGHI DELL’ENTE GESTORE. 1. L’ Ente gestore:
OBBLIGHI DELL’ENTE GESTORE. L’Ente gestore dicciara: L’Ente gestore si impegna e garantisce di:
OBBLIGHI DELL’ENTE GESTORE. L'Ente gestore dovrà: - applicare integralmente, ai sensi dell’art.52 della L.R. 3/07, nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione del servizio, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto; - essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di appartenenza, nonché l'essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o quella dello stato di appartenenza, - accettare il vincolo per la Municipalità di subordinare i pagamenti all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva; - accettare tutte le norme pattizie contenute nel “Protocollo di legalità” sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 1.8.07, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; - accettare le condizioni del Programma 100 della Relazione previsionale e programmatica pubblicata sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx, che prevede, per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, di subordinare l’aggiudicazione all’iscrizione dell’appaltatore, ove dovuta, nell’anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali; - assumere tutti gli obblighi di cui al DPR 62 del 2013 nonché di cui alle norme previste dal vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con Deliberazione di GC n. 254 del 24 aprile 2014, che integra e specifica le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e che si applica anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli; - non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti dell'Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione comunale in procedimenti in cui la contropart...
OBBLIGHI DELL’ENTE GESTORE. L’Ente gestore dichiara: - di essere a conoscenza dell’Avviso pubblico citato in premessa che qui si intende parte integrante e sostanziale della presente convenzione pur se non materialmente allegato alla stessa e di accettarne incondizionatamente tutte le prescrizioni, obblighi, oneri e vincoli esplicitati nell’Avviso, che si intendono recepiti in ogni loro parte e contenuto; - di mantenere i requisiti minimi oggettivi inderogabili e requisiti qualitativi soggettivi, previsti per il servizio, così come definiti e offerti per l’iscrizione all’Elenco; - di erogare prestazioni e servizi secondo gli standard individuati dal Regolamento di attuazione dell’articolo 43 della L.R. 23/05, approvato con DPGR 22.07.08 n. 4, e secondo quanto previsto dalla presente convenzione; - la rispondenza alle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, infortunistica e sicurezza; - il rispetto per i dipendenti delle norme contrattuali in materia; - di essere consapevole che i servizi di cui alla presente convenzione hanno carattere di servizio pubblico essenziale che come tale non possono essere interrotti. L’Ente gestore si impegna e garantisce di: - erogare indistintamente i servizi senza discriminazione o selezione alcuna, pena l’esclusione dall’Elenco; - svolgere il servizio a favore di ogni soggetto in coerenza con il Progetto Individualizzato, su mandato dell’interessato o della sua famiglia e previa autorizzazione e assunzione della relativa spesa da parte del Servizio Sociale, ove l’intervento sia a totale o parziale carico comunale; - osservare le prescrizioni contenute nell’allegato alla D.G.R. n. 57/3 del 29.10.2018; - mantenere in efficienza strutture, servizi ed attrezzature, anche ottemperando a eventuali prescrizioni stabilite dalla competente ATS; - garantire l’immediata comunicazione al competente Servizio Sociale del Comune di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l’andamento del servizio nonché delle eventuali difficoltà dei rapporti tra l’Ente gestore e il fruitore dell’intervento e/o della sua famiglia; - informare immediatamente il competente Servizio Sociale del Comune di qualunque segnalazione dell’Autorità Giudiziaria per fatti avvenuti all’interno della struttura che possano comportare ipotesi di reato; - stipulare apposita polizza assicurativa RCO e RCT a favore degli assistiti; - concordare preventivamente con il competente Servizio Sociale del Comune qualunque eventuale trasferimento degli utenti in carico; - indicare, al moment...
OBBLIGHI DELL’ENTE GESTORE. L’Ente si impegna:
OBBLIGHI DELL’ENTE GESTORE. La Fondazione si impegna a erogare tutte le prestazioni previste dalla vigente Carta dei Servizi dell’UdO, che costituisce parte integrante del presente contratto.
OBBLIGHI DELL’ENTE GESTORE. Con riferimento alle strutture di pronta accoglienza, l’Ente Gestore dovrà garantire la reperibilità per tutti i giorni feriali e festivi al Comune di Vicenza, alle Autorità competenti e alle Forze dell’Ordine. I referenti dovranno essere autorizzati, sin dall’inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte del Comune di Vicenza inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato. L’Ente Gestore si impegna a garantire continuità e completezza delle prestazioni, provvedendo alle sostituzioni con personale parimenti qualificato in caso di assenza dal servizio.

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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).