Cessazione dell’attività Clausole campione

Cessazione dell’attività. 8.5 per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti ad attività svolte dopo che l’Attività Professionale dichiarata sia venuta a cessare per qualunque motivo, salvo quanto disposto all'Articolo 12 (Maggior Tempo per la Notifica delle Richieste di Risarcimento) delle Condizioni Particolari di Assicurazione;
Cessazione dell’attività. 21.5. per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti ad attività svolte dopo che l'Attività Professionale dichiarata sia venuta a cessare per qualunque motivo, salvo quanto disposto all'Articolo 27 (Maggior Tempo per la Notifica delle Richieste di Risarcimento);
Cessazione dell’attività. 1. I coadiutori saranno cancellati dagli elenchi:
Cessazione dell’attività. E' facoltà dell'Assicurato e/o dei suoi aventi causa, in caso di cessazione definitiva dell'attività, richiedere alla Società la proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso e da questi denunciate alla Società nei successivi cinque anni, semprechè esse si riferiscano a negligenze od errori verificatisi prima della cessazione dell’attività, con le seguenti modalità:
Cessazione dell’attività. Art. 31 Disposizioni aggiuntive Art. 32 Pandemia
Cessazione dell’attività. 1. In caso di cessazione dell’attività in seguito a carenza di lavoro, sciopero, serrate, ecc., Trust Sympany verserà le prestazioni solo nel caso in cui i premi vengano versati per tutti gli assicu­ rati per tutta la durata della cessazione dell’attività. Qualora i premi non vengano versati, l’assicurazione collettiva può esse­ re disdetta il giorno della cessazione dell’attività previa comunicazione agli assicurati.
Cessazione dell’attività. 1. I Professionisti che cessano di giocare alla scadenza dei loro contratti e i Dilettanti che cessano di giocare rimarranno tesserati presso la Federazione nazionale dell’ultima società per la quale hanno giocato per un periodo di 30 (trenta) mesi.
Cessazione dell’attività. 1. La cessazione dell’attività di estetista, di acconciatore e di tatuaggio e piercing è soggetta alla comunicazione al Registro delle Imprese territorialmente competente ovvero allo Sportello Unico per le attività produttive entro 30 giorni dalla cessazione medesima.
Cessazione dell’attività. La cessazione, a qualunque titolo, dell’attività professionale non comporta la risoluzione del rapporto assicurativo; la polizza rimane in vigore fino alla naturale scadenza della copertura, come indicata nel certificato di assicurazione.
Cessazione dell’attività. 1. La cessazione di una delle attività disciplinate dal presente titolo è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione.