OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE Clausole campione

OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE a. Principali obbligazioni del Concedente
OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE. La concessione dovrebbe individuare in maniera dettagliata le obbligazioni (compresi gli oneri di informazione a favore del concessionario) e le responsabilità del concedente in re- lazione alle varie fasi dell’operazione (progettazione, realizzazione e successiva gestione). Appare opportuno che le clausole relative alle obbligazioni del concedente prevedano: • l’obbligo di cooperazione con il concessionario e i finanziatori nella definizione del con- tratto di finanziamento (si pensi, a titolo esemplificativo, alle clausole relative a garanzie e ad aspetti tecnico-procedurali di esercizio delle facoltà del concedente ai sensi della convenzione); • la consegna al concessionario, entro termini e modalità prestabilite, di tutte le aree og- getto della concessione, qualora le stesse non siano oggetto di esproprio direttamente da parte del concessionario; • in caso di esercizio della facoltà di cui all’art. 6, comma 8, del d.P.R. n. 8 giugno 2001, 327 – T.U. Espropriazioni (Delega all’esproprio) dovrà essere previsto quale onere del conce- dente: – la comunicazione di avvio del procedimento per apposizione del vincolo preordinato al- l’esproprio (art. 11 del d.P.R. n. 8 giugno 2001, 327); – l’apposizione di vincolo preordinato all’esproprio (art. 9 del d.P.R. n. 8 giugno 2001, 327); – l’eventuale decreto di accesso per tecnici (art. 15 del d.P.R. n. 8 giugno 2001, 327); – la comunicazione di avvio del procedimento per l’approvazione del progetto definitivo (art. 16 del d.P.R. n. 8 giugno 2001, 327); – l’approvazione del progetto definitivo (art. 17 del d.P.R. n. 8 giugno 2001, 327); – la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera (art. 12 del d.P.R. n. 8 giugno 2001, 327). • il rilascio al concessionario di tutte le autorizzazioni necessarie in fase di costruzione, tra le quali quelle relative alla disciplina degli espropri, e per l’esercizio delle attività pre- viste nel Disciplinare tecnico di gestione, qualora di competenza del concedente; • l’attuazione degli atti amministrativi necessari alle attività previste nella concessione; • l’attivazione delle procedure di esproprio oppure, in caso di delega al concessionario ai sensi dell’art. 6, comma 8, del d.P.R. n. 8 giugno 2001, 327, l’obbligo di cooperazione con il concessionario in relazione alle procedure di esproprio e alla gestione dell’importo al- locato nel PEF a tal fine, fermo restando la competenza dell’autorità espropriante in ma- teria di fissazione dell’indennità di esproprio; • la puntuale def...
OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE. Principali obbligazioni del Concedente. Il Concedente si impegnerà a :
OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE. 1. Compete al Concedente l’adempimento delle seguenti obbligazioni:
OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE. Il Concedente assume a proprio carico i seguenti oneri: - la concessione in uso gratuito dell’immobile, degli impianti fissi e delle attrezzature necessarie per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione dell’attività oggetto del presente Capitolato. Prima dell’inizio della gestione in concessione sarà redatto analitico inventario, descrittivo dello stato di conservazione dell’immobile e dei mobili. Alla scadenza il Concessionario è tenuto a riconsegnare l’immobile, gli impianti fissi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità; - la copertura assicurativa dell’immobile da incendio e furto dei beni mobili comunali; - la manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi, ad eccezione della piccola manutenzione (art. 1609 c.c.); - a raccogliere le iscrizioni presentate dai genitori per l’ammissione dei bambini all’asilo nido ed all’approvazione delle conseguenti graduatorie predisposte ai sensi del Regolamento vigente dal Comitato, conteggiando per ogni domanda accolta la retta mensile dovuta; - a corrispondere al Concessionario l’importo del contratto.
OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE. Il Concedente si impegna a: - Trasferire al Concessionario la proprietà di 1 Starter Kit BASE □ TOP □ FREE □ (come meglio descritti nell'allegato A del presente contratto), da consegnare nel luogo che verrà indicato da quest'ultimo a mezzo di comunicazione scritta da inviarsi al Concedente. Quest'ultimo si impegna a consegnare i prodotti entro 30 giorni dall’affiancamento sul territorio di competenza e dal versamento dell'intero corrispettivo di cui al successivo art. 5.4). - Svolgere in favore del Concessionario attività di consulenza, consistente nel: fornire la collaborazione di un Comitato Scientifico della Concedente che coadiuvi il Concessionario. - Fornire le istruzioni per lo sviluppo dell'attività. - Fornire un servizio di consulenza e supporto per incrementare la raccolta dei contatti attraverso il posizionamento dei distributori automatici e la formazione digitale del Concessionario. - Fornire affiancamento sul territorio con propri Tutor di consulenza e supporto per il collocamento Osmo Life Point entro 30 giorni dal corso di formazione effettuato dal concessionario in sede Medical Division. Previa segnalazione da parte del concessionario di almeno n° 5 liste prospect di potenziali clienti tra famiglie, farmacie, esercenti vari ecc. ogni 1.500 abitanti della propria zona in concessione con un minimo di 20 totali. Le stesse dovranno essere comunicate in maniera scritta al concedente. - Effettuare servizi promozionali di pubblicità sui media: stampa ed internet nazionali. - Corso di formazione tecnico scientifica entro 30 gg. dall’accreditamento della caparra confirmatoria. - Assicurare il servizio di installazione, montaggio ed assistenza tecnica/manutenzione degli impianti a livello nazionale. - Fornire dépliant promozionali e tutto il materiale pubblicitario in formato digitale su piattaforma internet aziendale all'indirizzo XXxxx.xxxxx.xx. - Fornire il contratto di comodato d'uso gratuito, di noleggio e di vendita in formato digitale su piattaforma internet aziendale all'indirizzo XXxxx.xxxxx.xx. - Fornire servizio di segreteria, centralino telefonico con operatori. - Fornire al Concessionario l'assistenza per il disbrigo di tutte le pratiche amministrative (ossia, codici ATECO) all'inizio della propria attività imprenditoriale. - Garantire i prodotti per 24 mesi dalla data della consegna al Concessionario. - Garantire per tutte le forniture di prodotti successive alla prima una scontistica del 40% sul pacchetto concessione Starter FREE, 45% ...
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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.