Nota Clausole campione

Nota. Le Parti riconoscono la opportunità che le aziende, nell’ambito della propria autonomia decisionale, valutino la possibilità di applicare la disposizione di cui al penultimo comma del presente articolo in presenza di malattie con lunga degenza ospedaliera.
Nota. Le parti si danno atto che il rappresentante per la sicurezza è l'interlocutore istituzionale della Direzione aziendale per le materie della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Il rappresentante per la sicurezza è tenuto a fare uso delle notizie e della documentazione ricevute, in relazione alla sua funzione, nel rispetto del segreto industriale. La Commissione paritetica, fermo restando il numero dei componenti già precisato - e ferme restando le previsioni dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995 e le competenze degli organismi da questo previsti - avrà le funzioni ed i compiti illustrati dall'art. 51 del D.L. n. 81/2008 e si occuperà delle sue modalità applicative in modo da limitare il più possibile disarmonie o conflittualità. Le parti si danno atto che i diritti derivanti ai rappresentanti per la sicurezza dalla presente regolamentazione realizzano le finalità previste dall'art. 9 della legge n. 300/1970, in materia di ricerca, elaborazione ed attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori. Le parti nel condiviso obiettivo di assicurare, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, la miglior tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, convengono sull'opportunità di esaminare a livello nazionale, in occasione di uno dei due incontri dell'Osservatorio, l'andamento del fenomeno infortunistico nei settori coperti dal presente contratto. In tale occasione allo scopo di dare un contributo di conoscenza e suggerimenti di comportamento utili, ai fini della prevenzione saranno congiuntamente valutate le risultanze delle rilevazioni statistiche, su dati che l'Osservatorio raccoglierà ed elaborerà in forma aggregata, atti a rilevare la frequenza, la gravità e la durata media degli eventi infortunistici, ripartiti per grandi aree territoriali. Con cadenza biennale le parti esamineranno la possibilità di estendere le rilevazioni dell'Osservatorio alle tipologie di infortunio e alle aree di rischio con l'obiettivo di individuare eventuali iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione di cui la parte imprenditoriale, ove necessario, si farà carico nel quadro degli indirizzi generali di settore per il rafforzamento della prevenzione.
Nota. Le parti si impegnano a concordare il regolamento delle elezioni e il numero dei componenti delle strutture. In tale quadro saranno discussi i tempi e i modi per l'attuazione delle norme sull'esercizio dei diritti sindacali nonché la rielaborazione dell'articolo 28 del presente contratto.
Nota. Le parti si impegnano a definire lo statuto ed a costituire l'ente bilaterale nazionale entro sei mesi dalla firma dell'accordo di rinnovo. Lo statuto farà parte integrante del presente CCNL.
Nota. L’esclusione degli importi di contingenza scattati posteriormente al 31 gennaio 1977 si estende anche ai titolari di redditi superiori ai sei ed agli otto milioni di lire annue, per i quali è in atto una temporanea, parziale o totale, corresponsione in Buoni poliennali del Tesoro, degli scatti di contingenza, secondo quanto disposto dalla legge 10 dicembre 1976, n. 797. A miglior chiarimento le parti precisano che per il computo dell’indennità di anzianità, ai sensi di quanto concordato, deve essere presa a base la retribuzione in corso al 31 gennaio 1977 maggiorata degli eventuali successivi incrementi retributivi con esclusione ovviamente degli scatti di contingenza e della loro incidenza anche sulla 13a mensilità e sulle eventuali altre mensilità aggiuntive o frazioni di esse.
Nota. Sono da considerarsi masse per esempio: • carcasse di motori elettrici; • blindo sbarre (involucro); • strutture metalliche di apparecchiature elettriche (interruttori, quadri, ecc.); • controsoffittature metalliche sulle quali siano adagiati direttamente i cavi di illuminazione degli apparecchi; • canaline metalliche passacavi. Non sono da considerarsi masse: • parti conduttrici separate dalle parti attive da un isolamento doppio o rinforzato; • parti conduttrici in contatto con una massa; • parti conduttrici, situate all’interno di un apparecchio, non in tensione in servizio ordinario ma che possono andare in tensione e accessibili solo dopo aver rimosso, in genere con l’uso di un attrezzo, un involucro saldamente fissato. • massa estranea Parte conduttrice non facente parte dell’impianto elettrico in grado di introdurre dei potenziali pericolosi, generalmente il potenziale di terra.
Nota. Sono da considerarsi masse estranee ad esempio gli elementi metallici in buon collegamento con il terreno con bassa resistenza verso terra, cioè: tubazioni (idriche, del gas, del riscaldamento, oleodotti), binari, serbatoi in contatto con il terreno, cancellate, ringhiere, ecc. • parte attiva Conduttore o parte conduttrice in tensione in servizio ordinario, compreso il conduttore di neutro ma escluso il conduttore PEN. • conduttore PEN Conduttore che svolge contemporaneamente le funzioni di conduttore di protezione (PE) e di neutro (N). Nota Nei sistemi TN un solo conduttore di protezione a posa fissa che abbia una sezione ฀ 10 mm2 se in rame o ฀ 16 mm2 se in alluminio, può assolvere alle due funzioni, a condizione che la parte dell’impianto interessata non sia posta a valle di un dispositivo differenziale.
Nota. Alla data di redazione del presente documento, si fa presente che le attività, il per- sonale ed i relativi costi dell’Unità Future Media sono riportati all’interno dell’HII Health &Wellbeing (HWB), così come previsto dalla nuova organizzazione del Cen- tro ICT a far data dal 1° gennaio 2019.
Nota. Alla data di redazione del presente documento, si fa presente che le attività, il per- sonale ed i relativi costi dell’Unità di Ricerca Machine Translation sono riportati all’in- terno della HII Smart Digital Industry (SDI), così come previsto dalla nuova organiz- zazione del Centro ICT a far data dal 1° gennaio 2019.
Nota. La Carta dei Servizi è disponibile presso i rivenditori Fastweb e sul sito xxx.xxxxxxx.xx insieme alla Proposta, alle Condizioni Generali di Contratto e all’informativa privacy prevista dal D.lgs 196/2003. Questo documento è stato redatto in linea con quanto previsto dalla Delibera n.179/03/CSP, dalla Delibera 278/04/CSP, dalla Delibera 254/04/CSP, dalla Delibera 131/06/CSP, dalla Delibera 79/09/CSP e dalla Delibera 244/08/CSP dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e nel rispetto della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, relativa ai principi sull’erogazione dei servizi pubblici, fermo restando che il rapporto con le società è disciplinato dal Contratto. In allegato, i dati sugli obiettivi di qualità del servizio per l’anno 2017.