Elementi metallici Clausole campione

Elementi metallici. L’assemblaggio delle varie parti che compongono gli attrezzi, se non é attuato mediante incastri, deve avvenire mediante particolari staffe, squadre e barre in acciaio inox o zincato a caldo in conformità con le norme EN 1176, in modo da conferire alle attrezzature una notevole robustezza, garantendone, nel contempo, una permanente stabilità. Il fissaggio deve essere ottenuto con viti e bulloni anch'essi in acciaio inox o zincato a caldo e dadi auto bloccanti che restano inseriti nel legno, in opportuni alloggiamenti. I metalli che producono ossidi tossici, che si sfaldano o che si scagliano dovranno essere dotati di opportune protezioni arrotondate in polietilene riciclabile.
Elementi metallici. L'assemblaggio delle varie parti che compongono gli attrezzi, se non è attuato mediante incastri, deve avvenire mediante particolari staffe, squadre e barre in acciaio inox in conformità con le norme UNI, in modo da conferire alle strutture una notevole robustezza, garantendone, nel contempo, una permanente stabilità. Il fissaggio deve essere ottenuto con viti e bulloni anch'essi di acciaio inox e dadi autobloccanti che restano inseriti nel legno, in opportuni alloggiamenti. Dovranno inoltre essere dotati di opportune protezioni arrotondate in plastica, nylon ed altri idonei materiali similari. Tutte le parti metalliche (tubi, catene ed altri eventuali accessori) devono avere adeguato spessore ed essere in acciaio inossidabile o zincati a caldo e quindi inattaccabili dagli agenti atmosferici, in modo da garantire la massima resistenza e durata. Per la voliera delle cicogne, si prevede rete perimetrale elettrosaldata e plastificata colore verde a maglia 70 x 50 mm per un’altezza di 2 m. La parte soprastante di altezza 4 m, sempre perimetrale, è prevista con rete di nylon a maglia 40 x 40 mm. Tale tipo di maglia dovrà essere utilizzata interamente per la divisione delle 2 camere interne. La copertura totale dovrà essere realizzata con rete di nylon a maglia 10 x 10 mm. I pali strutturali saranno dotati di cavi tiranti controvento di acciaio inox, con ancoraggio nel terreno e vite senza fine. I cancelletti dovranno essere realizzato con struttura di acciaio zincato.

Related to Elementi metallici

  • Adempimenti in materia antimafia L’Affidatario prende atto che l’affidamento della fornitura è subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, l’Impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’Associazione - in ogni caso non oltre 15 giorni dall’evento, pena la risoluzione di diritto del presente accordo: - eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell’Impresa stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula dell’accordo; - ogni variazione della propria composizione societaria nelle strutture dell’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, della sussistenza dei requisiti di cui al D. Lgs. 159/2011; - ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula dell’accordo. Il presente articolo si applica anche per l’eventuale soggetto subappaltatore laddove ci sia autorizzazione al subappalto. L’Associazione si riserva la facoltà di recedere dall’accordo nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. 159/2011. L’Associazione procederà alla risoluzione automatica dell’accordo nei casi previsti dalla l. 120/2020.

  • Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

  • Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

  • Tredicesima mensilità A tutto il personale in servizio spetta una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, composta da: tabellare annuo di cui all’art.50 come da posizione economica diviso dodici e retribuzione individuale di anzianità. La tredicesima mensilità non spetta per il periodo di tempo trascorso in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione della retribuzione. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio. La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata, a questi effetti, come mese intero.

  • Pavimenti I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo. In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità delle opere stesse.

  • RIFERIMENTI NORMATIVI Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (legge 3 marzo 2009, n. 18) e alla Strategia europea sulla disabilità 2010-2020; - Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” art. 14, che prevede l’istituzione del Fondo Regionale per l’Occupazione dei Disabili, da parte delle Regioni, per finanziare i programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi; - D.lgs. 14 settembre 2015 n. 150, disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014 n. 183; - D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30” che definisce gli operatori pubblici e privati che erogano servizi al lavoro; - Legge 8 novembre 1991 n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”; - L. R. 4 agosto 2003 n. 13 “Promozione dell’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate”; - L.R. 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia” che ha delineato il nuovo sistema educativo di istruzione e formazione in Lombardia volto a promuovere un modello di sviluppo del capitale umano incentrato sul sostegno alla scelta libera e responsabile delle persone e delle famiglie e nel quale il soddisfacimento della domanda di formazione costituisce obiettivo prioritario per favorire, in particolare, l’inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità, fascia più debole dell’area del disagio; - L. R. 36/2015 “Nuove Norme per la Cooperazione in Lombardia”; - L. R. 22/2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia” che individua all’art. 13 negli operatori pubblici e privati accreditati coloro che concorrono all’attuazione delle politiche del lavoro accedendo ai finanziamenti regionali e sviluppando forme di accompagnamento delle persone disabili nell’inserimento del mercato del lavoro e la L.R. 9/2018 che modificando la L.R. 22/2006 delega alle province a alla città metropolitana di Milano , secondo il rispettivo ambito territoriale, l’esercizio delle funzioni gestionali relativi ai procedimenti amministrativi connessi alla gestione dei centri per l’impiego compreso il collocamento mirato di cui alle legge 68/1999; - Piano d’Azione Regionale sulla disabilità D.g.r. n. XI/5809 del 29 dicembre 2021; - D.g.r. n. X/1106 del 20 dicembre 2013 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul Fondo regionale istituito con la l.r. 4 agosto 2003 n.13 – annualità 2014-2016” e successive modificazioni ed integrazioni; - D.g.r. n. X/5964 del 12 dicembre 2016 “Determinazione in ordine alle iniziative in favore dell’inserimento e il mantenimento socio lavorativo delle persone con disabilità per le annualità 2017 e 2018; - D.D.S. di Regione Lombardia n 3311 del 24/03/2017 che in attuazione della D.G.R. 5964/2016 approva lo schema di bando dote impresa collocamento mirato 2017 – 2018; - D.D.S. di Regione Lombardia n 3081 del 09/03/2022 avente ad oggetto “Approvazione schema di bando dote impresa collocamento mirato – annualità 2022-2023”; - X.x.x. XX/0000 del 18/11/2019 avente ad oggetto “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a valere sul fondo regionale istituito con lr 4 agosto 2003 n. 13 – annualità 2020-2021”; - D.g.r. XI / 3838 del 17/11/2020 avente ad oggetto “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a valere sul fondo regionale istituito con lr 4 agosto 2003 n. 13 – annualità 2021-2022”; - X.x.x. XX/0000 del 23 novembre 2021 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative dell’inserimento socio- lavorativo delle persone con disabilità a valere sul fondo regionale istituito con L.R. 4 agosto 2003 n.m 13 - annualità 2022 – 2023; - Regolamento (UE) n 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”; - Regime quadro della disciplina degli aiuti, SA 101025- SA.57021-58547-59655-62495 e in particolare sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea C (2021) 18442 finale del 18/11/2021 e relativo al CAR 21337 che proroga fino al 30 giugno 2022 la validità del Quadro temporaneo sezioni da 3.1 a 3.12 e modifica alcuni elementi dell’aiuto tra cui anche i plafond della sezione 3.1 come segue: fino a 290.000,00 euro per le imprese di produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE, fino a 345.000 euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura e fino a 2.300.000 euro per tutte le altre imprese; - D.g.r. n. X/7763 del 17 gennaio 2018 “Indirizzi regionali in materia di tirocini”.

  • VARIANTI Non sono ammesse offerte in variante.

  • Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing 1. Le parti prendono atto del fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell’ambito dell’ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.

  • Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

  • Quattordicesima mensilità Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, il 1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione, di cui all'art.54 in atto al 30 giugno immediatamente precedente. Le lavoratrici ed i lavoratori avranno diritto a percepire l'intero ammontare della 14° mensilità solo nel caso in cui abbiano prestato servizio per i dodici mesi precedenti il 1° luglio; nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dei dodici mesi precedenti la suddetta data, alla lavoratrice ed al lavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi per quanti sono i mesi del servizio prestato. Non hanno diritto alla 14° mensilità tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente contratto già percepiscano mensilità di retribuzione oltre la tredicesima mensilità. Ove la parte di retribuzione eccedente la tredicesima non raggiunga l'intero importo di una mensilità, le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l'ammontare della 14°mensilità e l'importo in atto percepito. Non sono assorbibili nella 14° mensilità le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo. Per quanto riguarda tutte le altre modalità di computo della 14° mensilità, si fa riferimento alle analoghe norme dell’articolo riguardanti la 13° mensilità. Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per i periodi di assenza obbligatoria, per gravidanza o puerperio.