Incrementi retributivi Clausole campione

Incrementi retributivi. Le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi a partire dall’1/7/2011, dall’1/1/2012 e dall’1/7/2012 così come da tabelle allegate. Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 247,00 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 124,00 euro con la retribuzione di settembre 2011 e la seconda pari ad euro 123,00 con la retribuzione di aprile 2012. Xxxx apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L'importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L'importo dell’”una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'"una tantum è esclusa dalla base di calcolo del tfr. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di luglio 2011. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo rubricato "Diritto alle prestazioni della bilateralità", a decorrere dall’1/7/2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per ciascun livello di inquadramento. A far data dalla presente intesa sono conglobati in un'unica voce denominata "Retribuzione tabellare" i seguenti istituti retributivi: paga base (o minimo tabellare); ex indennità di contingenza; elemento distinto della retribuzione (EDR).
Incrementi retributivi. Le Parti confermano che, nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza contrattuale (2021, 2022, 2023 e 2024), è previsto l’adeguamento dei minimi tabellari (nonché dell’indennità di trasferta e dell’indennità di reperibilità) per livello sulla base della dinamica inflattiva consuntivata misurata tramite “l’IPCA al netto degli energetici importati” (come fornita dall’ISTAT) applicata ai minimi stessi. Qualora l’importo relativo a tale adeguamento risultasse superiore agli importi degli incrementi retributivi complessivi di riferimento per ogni singolo anno stabilito dalla presente ipotesi di accordo, i minimi tabellari saranno adeguati all’importo risultante. Si conviene che per la vigenza del presente contratto il TEM (trattamento economico minimo), oltre che per la dinamica IPCA, è incrementato di un’ulteriore componente in considerazione della rilevante innovazione organizzativa determinata dalla riforma dell’inquadramento. Le Parti hanno concordato un incremento retributivo a regime per il nuovo livello C3 (precedente 5a categoria) pari a 112,00 euro, da corrispondere in 4 tranches:  25,00 euro a partire dal 1° giugno 2021;  25,00 euro a partire dal 1° giugno 2022;  27,00 euro a partire dal 1° giugno 2023;  35,00 euro a partire dal 1° giugno 2024. Gli importi degli aumenti del minimo tabellare mensile risultano i seguenti. Livello Aumenti a partire dal Totale A1 32,86 32,86 35,49 46,01 147,22 B3 32,10 32,10 34,66 44,93 143,79 B2 28,75 28,75 31,05 40,25 128,80 B1 26,80 26,80 28,94 37,52 120,06 C3 25,00 25,00 27,00 35,00 112,00 C2 23,34 23,34 25,21 32,68 104,57 C1 22,86 22,86 24,69 32,01 102,42 D2 22,38 22,38 24,17 31,33 100,26 D1 20,18 20,18 21,79 28,25 90,40 Per effetto dei suddetti incrementi retributivi, i nuovi importi del minimo tabellare mensile risultano i seguenti: Livello Minimi al 31/05/2021 Minimi a partire dal A1 2.392,00 2.424,86 2.457,72 2.493,21 2.539,22 B3 2.336,02 2.368,12 2.400,22 2.434,88 2.479,81 B2 2.092,45 2.121,20 2.149,95 2.181,00 2.221,25 B1 1.950,39 1.977,19 2.003,99 2.032,93 2.070,45 C3 1.819,64 1.844,64 1.869,64 1.896,64 1.931,64 C2 1.699,07 1.722,41 1.745,75 1.770,96 1.803,64 C1 1.663,88 1.686,74 1.709,60 1.734,29 1.766,30 D2 1.628,69 1.651,07 1.673,45 1.697,62 1.728,95 D1 1.468,71 1.488,89 1.509,07 1.530,86 1.559,11 Viene stabilita l’estensione dell’assistenza sanitaria ai pensionati che sono stati iscritti al Fondo MètaSalute in maniera continuativa per almeno 2 anni prima di andare in pensione. Inoltre, è consentita l...
Incrementi retributivi. A decorrere dal 1 gennaio 2006 la retribuzione mensile viene determinata:
Incrementi retributivi. I nuovi minimi di retribuzione riportanti nelle tabelle allegate, che fanno parte integrante del presente contratto, derivano dalla somma dei minimi di retribuzione al 31.1.98 e degli incrementi retributivi di seguito riportati. Ai sensi e per gli effetti dell'Accordo Interconfederale vigente in materia di riforma della struttura della retribuzione, sottoscritto nelle date del 3.8.92 e del 3.12.92, le parti concordano, ai fini della definizione degli incrementi retributivi e del riallineamento, sui seguenti tassi di inflazione programmata: 2° semestre 1997 - e anno 1998 2,65% 1999 1,50% 2000 1,50% 1° semestre 2001 0,75% Premesso che l'IVC deve essere erogata fino al mese di gennaio 1998 a partire dall'1.2.98 verranno erogati, secondo gli importi indicati alle singole scadenze, i seguenti incrementi retributivi corrispondenti ai tassi di inflazione programmata sopra concordati per i rispettivi periodi: INCREMENTI RETRIBUTIVI LIVELLO 1.2.98 1.4.99 1.4.00 1.2.01 Totale a regime
Incrementi retributivi. Con riferimento al Protocollo Governo-Parti Sociali del 23-07-93 e agli indici di inflazione programmata previsti dal DPEF, nel corso del primo biennio di validità economica del CCNL interverranno gli aumenti previsti alle tabelle B3 – B5 con le decorrenze ivi indicate. Alla data del 1 gennaio 2003 inoltre i lavoratori che nel corso del precedente triennio non sono stati interessati da alcuno riconoscimento di progressione professionale (inquadramenti superiori di area e/o livello ) avranno diritto ad un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) come riportato nella tabella B6.
Incrementi retributivi. Le retribuzioni in atto alla data del 31.12.2009 sono rivalutate del 2,09% a far data dal 01.01.2010 Per i dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, l’importo della retribuzione maturata alla data di applicazione del nuovo assetto retributivo è riferito alle seguenti voci retributive: • Tabellare • Indennità di livello/funzione • Indennità di contingenzaIndennità integrativa di scatto • Indennità di anzianitàPremio di operosità • Gratifica annuale • Edr • Assegni ad personam • Pro rata e verrà suddiviso in tredici mensilità. Le voci su elencate sono tutte conglobate , all’atto dell’inquadramento nel nuovo sistema retributivo , nella fascia retributiva assegnata, l’eventuale assegno ad persona derivante dall’applicazione di quanto previsto dal presente articolo è attribuito o conservato come assegno ad persona non riassorbibile.
Incrementi retributivi. Le Parti hanno convenuto, in via sperimentale e per la vigenza del presente CCNL, che gli aumenti contrattuali saranno erogati ex post anno su anno e, pertanto, a decorrere dal 2017, nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza contrattuale, si provvederà all’adeguamento dei minimi contrattuali per livello sulla base degli indici forniti dall’ISTAT e applicati ai minimi salariali. Nel mese di maggio di ciascun anno di vigenza del CCNL è previsto un incontro delle Parti per determinare, sulla base dei dati comunicati dall’ISTAT, gli incrementi dei minimi contrattuali per livello. Si sottolinea che, a partire dal 1° gennaio 2017, gli aumenti dei minimi tabellari assorbono gli aumenti individuali riconosciuti successivamente a tale data, salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità, nonché gli incrementi fissi collettivi della retribuzione eventualmente concordati in sede aziendale successivamente alla medesima data, ad esclusione degli importi retributivi connessi alle modalità di effettuazione della prestazione lavorativa (ad es. indennità/maggiorazioni per straordinario, turni, notturno, festivo).
Incrementi retributivi. L’accordo prevede i seguenti incrementi retributivi: dicembre 2018 Con il verbale integrativo del 6 marzo 2017 sono state condivise le tabelle retributive per ciascun settore. Eventuali somme erogate a titolo di anticipazioni contrattuali cesseranno di essere corrisposte a partire dalla retribuzione di marzo 2017.
Incrementi retributivi. Le parti hanno convenuto un aumento dei minimi contrattuali per il parametro medio 187,72 pari a 70,00 €, che viene riparametrato sugli altri livelli. L’aumento è suddiviso in due tranches: LIVELLO 01/02/2017 01/04/2018