ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2584 DEL 22 DICEMBRE 2017
Ministro dello Sviluppo Economico Ministro dell’Economia e delle finanze
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2584 DEL 22 DICEMBRE 2017
ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PER L’ISTITUZIONE DI UNA SEZIONE SPECIALE REGIONALE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
L’anno 2017, addì ....... del mese di …………….
TRA
il Ministero dello sviluppo economico, codice fiscale n. 80230390587, rappresentato dal xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, Direttore generale per gli incentivi alle imprese, domiciliato, ai fini del presente Accordo, presso la sede del Ministero dello sviluppo economico – Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx
il Ministero dell’economia e delle finanze codice fiscale n. 80415740580, rappresentato dal xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Capo della Direzione VI – “Operazioni finanziarie- analisi di conformità con la normativa UE” del Dipartimento del Tesoro, domiciliato, ai fini del presente Accordo, presso la sede del Ministero dell’economia e delle finanze - Xxx XX xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx
E
la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste, piazza Unità d’Italia, n. 1, codice fiscale numero 80014930327, rappresentata dal direttore del Servizio per l’accesso al credito delle imprese (Struttura regionale attuatrice), Xxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, a Xxxxxxx, xx xxx Xxxxxx, x. 0;
VISTI
1) il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito ‘FESR’) e le disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”, e successive modifiche e integrazioni, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
2) il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul FESR, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul FESR, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
3) il regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione europea del 3 marzo 2014 di integrazione al regolamento (UE) n. 1303/2013;
4) il regolamento (UE) n. 821/2014 della Commissione europea del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
5) il regolamento (UE) n. 1011/2014 della Commissione europea del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
6) l’Accordo di partenariato 2014-2020 con l’Italia CCI 2014IT16M8PA001, adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562, che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell’Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun fondo strutturale e di investimento europeo (di seguito ‘fondi SIE’) secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell’Unione europea;
7) la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14, la quale all’articolo 3 prevede che con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma operativo regionale (di seguito ‘POR’) e del Programma d’Azione Coesione (di seguito ‘PAC’) per il periodo di programmazione 2014-2020, in particolare, la gestione del fondo fuori bilancio POR FESR (di seguito ‘Fondo POR FESR’), la ripartizione dei compiti tra Autorità di gestione, le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale del POR e del PAC;
8) il regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR 2014- 2020 (di seguito ‘regolamento POR FESR’), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1° luglio 2015, in applicazione di quanto previsto all’articolo 3 della citata legge regionale n. 14/2015 e successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione n. 227/Pres del 3 ottobre 2017;
9) la decisione della Commissione europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015, di approvazione del POR FESR FVG 2014-2020;
10) la deliberazione della Giunta regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1575 del 6 agosto 2015, di adozione in via definitiva del POR FESR FVG 2014-2020 e dei relativi allegati, a seguito della predetta decisione della Commissione europea C(2015) 4814;
11) la decisione della Commissione Europea C(2017) 6147 del 14 settembre 2017 di approvazione di alcune modifiche al POR FESR FVG 2014-2020;
12) le ulteriori modifiche al POR FESR FVG 2014-2020 approvate dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 9 prot. 16096/P di data 21 luglio 2017, le quali, ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1303/2013, non necessitano di formale approvazione da parte della Commissione Europea e che sono state alla stessa comunicate con nota dell’Autorità di gestione prot. N. 19544 del 19 settembre 2017;
13) la deliberazione della Giunta regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1830 del 29/09/2017 di adozione definitiva delle modifiche al POR FESR FVG 2014-2020;
14) il piano finanziario analitico del POR FESR 2014-2020, dettagliato per asse, attività, strutture coinvolte nella gestione del programma e organismi intermedi, approvato con gli stanziamenti relativi al Piano aggiuntivo regionale (PAR) dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1954 del 9 ottobre 2015, come integrato e modificato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 331 del 4 marzo 2016, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1606 del 2 settembre 2016 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 574 del 31 marzo 2017, e successive integrazioni e modificazioni;
15) la deliberazione della Giunta regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 2530 del 22 dicembre 2015, di presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati nel corso della seduta del 12 novembre 2015 dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020,
PREMESSO CHE:
a) la legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede, all’articolo 2, comma 100, lettera a), l’istituzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
b) con il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248 e successive integrazioni e modificazioni, è stato adottato il “regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”;
c) il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all’articolo 11, comma 5, prevede che la dotazione del Fondo di garanzia di cui all’articolo 15 delle legge 7 agosto 1997, n. 266 può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti ed organismi
pubblici, ovvero con l’intervento della SACE S.p.A., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
d) il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante “Modalità per l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, prevede, all’articolo 2, comma 1, che le Regioni e le Province Autonome possano contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell’economia e delle finanze e, al successivo comma 3 del medesimo articolo, che, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, i predetti accordi individuano, per ciascuna sezione speciale: a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonché le relative tipologie di intervento; b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; c) l’ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare il Fondo, con una dotazione minima di euro cinque milioni;
e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 6 luglio 2013, recante “Modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese” e successive modificazioni e integrazioni, all’articolo 7, comma 4, prevede che “la copertura massima garantita dal Fondo di cui alla lettera a) del comma 3 può essere elevata nel caso in cui tale innalzamento della copertura sia finanziato con risorse apportate al Fondo da regioni o province autonome, o da altri enti od organismi pubblici ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012”;
f) il comma 6 dell’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, così come sostituito dall’articolo 18, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, stabilisce che i finanziamenti di cui all’articolo 2 del decreto- legge n. 69 del 2013 (anche detti finanziamenti Nuova Xxxxxxxx) “possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell’80 per cento dell’ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell’accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell’impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell’impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresì le condizioni
e i termini per l’estensione delle predette modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo”;
g) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 29 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 11 dicembre 2015, n. 288, sono stabilite le modalità di valutazione dei finanziamenti Nuova Xxxxxxxx ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
h) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, 7 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 dicembre 2016, n. 291, sono approvate le modificazioni e le integrazioni delle “condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” che includono il modello di valutazione delle imprese basato sulla misura della probabilità di inadempimento del soggetto destinatario del finanziamento Nuova Xxxxxxxx;
i) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 luglio 2017, n. 157, sono stabilite le condizioni e i termini per l’estensione delle predette modalità di accesso previste per i finanziamenti Nuova Xxxxxxxx agli altri interventi del Fondo di garanzia;
j) l’azione 2.4 “Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci” del POR FESR FVG 2014-2020, prevista nel quadro dell’Obiettivo tematico “Promozione della competitività delle piccole e medie imprese” (OT 3), contempla l’attivazione della Sezione “Risorse POR FESR Friuli Venezia Giulia” presso il Fondo centrale di garanzia per le PMI;
k) la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 37, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in data 12 novembre 2015 ha presentato al Comitato di Sorveglianza del POR la valutazione ex ante relativa allo strumento finanziario da attivare nell’ambito dell’Azione 2.4 del POR FESR 2014-2020 con l’istituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI;
l) con deliberazione della Giunta regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n.
del dicembre 2017 è stata approvata la bozza del presente accordo, in conformità agli articoli 6, comma 4, lettere j) e s) e 7, comma 3, lettera d), del regolamento POR FESR,
TUTTO CIO’ VISTO E PREMESSO TRA LE COSTITUITE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1.
(Normativa e premesse)
1. Le disposizioni normative, le sopra richiamate premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini del presente Accordo, sono adottate le seguenti definizioni:
a) “Consiglio di gestione”: il Consiglio di gestione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni;
b) “decreto fund raising”: il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante “Modalità per l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”;
c) “decreto portafogli”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 6 luglio 2013, recante “Modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese” e successive modifiche e integrazioni;
d) “disposizioni operative”: le vigenti “condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo”, adottate dal Consiglio di gestione e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;
e) “Fondo”: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni;
f) “Gestore”: il Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) composto da MedioCredito Centrale S.p.A., quale mandatario e da Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, quali mandanti, ovvero il soggetto gestore successivamente individuato dall’Amministrazione Centrale in conformità con l’articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e successive modificazioni e integrazioni;
g) “modalità operative portafogli”: le “condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per la concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese” approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 24 aprile 2014 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2014 e successive modificazioni e
integrazioni;
h) “Organismo Intermedio”: il Ministero dello sviluppo economico, che agisce sotto la responsabilità dell’Autorità di Gestione del POR FESR FVG 2014-2020 della Regione, ai sensi dell’articolo 2, sub) 18, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e che svolge le funzioni ad esso delegate con apposita convenzione;
i) “Parti”: il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’economia e delle finanze e la
Regione, firmatari del presente Accordo;
j) “PMI”: le microimprese, piccole e medie imprese, così come definite dalla vigente normativa comunitaria, iscritte al Registro delle imprese;
k) “Professionisti”: i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013;
l) “Regione”: la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dalla Autorità di gestione del POR FESR FVG 2014-2020 ovvero da Struttura regionale attuatrice da essa delegata per le funzioni di cui all’articolo 6 del regolamento POR FESR;
m) “Sezione speciale FVG.”: la sezione alimentata dai contributi versati a favore del Fondo dalla
Regione, che sottoscrive il presente Accordo;
n) “soggetti beneficiari”: le PMI e i professionisti aventi la sede principale e/o almeno un’unità locale ubicata nel territorio della Regione.
2. Per quanto non espressamente definito dal presente articolo si fa rinvio alle definizioni adottate nel decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni e nelle disposizioni operative.
Art. 3.
(Contributi)
1. Nell’ambito del Fondo è costituita, ai sensi dell’articolo 2 del decreto fund raising, una sezione speciale, denominata “Sezione speciale FVG”.
2. La Sezione speciale FVG è dotata di una contabilità separata rispetto a quella del Fondo.
3. Alla Sezione speciale FVG affluiscono i contributi versati dalla Regione, per un importo totale di euro 19.980.882,00 (di cui euro 1.248.805,00 a titolo di riserva di efficacia di cui all’articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013, eventualmente anticipabile con risorse aggiuntive regionali) rinvenienti da risorse del POR FESR FVG 2014-2020, che concorrono a incrementare la dotazione del Fondo ai sensi di quanto disposto dall’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Al fine di garantire la piena operatività della Sezione speciale FVG ed evitare un’eventuale sospensione dell’operatività della Sezione speciale FVG per carenza di cassa, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del presente Accordo, i contributi di cui al comma 3 sono versati dalla Regione in unica soluzione, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione tra l’Autorità di Gestione del POR FESR FVG 2014 – 2020 e il Ministero dello sviluppo economico per la delega, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 123, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, delle funzioni di Organismo Intermedio, al medesimo Ministero, sul conto di contabilità speciale n. 1726 “Interventi aree depresse” intestato al Ministero dello sviluppo economico, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma – codice IBAN XX00X0000000000000000000000 e da quest’ultimo riversati, entro i successivi trenta giorni, sul conto corrente infruttifero n. 22034 intestato a MedioCredito Centrale S.p.A. rubricato “MEDCEN L. 662/96 – Garanzia PMI”, aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato.
5. Il Gestore, verificato l’accreditamento dei contributi sul conto di Tesoreria, avvia l’operatività della Sezione speciale FVG, dandone preventiva comunicazione alle Parti. Dell’avvio dell’operatività della Sezione speciale FVG è altresì data tempestiva informazione mediante avviso pubblicato sui siti Internet del Fondo (www.fondidigaranzia.itError! Hyperlink reference not valid.), del Ministero dello sviluppo economico (xxx.xxxx.xxx.xx) e della Regione (xxx.xxxxxxx.xxx.xx).
6. La dotazione finanziaria della Sezione speciale FVG è automaticamente integrata con la quota di riserva di efficacia (prevista in euro 1.248.805,00) in caso di raggiungimento dei target intermedi assunti nel “Performance Framework” e assegnazione definitiva in base alla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2 dell’articolo 22 del regolamento (UE) 1303/2013 e può essere integrata o ridotta, in qualsiasi momento, su istanza della Regione, previo formale assenso delle altre Parti.
Art. 4.
(Modalità di intervento)
1. Nel rispetto delle condizioni di accesso alla garanzia del Fondo e delle norme che disciplinano il funzionamento dello strumento, ivi incluse le disposizioni operative e, per le garanzie su portafogli, le modalità operative portafogli, gli interventi della Sezione speciale FVG sono finalizzati al rafforzamento dell’intervento del Fondo in favore dei soggetti beneficiari.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Sezione speciale FVG interviene finanziando la maggiore copertura di garanzia e controgaranzia rispetto alle ordinarie misure fissate dalla vigente normativa del Fondo, fermo restando il rispetto delle intensità massime di intervento previste dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, secondo quanto previsto dall’articolo 6.
3. Con riferimento alle garanzie su portafogli di finanziamenti, al fine di assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle imprese della Regione, gli interventi della Sezione speciale FVG sono diretti a rafforzare le ordinarie misure della copertura del Fondo previste dal decreto ministeriale 24 aprile 2013 e successive modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 7.
Art. 5.
(Operazioni finanziarie ammissibili all’intervento della Sezione speciale FVG)
1. Gli interventi di garanzia della Sezione speciale FVG sono diretti a sostenere le operazioni finanziarie, riferite ai soggetti beneficiari, finalizzate al finanziamento di investimenti ovvero delle esigenze di capitale circolante del soggetto beneficiario connesse a un progetto di sviluppo aziendale.
2. Ai fini del rilascio della garanzia della Sezione speciale FVG, gli investimenti o i progetti di cui al comma l, a fronte dei quali è concessa l’operazione finanziaria, devono essere riferiti alla sede principale del soggetto beneficiario, ovvero all’unità locale, ubicata nel territorio della Regione. A tal fine, con riferimento alle operazioni finanziarie inerenti fabbisogni di capitale circolante, in sede di richiesta della garanzia è acquisita apposita attestazione da parte del soggetto beneficiario in merito alla riferibilità dell’operazione finanziaria al territorio della Regione.
Art. 6.
(Misure di copertura della Sezione speciale FVG)
1. In relazione agli interventi di cui all’articolo 5, comma 1, la Sezione speciale FVG interviene per finanziare, con riferimento alle operazioni finanziarie di cui all’articolo 5 medesimo:
a) l’incremento della misura della garanzia diretta rispetto alla misura massima concedibile dal Fondo ai sensi delle disposizioni operative, fino alla misura massima dell’80% dell’importo dell’operazione finanziaria;
b) l’incremento della misura della controgaranzia rispetto alla misura massima concedibile dal Fondo ai sensi delle disposizioni operative, fino alla misura massima del’80% dell’importo garantito dal soggetto richiedente.
2. Al fine di agevolare maggiormente l’accesso al credito dei soggetti beneficiari, la commissione “una tantum” al Fondo, da corrispondere sulla base di quanto previsto dalle disposizioni operative, è posta a carico della Sezione speciale FVG, nella misura integrale del 100%, ogni qual volta la medesima Sezione intervenga a copertura delle operazioni finanziarie.
Art. 7.
(Garanzie su portafogli di finanziamenti)
1. In relazione a portafogli di finanziamenti erogati ai soggetti beneficiari, le risorse della
Sezione speciale FVG sono utilizzate, ai sensi di quanto stabilito dal decreto portafogli, per:
a) sottoscrivere la tranche junior aumentando la copertura a carico del Fondo e/o
b) sottoscrivere la tranche mezzanine del portafoglio, offrendo copertura a una quota non superiore all’80% di tale tranche e non superiore al 5% dell’ammontare del medesimo
portafoglio, ovvero al 6% nel caso di portafogli aventi ad oggetto i finanziamenti a fronte di programmi di investimento e/o progetti di ricerca e sviluppo.
2. Al fine di agevolare maggiormente l’accesso al credito delle PMI della Regione, è posta a carico della Sezione speciale FVG, nella misura integrale del 100%, la commissione “una tantum” di garanzia da corrispondere al Fondo, sulla base di quanto previsto dalle modalità operative, ogni qual volta la medesima Sezione intervenga a copertura del relativo portafoglio di finanziamenti.
Art. 8. (Accantonamenti per il rischio)
1. Sulla quota delle operazioni finanziarie garantita dalla Sezione speciale FVG, il Gestore opera, a valere sulla Sezione speciale FVG, un accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, applicando la misura prevista, per la medesima operazione finanziaria, per il Fondo, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. Il Consiglio di gestione, ai fini della sana e prudente gestione della Sezione speciale FVG e del Fondo, anche in considerazione di quanto previsto dall’articolo 11, comma 2, può deliberare, su proposta del Gestore, più elevate misure di accantonamento a valere sulla Sezione speciale FVG in ragione dei livelli effettivi di rischio associati agli impieghi della medesima Sezione.
Art. 9.
(Gestione della Sezione speciale FVG)
1. Al raggiungimento di un importo per accantonamenti a titolo di coefficiente di rischio a fronte di garanzie concesse e di operazioni in sofferenza e per perdite liquidate pari all’80% della dotazione finanziaria della Sezione speciale FVG il Gestore ne dà immediata comunicazione alla Regione e al Ministero dello sviluppo economico.
2. Il Gestore, qualora non riceva formale comunicazione da parte della Regione, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, di nuova assegnazione di risorse, all’esaurimento della dotazione finanziaria, interrompe l’operatività della Sezione speciale FVG.
3. Sino al termine del periodo di ammissibilità, le risorse rimborsate a fronte dello svincolo delle risorse impegnate per i contratti di garanzia sono reimpiegate per le medesime finalità, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Art. 10.
(Compensi per la gestione)
1. Per la gestione della Sezione speciale FVG sono riconosciute al Gestore le medesime commissioni di gestione previste, sulla base della vigente convenzione tra il Ministero e il Gestore, per gli interventi di garanzia del Fondo. Le predette commissioni di gestione sono imputate alla Sezione speciale FVG in misura proporzionale all’importo garantito dalla medesima Sezione e nel
rispetto dei limiti previsti, con riferimento agli interventi di garanzia, dall’articolo 13, comma 2 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.
Art. 11.
(Liquidazione delle perdite)
1. La Sezione speciale FVG risponde delle perdite registrate sulle operazioni finanziarie garantite in misura pari alle percentuali massime di copertura di cui agli articoli 6 e 7 e, comunque, nel limite dell’importo della dotazione finanziaria di cui all’articolo 3. Entro i predetti limiti, la Sezione speciale FVG copre:
a) nel caso di garanzia diretta, l’ammontare dell’esposizione per capitali e interessi, contrattuali e di mora, del soggetto finanziatore nei confronti del soggetto beneficiario;
b) nel caso di controgaranzia, la somma liquidata dal garante di primo livello al soggetto finanziatore, ovvero la somma liquidata direttamente al soggetto finanziatore nel caso di mancato adempimento sia del soggetto beneficiario che del garante di primo livello.
2. Nel caso in cui le disponibilità della Sezione speciale FVG risultassero insufficienti alla liquidazione delle perdite registrate sulla pertinente quota di operazioni finanziarie garantite, ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2012, la parte eccedente delle perdite è coperta dalla complessiva dotazione del Fondo.
Art. 12.
(Attività di monitoraggio della Sezione speciale FVG)
1. Fatte salve le funzioni delegate al Ministero dello sviluppo economico quale Organismo Intermedio, il Consiglio di gestione, attraverso il Gestore, informa le Parti circa l’andamento della Sezione speciale FVG, mediante la trasmissione di report sull’operatività, secondo modalità e tempistiche concordate tra Ministero dello Sviluppo Economico e Autorità di Gestione.
2. I report di cui al comma 1 sono predisposti dal Gestore e contengono dati e informazioni relativi al numero di garanzie concesse, all’importo dei finanziamenti garantiti, all’importo garantito a valere sulla Sezione speciale FVG, alle sofferenze e alle perdite.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, quale Organismo intermedio, trasmette alla Regione i dati di monitoraggio necessari ad alimentare il sistema informativo previsto dal POR FESR FVG 2014-2020, sulla base di un tracciato record e di una cadenza condivisi dalle Parti.
Art. 13.
(Durata)
1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 15, il presente Accordo decorre dalla sottoscrizione dello stesso e avrà durata fino al 31 dicembre 2023. A decorrere dal 1° gennaio 2024 non sarà più
deliberata alcuna nuova operazione e non verrà riconosciuta alcuna commissione di gestione, ferma restando l’applicazione del presente Accordo alle garanzie ancora in essere alla stessa data e fino alla loro definitiva estinzione.
Art. 14.
(Disposizioni per la liquidazione della Sezione speciale)
1. Gli importi della dotazione finanziaria della Sezione speciale FVG che si renderanno disponibili durante un periodo di otto anni dalla data di chiusura del POR FESR FVG 2014-2020 continueranno a essere impiegati in conformità alle previsioni del presente Accordo, nonché dell’Accordo di finanziamento, ovvero in altri strumenti finanziari purché, in entrambi i casi, una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la necessità di mantenere tale investimento o altre forme di sostegno, così come previsto dall’articolo 45, paragrafo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Tali risorse potranno essere destinate dalla Regione anche a impegni in overbooking in caso di istituzione e finanziamento di nuove sezioni speciale del Fondo a valere sui futuri POR FESR FVG.
Art. 15.
(Recesso)
1. La Regione si riserva la facoltà di recedere dal presente Accordo nel caso in cui l’operatività della Sezione speciale FVG non sia avviata entro il 31 marzo 2018.
Art. 16.
(Foro competente)
1. Per eventuali controversie relative al presente accordo è competente il Foro di Roma.
........... 2017
per il Ministero dello sviluppo economico ...........................................
per il Ministero dell’economia e delle finanze ...........................................
per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ............................................
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE