Mobilità Clausole campione

Mobilità. E’ prevista la mobilità del personale, nell'ambito e tra le Aziende destinatarie del presente contratto, quale strumento di promozione professionale, di assetto e sviluppo del movimento, di garanzia dei livelli occupazionali. A tal fine, nell’ambito dell’Ente Bilaterale di Categoria, viene istituita un’apposita banca dati, come previsto dall’art. 23 del presente c.c.n.l., secondo le regole che saranno concordate tra le Parti. Nei casi di mobilità, fermo restando il trattamento del presente contratto, vanno applicati gli accordi integrativi vigenti presso le Aziende di destinazione, facendo peraltro salvi (ad personam, fino ad assorbimento) i superiori livelli retributivi acquisiti presso le Aziende di provenienza. Nel caso specifico di passaggio da Azienda ad Azienda che avvenga con il consenso di ambedue le Aziende e del lavoratore, risultante per iscritto, il rapporto di lavoro con l'Azienda di provenienza viene tuttavia risolto, con conseguente immediata liquidazione al lavoratore del trattamento di fine rapporto e con esclusione del pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso. L'Azienda di destinazione nel caso specifico sopra precisato, procede alla assunzione ex novo, con l’obbligo di rimborso delle spese effettive sostenute dal lavoratore per il trasloco della famiglia e dei mobili, nel termine di un anno dalla assunzione. L’anzianità di servizio maturata presso l’Azienda di provenienza è utile al computo del trattamento per malattia ed infortunio.
Mobilità. 1. In caso di mobilità tra atenei, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall’università di appartenenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti con l’accordo del committente di ricerca.
Mobilità. 1. Per il personale dirigente resta confermata l’applicazione delle procedure di mobilità previste dagli artt. 30 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001.
Mobilità. E’ prevista la mobilità del personale, nell'ambito e tra le Aziende destinatarie del presente contratto, quale strumento di promozione professionale, di assetto e sviluppo del movimento, di garanzia dei livelli occupazionali. A tal fine, nell’ambito dell’Ente Bilaterale di Categoria, viene istituita un’apposita banca dati, come previsto dall’art. 23 del presente c.c.n.l., secondo le regole che saranno concordate tra le Parti. Nei casi di mobilità, fermo restando il trattamento del presente contratto, vanno applicati gli accordi integrativi vigenti presso le Aziende di destinazione, facendo peraltro salvi (ad personam, fino ad assorbimento) i superiori livelli retributivi acquisiti presso le Aziende di provenienza. Le Parti si danno atto che, nei casi di “cessioni” individuali dei contratti di lavoro, che comportino il passaggio di personale ad altro datore di lavoro del Sistema Credito Cooperativo, sono utilizzati istituti giuridici, oggetto delle eventuali apposite procedure contrattuali e/o di legge, da cui derivi la continuità del rapporto di lavoro.
Mobilità. Allo scopo di realizzare il mantenimento degli attuali livelli occupazio- nali, i Consorzi possono disporre la mobilità del personale addetto all’e- sercizio e alla manutenzione ordinaria delle opere nell’ambito dei singoli comprensori consortili informandone le RSA/RSU.
Mobilità. In caso di comprovata impossibilità oggettiva da parte del Locatario di condurre il veicolo in copertura per un periodo superiore a 30 giorni, l’Impresa corrisponde, per il periodo di impossibilità di utilizzo, il rimborso delle seguenti spese sostenute dal Locatario: • Rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista sostenute e documentate; • Rimborso della tassa di proprietà del veicolo in copertura pro rata temporis per il periodo di mancato utilizzo; • Rimborso delle spese di pernottamento e di vitto purché sostenute entro le successive dodici ore dal verificarsi dalla impossibilità oggettiva di mettersi alla guida del veicolo; • Rimborso delle spese di deposito del veicolo.
Mobilità. Le parti, anche in relazione a quanto previsto negli accordi interconfederali, concordano sull'impegno a confrontarsi a livello nazionale e regionale in merito alle tematiche dell'occupazione, ai problemi delle mobilità nell'ambito delle aree produttive e fra i comparti in esse presenti.
Mobilità. L’accessibilità e la mobilità dell’area a causa sia del suo territorio che per motivazioni strutturali ed infrastrutturali risulta critica. I Tempi medi di percorrenza dai comuni dai comuni erogatori di servizi (poli) si aggirano sui 40 minuti ben superiore ad altre realtà. A questo si aggiungano le evidenti criticità nel distanza e servizi di trasporto offerto verso i capoluoghi maggiori (spesso unici erogatori di servizi al cittadino), le distanze verso il capoluogo di Regione/Provinciale superano i 40 minuti su macchina per i comuni progetto; per arrivare a Firenze dal Comune di Firenzuola si impiegano 2 ore con i mezzi pubblici; in altri casi le distanze e i tempi risultano maggiormente accettabili. Il trasporto pubblico è organizzato principalmente su gomma e rotaia con tre linee ferroviarie principali: “Faentina” Faenza-Borgo San Xxxxxxx- Firenze (via Vaglia) a semplice binario e diesel, Xxxxx Xxx Xxxxxxx- Xxxxxxx (via Pontassieve ) a semplice binario e diesel, Vernio-Montepiano-Cantagallo-Prato, tratto della linea Direttissima Prato- Bologna, a doppio binario ed elettrificata, che fino al 2009 e all'apertura della tratta appenninica della linea AV costituiva l'asse principale di attraversamento ferroviario nord-sud del Paese. I comuni dell’area progetto non risultano tutti sede di stazione ferroviaria, il collegamento al servizio ferroviario avviene quindi in questi casi tramite il trasporto su gomma, con orari che non sempre consentono una mobilità non legata al trasporto scolastico o al lavoro (es. ultimo treno per rientrare in Valdisieve da Firenze parte poco prima alle 21.00). I dati rilevano comunque per alcuni comuni dell’area una grande mobilità su ferro, con valori intorno 10/15 % della popolazione (Es. San Godenzo, 13,22 %, Marradi 15,29 %). Riguardo alla mobilità stradale, l’area è collegata alla grande direttrice dell’autostrada A1 con ingressi a Sud (Reggello, Firenze Sud), A nord-est (Barberino del Mugello) e Nord (Prato).I tempi di percorrenza dal casello ai comuni dell’area Progetto si aggirano da un minimo di 40 minuti a valori ben superiori. Esiste poi una fitta rete di strade Regionali e statali, eredità storica del territorio, infrastrutture che attraversano centri abitati, con elevati tempi di percorrenza. Tale rete stradale che nel corso del tempo ha visto pochi interventi/investimenti di potenziamento, manutenzione e miglioramento .
Mobilità. Per questa garanzia si intende escluso il caso di furto. Massimale Euro 1.500,00 per l’intera copertura assicurativa. Rimborso spese di Taxi o noleggio di veicolo: massimo giornaliero Euro 35,00; Rimborso spese pernottamento e vitto: massimo Euro 500,00 Questa garanzia può essere attivata una sola volta durante la vita della polizza ed il sinistro deve essere denunciato alla Compagnia entro 90 giorni dalla prima spesa effettuata dall’assicurato della quale è richiesto il rimborso.
Mobilità. In caso di comprovata impossibilità oggettiva da parte dell’Assicurato (escluso il caso di furto e) di utilizzare il veicolo in copertura per un periodo superiore a 30 giorni, l’Impresa corrisponde, per il periodo di impossibilità di utilizzo ed entro il massimo di euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, il rimborso delle seguenti spese sostenute dall’assicurato: - Rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista, sostenute e documentate per un massimo giornaliero di euro 35,00; - Rimborso della tassa di proprietà del veicolo in copertura pro rata temporis per il periodo di mancato utilizzo; - Rimborso delle spese di pernottamento e di vitto purché sostenute entro le successive dodici ore dal verificarsi dalla impossibilità oggettiva di mettersi alla guida del veicolo per un massimo di € 500,00; - Rimborso delle spese di deposito del veicolo. L’elenco delle Carrozzerie convenzionate è a disposizione sul sito internet di NOBIS xxx.xxxxx.xx. NOBIS non indennizza i danni causati al veicolo da: