LIMITI DEL RISARCIMENTO Clausole campione

LIMITI DEL RISARCIMENTO. I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
LIMITI DEL RISARCIMENTO. (ART. 43, comma 5)
LIMITI DEL RISARCIMENTO. Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo.
LIMITI DEL RISARCIMENTO. I risarcimenti di cui agli art. 44, 45 e 47 del Codice del Turismo ed i relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti previsti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli art. 1783 e 1784 del codice civile.
LIMITI DEL RISARCIMENTO. Il risarcimento per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali cui prendono parte Italia e Unione Europea in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo di 50.000 Franchi oro Germinal per danni alle persone, 2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose, 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno (art. 13 n° 2 CCV).
LIMITI DEL RISARCIMENTO. 1. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall'Organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.
LIMITI DEL RISARCIMENTO. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall'organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto. Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
LIMITI DEL RISARCIMENTO. Il risarcimento dovuto dall'Organizzatore non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni di cui l’inadempimento ne ha determinato lo responsabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale, e precisamente la Conv. Di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; la Conv. Di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Conv. Di Parigi del 1962 sulle responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli art. 1783 e seguenti c.c; la Conv. Di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell'Organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare l'importo di "5.000 Franchi oro germinal per qualsiasi altro danno" previsto dall'art. 13 n. 2 CCV. Qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse o subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto dei pacchetti turistici entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell'evento dannoso.
LIMITI DEL RISARCIMENTO. 15.1. Il risarcimento del danno non potrà superare i limiti previsti dalla CCV e dalle altre convenzioni internazionali applicabili, in combinato con le disposizioni nazionali ed internazionali vigenti, applicabili all'obbligazione risarcitoria dedotta dalla parte che ne risulti titolare.
LIMITI DEL RISARCIMENTO. L’assicuratore è tenuto a risarcire nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto il danno sofferto dall’assicurato in conseguenza del sinistro. L’assicuratore risponde del profitto sperato solo se espressamente obbligato.