Limitazioni, esclusioni e rivalse Clausole campione

Limitazioni, esclusioni e rivalse. Sono esclusi i casi: - autoveicolo non è abilitato alla circolazione sulla base delle vigenti leggi; - partecipazione dell'autoveicolo a gare o competizioni sportive, prove ufficiali, verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; - autoveicoli adibiti a scuola guida, noleggio o con targa in prova; - danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni ed indicazioni della carta di circolazione; - autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; - autoveicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti; - uso improprio dell'autoveicolo; - immobilizzo dell'autoveicolo per richiami sistematici della casa, operazioni di manutenzione , controlli, montaggio di accessori, interventi di carrozzeria dovuti ad usura, difetto, rottura, mancato funzionamento; - richieste di rimborso da parte dell'assicurato per prestazioni di assistenza usufruite senza il preventivo consenso , fatta eccezione per i casi di soccorso stradale in autostrada nei paesi dove è imposto l'intervento di un fornitore diverso o per i casi in cui l'assicurato non riesca a mettersi in contatto con la struttura organizzativa locale per cause di forza maggiore; - danni alle merci trasportate a bordo dell'autoveicolo o perdite pecuniarie conseguenti a un evento; - infortuni sofferti in conseguenza di azioni delittuose commesse dall'assicurato; - suicidio o tentato suicidio; - eventi conseguenti a guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, pirateria, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, intervento di Autorità governative, forza maggiore, trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche; - paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto; - danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile; - autoveicoli elettrici con alimentazione di tipo elettrico (a batteria) limitatamente alla copertura di depannage per batteria scarica.
Limitazioni, esclusioni e rivalse. La Compagnia in ogni caso non sostiene né rimborsa le seguenti spese: • spese, anche preventivate, non concordate con DAS; • spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS; • spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella; • spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; • onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 Euro, esclusa però ogni duplicazione di onorari; • spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (Art. 1292 del Codice civile); • spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l’Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso; • spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l’istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l’attività di pignoramento); • spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS; • il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; • gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA non detraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo; • in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi dove la garanzia opera, delle spese per l’assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a 1.000 Euro; anticipi della cauzione disposta dall’autorità competente per importi superiori al massimale di Polizza. La garanzia non è operante in questi casi: • per i danni subiti per disastro ecologico,...
Limitazioni, esclusioni e rivalse. La garanzia è esclusa: ⚫ per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; ⚫ per procedimenti in materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto dalle singole garanzie; ⚫ per l'opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al codice della strada non collegate ad incidente stradale, se il valore della sanzione al netto di oneri accessori e spese di notifica è inferiore a 100 euro e oltre un caso denunciato per anno assicurativo; ⚫ per operazioni di acquisto di beni mobili registrati; ⚫ per controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei; ⚫ se il valore economico oggetto della controversia contrattuale è inferiore a 200 euro; ⚫ per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali causati dall'Assicurato a terzi; ⚫ se l'Assicurato è imputato per Delitto doloso; ⚫ se l'Assicurato è indagato o imputato per fuga, omissione di soccorso (art.189 del codice della Strada), guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 del Codice della Strada) o per guida in stato di ebbrezza (art. 186/186 bis del Codice della Strada) con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, o se vengono applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, salvo i casi in cui sia assolto o prosciolto con sentenza passata in giudicato o vi sia archiviazione per infondatezza della notizia di Reato; ⚫ se l'Assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione; nel caso in cui l'Assicurato guidi con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, l'esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dal Sinistro.
Limitazioni, esclusioni e rivalse. La garanzia è prestata con scoperto e minimo di scoperto indicati in polizza. Per i veicoli dotati di sistema satellitare se il sistema risulta al momento del sinistro non installato o non funzionante è previsto uno scoperto del 25%. Per gli accessori saldamente fissate all'interno dell'autoveicolo l'importo indennizzabile al lordo dello scoperto indicato in polizza non potrà superare il 10% del valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro. La copertura per i danni subiti dall'autoveicolo a seguito di furto di bagagli, merci ed ogni altro indumento ed oggetto a bordo è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di € 200 per sinistro, oppure con il maggiore scoperto indicato in polizza. Sono esclusi i danni: - verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; - verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna l'autoveicolo; - verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; - concernenti: apparecchiature, quali audio-fono-visivi e navigatori satellitari, non saldamente fissate all'interno dell'autoveicolo; accessori e pezzi di ricambio non incorporati nell'autoveicolo, salvo la ruota di scorta e la borsa attrezzi di normale dotazione; bagagli, merci ed ogni altro indumento od oggetto che si trovi a bordo dell'autoveicolo; - verificatisi quando non sono stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui l'autoveicolo è dotato.
Limitazioni, esclusioni e rivalse. In aggiunta a quanto rappresentato nel DIP Danni, l’assicurazione non è operante: • in occasione insurrezione generale, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati ai quali l’Assicurato abbia partecipato attivamente; • malore o stato di incoscienza causato da infermità mentale (sindrome organica cerebrale, schizofrenia, forma maniaco depressiva, stato paranoico, altra infermità mentale di gravità analoga); • in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati od accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, ecc.); • in caso di xxxxxxx e atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, salvo il caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; • in caso di infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni. ! L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente, tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, in conseguenza del medesimo infortunio, l’Assicurato muore, la Compagnia corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza fra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel caso contrario. ! La Compagnia corrisponde l’indennizzo per gli esiti diretti ed esclusivi ed oggettivamente constatabili dell’infortunio. Se al momento dell’infortunio l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l’eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione: GARANZIE SCOPERTI FRANCHIGIE LIMITI DI INDENNIZZO Morte - - Intera somma assicurata Invalidità permanente da infortunio fino al 3% - Nessun indennizzo - Invalidità permanente parziale - Indennità proporzionale alla somma assicurata, in relazione al grado di invalidità residuata - Invalidità permanente superiore al 80% - - Intera somma assicurata
Limitazioni, esclusioni e rivalse. Limitazioni: le garanzie di base sono prestate con le seguenti limitazioni:Assistenza DRIVE: - Soccorso Stradale: la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese del traino e degli eventuali giorni di custodia e di secondo traino fino ad un Massimale di spesa di € 600 (euroseicento) IVA inclusa. - Recupero dell’autoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale: la Struttura Organizzativa a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 700 (eurosettecento) IVA inclusa per Sinistro; - Auto sostitutiva: l’auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d’autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l’Assicurato abbia compiuto 21 anni con 1 anno di patente e che lo stesso depositi una somma a titolo di cauzione tramite carta di credito. Qualora l’Assicurato abbia rifiutato il ricovero dell’autoveicolo presso una struttura convenzionata con la Società la garanzia sarà operativa nel caso in cui siano necessarie oltre 8 (otto) ore di manodopera certificate dall’officina che ha in carico la riparazione dell’autoveicolo e sulla base del tempario ufficiale della Casa Costruttrice. fino ad un massimo di 3 (tre) giorni consecutiviAssistenza SMART: - Recupero dell’autoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale: la Struttura Organizzativa a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 700 (eurosettecento) IVA inclusa per Sinistro. - Officina mobile in Italia: la riparazione sul luogo avviene solo se i tempi di esecuzione non siano superiori a 30 (trenta) minuti e che consentano all’autoveicolo di riprendere la marcia. - Servizio taxi in Italia: la Struttura Organizzativa terrà a suo carico le spese del taxi, fino ad un importo massimo di € 50 (eurocinquanta)IVA inclusa.; - Auto sostitutiva: se la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera l’auto sostitutiva è messa a disposizione: o In caso di guasto per un massimo di 7 (sette) giorni.; o In caso di Incidente, tentativo di Furto, e per un massimo di 15 (quindici) giorni; o In caso di Furto totale, Incendio e Rapina per un massimo di 40 (quaranta) giorni. - Rientro, proseguimento o pernottamento in albergo: la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico fino ad un Massimale di € 100 (eurocento) IVA inclusa per persona e comunque non oltre il limite complessivo suddetto di € 600 (euroseicento) IVA inclusa. Il servizio è operante ...
Limitazioni, esclusioni e rivalse. Sono esclusi i danni determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente, o che avvengono: - con il conducente privo della patente di guida; - durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive; - quando il conducente guida sotto l’influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci. La garanzia opera per un solo evento per anno assicurativo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse. I capitali massimi assicurabili sono: • caso “morte”: 300.000,00 euro; • caso “invalidità permanente”: 300.000,00 euro; • caso “ricovero”: diaria giornaliera di 100,00 euro; • caso “rimborso spese sanitarie”: 5.000,00 euro La somma assicurata è suddivisa in base al numero di familiari al momento del sinistro. L’assicurazione vale per le persone di età non superiore a 80 anni. Franchigie: Nel caso “Invalidità Permanente”: • per somme assicurate pari o inferiori a € 100.000,00 non si applica alcuna franchigia. • per somme assicurate oltre € 100.000,00 è prevista una franchigia pari al 3%. Esclusioni: sono esclusi gli infortuni derivanti: dalla pratica di sport esercitato professionalmente (gare, allenamenti, prove); derivanti dalla guida di qualsiasi veicolo a motore se il Conducente è privo dell’abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti; nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 186 del Codice della Strada; nel caso di veicolo guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 187 del Codice della Strada. Sospensione Patente Garanzie di base Viene corrisposta all’Assicurato/Contraente l’indennità giornaliera pattuita nel caso venga sospesa la patente in conseguenza di incidente della circolazione che abbia causato la morte o lesioni di terzi, e non in violazione di uno o più articoli del Codice della Strada oppure che sia stato accolto il ricorso contro il provvedimento. Per le sole persone giuridiche la garanzia è operante anche a seguito di violazione del Codice della Strada per risarcire i danni economici subiti dal datore di lavoro a seguito della sospensione della patente a loro dipendenti.
Limitazioni, esclusioni e rivalse. La garanzia copre un massimo di due sinistri durante ciascun anno di validità della copertura. Non sono rimborsate le spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa. Il soccorso non verrà effettuato in caso di: ✔ circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario); ✔ uso improprio del veicolo e specificatamente atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove); ✔ atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo; ✔fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale.
Limitazioni, esclusioni e rivalse. L’invalidità permanente viene prestata con una franchigia fissa ed assoluta del 5% In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indicate nella tabella per la “liquidazione dell’indennità di invalidità permanente” per la valutazione del grado di invalidità permanente sono diminuite tenendo conto dell’invalidità preesistente. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di uno o più organi o arti, l’indennità è definita sommando le singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, viene considerata invalidità permanente soltanto l’asportazione totale. Nel caso di perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice, l’indennità è pari alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito, pari ad un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l’indennità è stabilita in riferimento alle percentuali ed ai criteri indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del guidatore. Infortuni Trasportati La garanzia Infortuni del Conducente è estesa anche ai trasportati sul veicolo assicurato. L’estensione di garanzia vale per il caso di morte o di invalidità permanente a seguito di infortuni subiti dai trasportati sul veicolo assicurato. Tale estensione di garanzia prevede, pertanto, la copertura complessiva per tutti gli infortunati, compreso il Conducente, entro il limite massimo della somma assicurata in polizza. Nel caso l’ammontare complessivo dei danni subiti dagli infortunati superi la somma assicurata, questa verrà ripartita tra gli stessi in proporzione all’entità del danno sofferto da ciascuno.