INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI Clausole campione

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI. La Banca fornisce ai Clienti o potenziali Clienti le informazioni relative ai rischi connessiagli strumenti finanziari offerti alla propria clientela, suddivise per categoria. In tale contesto, assumono specifico rilievo i rischi di sostenibilità, intesi come un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento. Inoltre, al paragrafo seguente, sono indicati gli altri fattori, fonte di rischi generali e trasversali a tutte le categorie di strumenti finanziari. Le informazioni che seguono hanno la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari e al servizio di gestione patrimoniale, personalizzata, fermo restando che tali informazioni non pretendono di illustrare tutti i rischi e gli altri aspettisignificativi riguardanti tali investimenti. Ai fini di pervenire ad una scelta consapevole è opportuno che il Cliente, prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari, si informi presso la Banca sullanatura e i rischi della specifica operazione che si accinge a compiere e deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Il Cliente prima di effettuare un investimento in uno strumento finanziario oggetto di un’offerta al pubblico e per il quale è stato pubblicato un prospetto (conformemente agli articoli 94 e seguenti del T.U.F.), deve leggere il prospetto informativo che deve essere obbligatoriamente consegnato al potenziale Cliente prima di sottoscrivere lo strumento finanziario. Inoltre la Banca, prima dell’erogazione di un servizio di investimento, ha l’obbligo di chiedere al Cliente di fornire informazioni inerenti al suo grado di conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, alla sua situazione finanziaria, ai suoi obbiettivi dell’investimento, ivi compresa la sua tolleranza al rischio e capacità di sostenere le perdite. Con riferimento più specifico agli obbiettivi dell’investimento, la Banca ha altresì l’obbligo di richiedere al Cliente di fornire informazioni inerenti alle sue preferenze in tema di sostenibilità, intendendosi per tali la volontà di integrare o meno, e se sì in che misura, nel suo investimento – nel rispetto delle definizioni previste dalla regolamentazione europea- uno o più dei seguenti strumenti finanziari: a) strumento finanziario con una quo...
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI. CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELLE OBBLIGAZIONI Descrizione Le Obbligazioni oggetto della presente Nota Informativa sono strumenti di investimento del risparmio a medio/lungo termine, con durata pari a quella indicata, per ciascun Prestito, nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni di ciascun Prestito saranno emesse al prezzo (il “Prezzo di Emissione”) come indicato nelle Condizioni Definitive pari al 100% del valore nominale dell'Obbligazione (il “Valore Nominale) alla data di emissione (“Data di Emissione”). Le Obbligazioni saranno rimborsate al 100% del loro Valore Nominale in un'unica soluzione alla relativa data di scadenza (“Data di scadenza”). Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato delle Obbligazioni da parte dell'Emittente. Le Obbligazioni potranno corrispondere interessi variabili (le “Cedole Variabili” e ciascuna la “Cedola Variabile”). La corresponsione degli interessi variabili determinata in funzione del peggior andamento registrato tra gli indici delle materie prime agricole (“Indici Materie Prime Agricole” o “Indici” e ciascuno “ Indice Materia Prima Agricola” o “Indice”) come indicati nel paragrafo 4.7 della Nota Informativa, sulla base di una percentuale predeterminata e indicata nelle Condizioni Definitive che potrà essere inferiore, pari o superiore al 100%. In particolare le Cedole Variabili, che potrebbero anche essere pari a zero, se corrisposte non potranno essere superiori al tasso massimo prederminato e indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni potranno corrispondere interessi posticipati a tasso fisso (le “Cedole a Tasso Fisso” e ciascuna la “Cedola a Tasso Fisso”). Nelle Condizioni Definitive saranno indicati per ciascun Prestito il tasso di interesse fisso per la determinazione della Cedola a Tasso Fisso per tutta la durata del prestito e le date di pagamento (le “Date di Pagamento Cedole a Tasso Fisso” e ciascuna la “Data di Pagamento Cedola a Tasso Fisso”). Nelle Condizioni Definitive saranno indicati per ciascun Prestito gli Indici Materie Prime Agricole e le relative Date di Rilevazione, la formula per il pagamento delle Cedole Variabili, le Date di pagamento (“Date di Pagamento Cedole Variabili”) e le Date di rilevazione. A ciascun Prestito obbligazionario emesso sarà attribuito un codice ISIN evidenziato nelle Condizioni Definitive del prestito. Le Condizioni Definitive di ciascun Prestito verranno pubblicate sul sito internet dell'Emittente xxx.xxx.xx entro l'inizio dell'offerta e ...
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI. Questo documento non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari e i servizi di gestione di portafogli, ma ha la finalità, in linea con la vigente normativa, di fornire alcune informazioni di base al Cliente inteso come “investitore” sui rischi connessi a tali investimenti e servizi. Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presente i seguenti elementi: ⮚ la variabilità del prezzo dello strumento finanziario; ⮚ la sua liquidità; ⮚ la divisa in cui è denominato; ⮚ gli altri fattori fonte di rischi generali; ⮚ il rischio connesso all’evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche intervenute nella disciplina delle crisi bancarie. Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI. Questo documento non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sulla natura e sui rischi connessi a tali investimenti e servizi.
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI. La Banca vuole fornire ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio le informazioni relative alla natura ed ai rischi degli strumenti finanziari e dei prodotti offerti nell’ambito dei servizi di investimento. L’investitore deve concludere un’operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Il presente capitolo non descrive in maniera dettagliata la natura ed i rischi presenti su ogni singolo e specifico strumento finanziario, ma ha la finalità di fornire informazioni di base sulla natura ed i rischi di generiche tipologie di tali strumenti.
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI. Parte A - La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari 13
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI. (art.31 del Regolamento Intermediari) Le informazioni riportate nel presente capitolo non descrivono tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari ed i servizi di consulenza in materia di investimenti, ma hanno la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali servizi.
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI. Questo documento non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari ed i servizi di gestione patrimoniale personalizzata, ma ha la finalità di fornire alcune informazioni generali sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari, tenendo conto, in particolare, della classificazione del cliente come cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata.
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI. La Banca è tenuta a fornire ai Clienti o potenziali Clienti, in una forma comprensibile, in tempo utile prima di prestare loro servizi di investimento o servizi accessori, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari e i rischi a essi connessi e, conseguentemente, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. A tal fine, la Banca fornisce al Cliente le seguenti informazioni generali sulle tipologie di strumenti finanziari trattati e sui rischi a essi connessi, anche alla luce della sua classificazione come Cliente al dettaglio o Cliente Professionale. La Banca, inoltre, consegna al Cliente ovvero mette a sua disposizione, prima di raccomandare o di effettuare operazioni per suo conto, la documentazione relativa al singolo strumento finanziario, predisposta, ove pertinente, dalle relative società emittenti, nonché l’ulteriore documentazione precontrattuale eventualmente prescritta in relazione a determinate tipologie di strumenti finanziari. Nella prestazione del servizio di collocamento, la Banca consegna al Cliente ovvero mette a sua disposizione la documentazione d’offerta predisposta dalle relative società prodotto. Ulteriori informazioni possono essere richieste agli operatori presso la sede o le dipendenze della Banca.
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI. (art. 48 del Regolamento delegato UE 2017/565) Gli strumenti trattati da Moneyfarm nell’ambito dei servizi e attività di investimento dalla stessa prestati sono quote ed azioni emesse da OICR (organismi d'investimento collettivo del risparmio), principalmente di tipo ETF, e ETC. GLI STRUMENTI FINANZIARI Per organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si intendono i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV). Gli OICR si dividono in OICR armonizzati UCITS, OICR armonizzati alternativi e OICR non armonizzati. Per OICR armonizzati UCITS si intendono i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV) conformi alla direttiva comunitaria n. 2009/65/CE e successive modifiche. Con l’emanazione della suddetta disciplina comunitaria si è inteso prevedere una serie di requisiti relativi alle procedure di autorizzazione, al controllo, alla struttura, alle attività, ai limiti di investimento ed alle informazioni ai quali un OICR deve uniformarsi. Anche gli OICR armonizzati alternativi di cui alla Direttiva 2011/61/UE sono soggetti ad alcuni, meno stringenti, requisiti minimi. Il rispetto di tali requisiti di armonizzazione consente alla SGR o alla SICAV di offrire in un altro paese membro dell’Unione europea rispettivamente le quote di propri fondi comuni e le proprie azioni in regime di libera commercializzazione, essendo assoggettate al controllo da parte dell’autorità di vigilanza del proprio paese di origine. I fondi non armonizzati, invece, sono caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto rispetto ai fondi armonizzati. Ad essi, infatti, non vengono applicati i vincoli e le limitazioni previste dalla legge comunitaria per i fondi armonizzati. Per fondo comune di investimento si intende il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte. Il patrimonio di un fondo comune di investimento è autonomo poiché è giuridicamente distinto sia dai patrimoni dei singoli partecipanti che dal patrimonio del gestore del fondo. Il patrimonio del fondo, sia esso aperto o chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni. I fondi comuni di investimento sono istituiti e gestiti in Italia dalle società di gestione del risparmio (SGR). L’attività di gestione si svolge mediante operazioni di acquisto e di vendita e ogni altro atto di amministrazione che sia ritenuto opportuno o utile per increme...