Definizione di Prodotti Finanziari

Prodotti Finanziari si intendono gli strumenti finanziari, come definiti nel presente glossario, e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari.
Prodotti Finanziari gli Strumenti Finanziari, depositi strutturati emessi da banche ed i prodotti finanziari di cui all’art. 1, comma 1, lett. u) anche emessi da banche;
Prodotti Finanziari si intendono i prodotti finanziari così come definiti all’articolo 1, comma 1, lett. u) del Decreto Legislativo No. 58/1998 (TUF) rispetto ai quali la Banca di volta in volta fornisce i Servizi di cui alla Sezione VI del presente Contratto;

Examples of Prodotti Finanziari in a sentence

  • Civ., ritenendo e realizzando, direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato, il quantitativo dei Prodotti Finanziari detenuti dal Cliente presso la Banca, congruamente correlato al credito da essa stessa vantato.

  • Antecedentemente il realizzo dei Prodotti Finanziari, la Banca, tuttavia, avverte il Cliente con lettera raccomandata a.r. della sua intenzione.

  • L’aggiornamento del catalogo dei Prodotti Finanziari è soggetto alle norme stabilite da apposita Policy di governo del servizio.

  • Le commissioni e le retrocessioni sopraindicate e individuate in relazione delle predette macro-classi rappresentano il valore massimo applicabile, fermo restando che le commissioni e retrocessioni effettivamente applicate saranno puntualmente indicate nei documenti contabili relativi a ogni operazione o nei contratti relativi ai Prodotti Finanziari o servizi di investimento che il Cliente acquista/sottoscrive di volta in volta.

  • Per gli ordini di vendita allo scoperto di Prodotti Finanziari a diffusione limitata, o in particolari situazioni di mercato, il Cliente prende atto che la ricopertura dell'operazione può risultare difficoltosa e dare luogo ad oneri aggiuntivi e che, comunque, detta operazione sarà eseguita dalla Banca in ottemperanza alla Normativa di Riferimento.

  • Nel caso in cui il Cliente al Dettaglio non abbia voluto avvalersi, nell’ambito del Contratto, della Consulenza Base, lo stesso potrà usufruire dei Servizi Dispositivi di cui alle Sezioni III e IV delle Condizioni Generali di Contratto solo ed esclusivamente mediante Canali Diretti e non potrà conferire ordini o sottoscrivere Prodotti Finanziari presso le Filiali della Banca stessa o a mezzo di Consulenti Finanziari.

  • Le operazioni di adesione a offerte pubbliche o di sottoscrizione di quote o azioni di OICR o di altri Prodotti Finanziari sarà consentita solo qualora detta operatività sia disposta mediante un Canale Diretto che consenta al Cliente la preventiva acquisizione su Supporto Durevole della documentazione d’offerta ai sensi della Normativa di Riferimento.

  • Per l’effettuazione della Valutazione di Appropriatezza e della Valutazione di Adeguatezza, risulta indispensabile per la Banca acquisire informazioni in merito alla specifica conoscenza ed esperienza del Cliente al Dettaglio in materia di investimenti in Prodotti Finanziari e Servizi d’Investimento e, limitatamente Valutazione di Adeguatezza, anche in ordine ai suoi obiettivi d’investimento e in relazione alla sua situazione economico-finanziaria (le “Informazioni”).

  • Ove prescritto dalla Normativa di Riferimento la documentazione d’offerta relativa all’adesione a offerte pubbliche o alla sottoscrizione di quote o azioni di OICR o di altri Prodotti Finanziari viene preventivamente consegnata al Cliente, ovvero messa a disposizione di quest’ultimo, per la visione e memorizzazione, su Supporto Durevole in conformità a quanto previsto nei contratti per l’utilizzo dei Canali Diretti.

  • Per Esecuzione di ordini per conto dei Clienti si intende la conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più Prodotti Finanziari per conto del Cliente, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di Prodotti Finanziari emessi da banche o imprese di investimento al momento della loro emissione.


More Definitions of Prodotti Finanziari

Prodotti Finanziari risarcimento per mancata informazione”, xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx − “Contratti 4 You: nullità da mancata previsione dello jus poenitendi”, xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx − “Lo status giuridico di condominio consumatore”, xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx − “Vendita fuori sede di strumenti finanziari: foro del consumatore”, xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
Prodotti Finanziari gli strumenti finanziari e ogni al- tra forma di investimento di natura finanziaria; non costitui- scono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rap- presentati da strumenti finanziari;”. Sui problemi di definizione e di individuazione della categoria del “prodotto finanziario”, si veda X.XXXXX-XXXXX, Attività e “prodotti” finanziari, in Riv. dir. civ., 2010, pag. 133 ss.; X.XXXXXXX, Prodotti finanziari, valori mobiliari e strumenti finanziari, in X.Xxxxxxx- X.Xxxxxxxx, a cura di, Il testo unico della finanza, I, Torino, 2012, sub art. 1, pag. 20 ss.; M.ONZA- X.XXXXXXXX, Prodotti, strumenti finanziari, valori mobiliari, in Banca borsa e titoli di credito, 2009, I, pag. 575 ss. Per quanto consta in questa sede, sembra tuttavia che il riferi- mento da parte dei Tribunali alla figura del prodotto finanziario assuma una valenza esclusivamente terminologico/definitoria, volta ad inquadrare la matrice causalmente orientata del colle- gamento fra contratti, senza tuttavia che la figura impiegata porti con sé conseguenze in termini di apposita disciplina (il riferimento va, nello specifico, alle regole sull’offerta al pubbli- co di prodotti finanziari e sull’offerta pubblica di acquisto o di scambio, artt. 93 bis ss., tuf). erogato contestualmente alla sottoscrizione del con- tratto di risparmio e all’iscrizione dell’ipoteca sui beni immobili deve pertanto essere ricondotto alla categoria dei “crediti personali alle famiglie”, in virtù del carattere puramente eventuale ed ipotetico della stipula del successivo mutuo di assegnazione. L’insieme di questi due orientamenti - sulla commissione e sulle voci usurarie – mostra una chiara predilezione da parte della giurisprudenza per una lettura dell’operazione di investimento che, pur valorizzandone la finalità complessiva, conferisce uno spazio di autonomia causale alle singole fasi, le quali concorrono al raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalle parti in virtù del loro collegamento. L’elemento caratteristico di questo orientamento - che muove secondo la tradizionale riconduzione della tipologia contrattuale atipica nelle categorie ed nei tipi già conosciuti dal nostro ordinamento15 - è costituito difatti dalla identificazione della seconda fase (quella dell’erogazione del finanziamento) co- me di un contratto autonomo e distinto rispetto a quella dell’accumulo a risparmio, con un proprio peso specifico nella dinamica del rapporto, tale da non consentirne una riduzione in chiave forzata- mente unitari...
Prodotti Finanziari si intendono gli Strumenti Finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria fruibili prevalentemente tramite il Servizio Webank; non costituiscono invece prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da Strumenti Finanziari; - Prodotti Finanziari Black List: i Prodotti Finanziari complessi elencati nei punti da (I) a (V) dell’Allegato alla Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, ossia: (a) Prodotti Finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività; (b) Prodotti Finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell’emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale; (c) Prodotti Finanziari esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi; (d) Strumenti Finanziari derivati non negoziati su mercati regolamentati diversi da warrants, covered warrants e certificates, con finalità diverse da quelle di copertura; (e) Prodotti Finanziari strutturati, non negoziati in sedi di negoziazione, il cui risultato finanziario (c.d. pay-off) non rende certa l’integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente.

Related to Prodotti Finanziari

  • Rendimento finanziario Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

  • Strumenti finanziari titoli di debito e altre attività di natura obbligazionaria; titoli azionari prevalentemente quotati su mercati regolamentati; OICR (in via residuale); previsto il ricorso a derivati.

  • Contratto di Finanziamento v. Finanziamento

  • Decorrenza della garanzia momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

  • Corrispettivo Si intende l’ammontare dovuto dal Factor al Fornitore a fronte della cessione dei Crediti.

  • Obiettivo della gestione il fondo interno è gestito in un’ottica di gestione attiva, modulando dinamicamente le componenti monetaria, obbligazionaria e azionaria in base alle aspettative di mercato (dalle strategie più difensive a quelle più aggressive) al fine di conseguire, nell'orizzonte temporale minimo consigliato, un risultato in linea con le finalità dell’investimento, in un contesto di rigoroso controllo del rischio e della volatilità del portafoglio. Non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica d'investimento del fondo interno. La volatilità media annua attesa della presente proposta d'investimento, è pari al 6,0%.

  • GIUDIZIO La rilevanza scientifica della collocazione editoriale avuta dalla pubblicazione è eccellente in quanto si tratta di rivista a diffusione internazionale con eccellente impact factor (superiore a 20).

  • Obiettivo collaborazione e consulenza tecnico giuridica in materia di foreste e forestazione. Attività informativa. Tale attività, nel 2019, si è concretizzata anzitutto nella divulgazione delle Prescrizioni di massima e polizia forestale, da poco aggiornate con la DGR n. 1732/2018 recante, appunto, l’adozione delle nuove “Prescrizioni di massima e polizia forestale regionali. – Disciplina della attività di gestione forestale”. La proposta di nuove Prescrizioni di Xxxxxxx, è stata redatta da un apposito Gruppo di lavoro, istituito dalla Regione Marche, al quale i Carabinieri Forestale hanno garantito una costante e qualificata presenza. Nel mese di marzo 2019 si è tenuta una specifica riunione di tale Gruppo di lavoro con il quale sono state pianificate per il successivo autunno le attività congiunte di divulgazione della DGR suddetta, procedendo altresì alla redazione di un originale vademecum esplicativo. Tra i mesi di settembre e ottobre, la Regione ha quindi organizzato un convegno regionale ad Ascoli Xxxxxx e n. 3 incontri formativi a Cagli (PU), Fabriano (AN) e X. Xxxxxxxx (MC) destinati ai tecnici e agli operatori del settore. A tali incontri i Carabinieri Forestali non hanno mai fatto mancare il necessario sostegno. Oltre a ciò, nel 2019 hanno preso avvio i lavori di un Gruppo interforze istituito presso al Regione per la revisione e l’aggiornamento del Piano Regionale Antincendio. Infine, a livello locale è sempre stata garantita agli Enti competenti la necessaria collaborazione tecnico- giuridica per la gestione di problematiche puntuali.

  • Ricovero Ospedaliero Degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in un ospedale, una clinica universitaria, o una casa di cura regolarmente autorizzati all'erogazione di prestazioni sanitarie, riabilitative e comunque al ricovero dei malati, e che sia necessaria per svolgere accertamenti e/o terapie che non si possono svolgere in day hospital o in ambulatorio.

  • Avvalimento v. punto E del Disciplinare • Verifica dell’offerta anomala: v. punto J del Disciplinare

  • Finanziamento contratto di prestito, in valuta Euro, sottoscritto tra il Contraente ed il Debitore e da rimborsarsi mediante cessione di quote della pensione in favore del Contraente, in relazione al quale lo stesso Contrante stipula un contratto di assicurazione contro il rischio di Decesso del Debitore.

  • Trasparenza grazie all’informazione preventiva dei costi dell’operazione; Libertà di scelta del canale e del PSP attraverso il quale eseguire l’operazione; Standardizzazione della User Experience dell’utente a livello nazionale; Garanzia della correttezza dell’importo da pagare;

  • Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

  • RICHIESTA DI RISARCIMENTO a) qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’Assicurato, oppure

  • Assicurazione il contratto di assicurazione.

  • Periodo di Carenza Sono i primi 3 (tre) giorni di malattia e/o infortunio non professionale o seguenti a quello dell’infortunio professionale, in cui l’INPS/INAIL non erogano al Lavoratore alcun trattamento indennitario. Infatti, le indennità riconosciute dall’INPS o dall’INAIL decorrono solo dal 4° (quarto) giorno di malattia/infortunio.

  • Carenza Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurativa.

  • Consiglio di Amministrazione indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

  • Preziosi gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

  • Amministrazione Aggiudicatrice l’INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, nella sua veste di soggetto pubblico che affida il Contratto all’operatore economico individuato mediante la presente procedura.

  • Periodo di osservazione Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

  • tempo parziale l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore all'orario normale di lavoro previsto dal presente contratto;

  • Risarcimento la somma dovuta dall’Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro.

  • TABELLE MILLESIMALI proprietà ………………. riscaldamento …………………….. acqua ………………… altre …………………………………………………………………... COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:

  • Perdita a) l’obbligo di risarcimento dei danni derivante da sentenze o transazioni cui l’Assicurato sia tenuto per legge;

  • Polizza di Assicurazione sulla vita Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.