Valutazione di adeguatezza Clausole campione

Valutazione di adeguatezza. La Valutazione di Adeguatezza viene effettuata dalla Banca secondo le modalità di cui all’Allegato 2, paragrafo C.4. In caso di evoluzioni di mercato, della normativa e della propria organizzazione, la Banca si riserva la facoltà di modificare, nel miglior interesse del Cliente, il Modello di Servizio per l’esecuzione della Consulenza Base e della Valutazione di Adeguatezza, dandone informazione al Cliente alla prima occasione utile.
Valutazione di adeguatezza. Il Consulente fornisce al Cliente raccomandazioni in relazione ad operazioni di investimento o disinvestimento che, se tempestivamente eseguite, consentono l’adeguatezza del Portafoglio rispetto al profilo di rischio del cliente. Detto profilo viene ricostruito sulla base delle informazioni fornite nella compilazione del Questionario sottopostogli prima della conclusione del presente contratto o in occasione di eventuali successivi aggiornamenti. In particolare, il Consulente verificherà che l’operazione raccomandata: • corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio; • sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; • sia di natura tale per cui il Cliente possieda le necessarie conoscenze ed esperienze per comprendere i rischi connessi alla gestione del suo portafoglio. Il Consulente effettua una valutazione periodica dell’adeguatezza del Portafoglio con frequenza ANNUALE. Il Cliente prende atto che, per la valutazione di adeguatezza, il Consulente fa affidamento sulle informazioni ricevute dallo stesso Cliente al momento della compilazione del QUESTIONARIO e sulle eventuali ulteriori informazioni comunicate dal Cliente nel corso del rapporto, salvo che non risultino manifestamente superate, inesatte o incomplete. In caso di rapporti intestati a persone giuridiche, nell’ambito della valutazione di adeguatezza la verifica del livello di conoscenze ed esperienze verrà effettuata con riferimento al/ai soggetto/i delegato/i ad operare (es. Legale Rappresentante, Amministratore Delegato, etc.) sulla base delle informazioni dallo/dagli stesso/i fornite; la verifica degli obbiettivi di investimento e dalla capacità finanziaria di sopportare i rischi connessi all’investimento verrà condotta con riferimento alla persona giuridica. Nel caso di rapporti intestati a minori, interdetti, inabilitati e beneficiari di amministrazione di sostegno, il profilo dell’intestatario è rilasciato, in nome e per conto di tali soggetti, da colui che ne ha la rappresentanza legale (genitore, tutore, curatore o amministratore di sostegno). Ai fini della determinazione del profilo di rischio sono presi in considerazione la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del soggetto rappresentato e l’esperienza e conoscenza in materia di investimenti del rappresentante legale, così come dal medesimo dichiarati nel Qu...
Valutazione di adeguatezza. La Valutazione di Adeguatezza che la Banca effettua preventivamente alla formulazione di una raccomandazione di investimento o all’esecuzione di una disposizione di acquisto o sottoscrizione disposta dal Cliente, viene effettuata dalla Banca: - verificando che il livello di complessità dei Prodotti Finanziari oggetto della propria raccomandazione di acquisito/sottoscrizione sia coerente con i principi di cui successivo punto C.6. - verificando che, all’esito dell’esecuzione dell’operazione oggetto di raccomandazione o dell’esecuzione dell’operazione di acquisto/sottoscrizione di ciascun prodotto direttamente richiesto dal Cliente, il Portafoglio del Cliente medesimo risulti adeguato in relazione alla propensione al rischio e agli obbiettivi d’investimento del Cliente o del Cointestatario Leader. In particolare per tale valutazione sono presi in considerazione i seguenti elementi: i) il complessivo rischio di mercato riveniente dalla composizione del Portafoglio, ii) il rischio di credito dei singoli Prodotti Finanziari ricompresi nel Portafoglio,
Valutazione di adeguatezza. Nell’ambito della prestazione del servizio di consulenza la Banca svolge la valutazione di adeguatezza dell’operazione raccomandata rispetto al profilo di rischio del Cliente. La valutazione di adeguatezza è finalizzata a garantire al Cliente medesimo una maggiore tutela nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. La Banca, infatti, acquisendo dal Cliente informazioni specifiche sulla sua situazione finanziaria, sul suo livello di conoscenze e di esperienza nonché sui suoi obiettivi di investimento, potrà verificare se l’operazione consigliata è adeguata al profilo di rischio del Cliente medesimo. La valutazione di adeguatezza è effettuata sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente al momento della compilazione del “Questionario MiFID” ed eventuali successivi aggiornamenti. Per quanto concerne le cointestazioni è previsto un approccio in base al quale gli obiettivi di rischio e l’orizzonte temporale della cointestazione sono equiparati, ai fini dell’adeguatezza, agli obiettivi di rischio e all’orizzonte temporale del cointestatario più ‘debole’ mentre per la conoscenza e l’esperienza viene mantenuto il controllo sul soggetto che dispone l’ordine. In particolare il Cliente deve fornire alla Banca informazioni aggiornate, vere e complete e comunicare alla Banca, tempestivamente e per iscritto oppure tramite Canali di Comunicazione a distanza nei limiti e con le modalità messe a disposizione dalla Banca stessa, qualsiasi variazione rilevante in merito alle informazioni rese e, più in generale, qualsiasi informazione utile allo svolgimento da parte della Banca dei servizi d’investimento prestati. Nel caso di cointestazione, ciascun cointestatario potrà effettuare la modifica e/o l’aggiornamento delle informazioni fornite nell’ambito del Questionario MiFID senza necessità che gli altri cointestatari sottoscrivano il Questionario MiFID modificato/aggiornato dall’altro o dagli altri cointestatari. Nell’ambito della cointestazione ciascun cointestatario si assume, con la firma del contratto sui servizi di investimento, l’obbligo di informare gli altri cointestatari delle modifiche e/o aggiornamenti apportati al proprio Questionario MiFID senza obbligo per la Banca di effettuare alcuna verifica in merito. La Banca non consiglia né raccomanda al Cliente operazioni che non siano adeguate. A tal fine, la Banca valuterà come adeguata per il Cliente l’operazione che, sulla base delle informazioni fornite:  corrisponda agli obiettivi...
Valutazione di adeguatezza. 35.1 La Banca non consiglia né raccomanda investimenti od operazioni che non siano adeguate per l’Investitore. La valutazione di adeguatezza è prestata tenendo conto delle informazioni fornite dall’investitore in conformità con quanto previsto dal precedente art.34.
Valutazione di adeguatezza. Nell’ambito della prestazione del servizio di Consulenza la Banca svolge la valutazione di adeguatezza delle operazioni raccomandate rispetto al profilo di investimento del Cliente. La Banca, infatti, acquisendo dal Cliente informazioni specifiche sulla sua situazione finanziaria, sul suo livello di conoscenze e di esperienza nonché sui suoi obiettivi di investimento, potrà verificare se l’operazione consigliata è adeguata al profilo di rischio del Cliente medesimo e proporrà esclusivamente il compimento di operazioni che risultino a lui adeguate. Nei casi in cui la Banca si obbliga a svolgere il servizio di Consulenza, le relative operazioni sui prodotti finanziari non possono essere svolte dal Cliente di sua iniziativa, quindi l’eventuale esito negativo della valutazione di adeguatezza impedisce il compimento di tali operazioni (c.d. adeguatezza bloccante). La valutazione di adeguatezza è effettuata sulla base delle informazioni presenti nel “Questionario MiFID” del Cliente, all’interno del quale sono raccolte sia le risposte fornite dal Cliente stesso alle varie domande postegli, sia alcuni dati reperiti automaticamente dalla Banca. Preliminarmente alla compilazione del Questionario MiFID la Banca consegna al Cliente un documento in cui ne illustra il contenuto nonché le modalità con cui sono utilizzate le informazioni raccolte ed effettuata la valutazione di adeguatezza. Detto documento è in ogni caso a disposizione ai fini informativi della Clientela che ne faccia richiesta in qualunque momento.
Valutazione di adeguatezza. 1. Nella prestazione del Servizio di Consulenza la Ban- ca, tenendo conto del Profilo di Adeguatezza asse- gnato al Cliente, valuta se l’operazione proposta o richiesta:
Valutazione di adeguatezza. 1. In caso di collocamento di strumenti finanziari nonché di offerta dì prodotti finanziari e di prodotti di investimento assicurativi, qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 33, al fine di assicurare al cliente una maggiore tutela, la Banca presta sempre, in abbinamento al servizio di collocamento, il servizio di consulenza, provvedendo ad effettuare la valutazione di adeguatezza dell'operazione, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 34.
Valutazione di adeguatezza. 1. La prestazione del servizio presuppone una valutazione di adeguatezza dell'operazione raccomandata rispetto al cliente. A tal fine, la Banca acquisisce dal cliente le informazioni necessarie e, ove non ottenga dette informazioni, si astiene dallo svolgimento del servizio.
Valutazione di adeguatezza. 7.1 Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, la Banca valuta l’adeguatezza delle operazioni rispe tto al profilo del Cliente, come ricostruito sulla base delle sue risposte al Questionario sulla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, nonché sulla sua situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento sottopostogli prima della conclusione del presente contratto e in occasione di successivi aggiornamenti.