Diritto alle prestazioni della bilateralità Clausole campione

Diritto alle prestazioni della bilateralità. In relazione a quanto previsto dalla delibera del Comitato esecutivo EBNA del 12 maggio 2010 e dall'Atto di indirizzo sulla bilateralità sottoscritto al livello confederale il 30 giugno 2010, nonché dagli accordi interconfederali istitutivi del FSBA del 31 ottobre 2013 e 29 novembre 2013, le parti stabiliscono che:
Diritto alle prestazioni della bilateralità. In relazione a quanto previsto dalla Delibera del Comitato Esecutivo Xxxx del 12 maggio 2010 e dall’Atto di Indirizzo sulla bilateralità sottoscritto al livello confederale il 30 giugno 2010 le parti stabiliscono che:
Diritto alle prestazioni della bilateralità. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Diritto alle prestazioni della bilateralità. Le parti, nel confermare il valore e la natura originaria della bilateralità come uno strumento della contrattazione e non sostitutiva in alcun modo all'universalità dei servizi e delle prestazioni erogate dallo Stato, in relazione a quanto previsto dalla delibera del Comitato esecutivo EBNA del 12 maggio 2010 e dall'atto di indirizzo sulla bilateralità sottoscritto al livello confederale il 30 giugno 2010 stabiliscono che:
Diritto alle prestazioni della bilateralità. Stesura prevista dal XXXX 00.0.0000 (x. modifiche in nota)
Diritto alle prestazioni della bilateralità. L’intesa, che recepisce gli accordi interconfederali sulla bilateralità e sull’assistenza sanitaria inte- grativa del settore. A decorrere dal 1° luglio 2010, le imprese non aderenti e non versanti alla bilate- ralità devono erogare a ciascun lavoratore un importo forfettario E.A.R. (elemento aggiuntivo della retribuzione) di € 25,00 lordi mensili per tredici mensilità l’anno. Tale elemento non è assorbibile e incide sulla maturazione di tutti gli istituti contrattuali, escluso il TFR.
Diritto alle prestazioni della bilateralità. Art. 9 bis – Assistenza sanitaria integrativa Art. 10 - Ambiente e sicurezza
Diritto alle prestazioni della bilateralità. Art. 18 Assistenza sanitaria integrativa – San.Arti
Diritto alle prestazioni della bilateralità. La bilateralità prevista dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali e regionali di categoria del Sistema di rappresentanza CONFAPI è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili ad integrare la retribuzione globale di fatto e la normativa a tutela del lavoratore prevista all'interno dei contratti collettivi di categoria.
Diritto alle prestazioni della bilateralità. Art. 9 bis – Assistenza sanitaria integrativa Art. 10 - Ambiente e sicurezza Sezione “Disciplina del rapporto di lavoro