PROGRESSIONE PROFESSIONALE Clausole campione

PROGRESSIONE PROFESSIONALE. 1. Al personale scolastico è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata Tabella 2, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio; in caso contrario il passaggio alla posizione stipendiale superiore potrà essere ritardato, per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e per i periodi seguenti:
PROGRESSIONE PROFESSIONALE. (Art. 16 del CCNL 25.05.99)
PROGRESSIONE PROFESSIONALE. 1. Al personale viene attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata Tabella 3, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio; in caso contrario il passaggio alla posizione stipendiale superiore potrà essere ritardato, per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e per i periodi seguenti:
PROGRESSIONE PROFESSIONALE. (1) La progressione economica nel livello retributivo inferiore si sviluppa su tre classi biennali del sei per cento, computati sullo stipendio iniziale del livello, previa valutazione soddisfacente sullo sviluppo della professionalità del personale medico, tenuto conto anche delle connesse attività di formazione e aggiornamento necessarie per acquisire maggiore competenza e esperienza professionale all'interno della qualifica funzionale di appartenenza.
PROGRESSIONE PROFESSIONALE. 1. In corrispondenza allo sviluppo della professionalità del personale della scuola, conseguente sia al regolare svolgimento, nel tempo, delle funzioni di cui agli artt. 32. 38 e 49, sia alla partecipazione alle attività di formazione ed aggiornamento di cui al successivo art. 28, al personale medesimo è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali.
PROGRESSIONE PROFESSIONALE. Art. 76 Berufliche Entwicklung
PROGRESSIONE PROFESSIONALE. Al personale scolastico è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata Tabella 2, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio; in caso contrario il passaggio alla posizione stipendiale superiore potrà essere ritardato, per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e per i periodi seguenti: due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore ad un mese per il personale docente e in caso di sospensione del lavoro di durata superiore a cinque giorni per il personale ATA; un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un mese per il personale docente e fino a cinque giorni per il personale ATA.
PROGRESSIONE PROFESSIONALE. In realtà, si tratta della progressione economica di base. Vengono ribaditi i “gradoni” introdotti nel ‘95. La progressione può venire bloccata per chi sia incorso in “sanzioni definitive implicanti la sospensione dal servizio”. In tal caso sono previsti: a) 2 anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per più di un mese per capo d'Istituto e docenti e per più di 5 gg. per il personale ATA; b) 1 anno di ritardo in caso di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un mese per capi d'Istituto e docenti e fino a 5 gg. per il personale ATA. Si perpetua, col ribadire la progressione sancita col CCNL ‘95, la truffa ai danni della categoria. Infatti, il CCNL 95, firmato da CGIL, CISL, UIL ed un anno dopo (per la parte economica) dallo SNALS, trasformando i vecchi automatismi biennali in “gradoni”, il primo di tre anni, il secondo, il terzo ed il quarto di sei anni, il quinto, il sesto ed il settimo di sette anni, ha dato economicamente di meno di quanto avremmo avuto se il contratto non ci fosse stato. Con il ‘95 si sancisce, di fatto, la fine degli scatti di anzianità, e con il nuovo contratto si procede sulla stessa linea. Xxxx, sino ad una settimana dalla firma, la prima “bozza” conteneva un ulteriore raffreddamento degli automatismi salariali, che si voleva venissero ridotti a 5, con l'eliminazione del secondo e dell'ultimo gradone. Questo è il panorama che ci si presenterà con la prossima tornata contrattuale, allorché la quadruplice tenterà d'imporci un'ulteriore sterilizzazione stipendiale, quella che non è stata possibile attuare in questo contratto, anche grazie alla nostra opposizione.
PROGRESSIONE PROFESSIONALE art. 80 - tredicesima mensilità
PROGRESSIONE PROFESSIONALE. 1. Al personale docente viene attribuito un trattamento economico differenziato per categoria di appartenenza e posizioni stipendiali.