Impianti tecnici Clausole campione

Impianti tecnici. Tutti gli impianti elettrici, termici e di condizionamento, impianti citofonici e telefonici, impianti di allarme e di rilevazione; scale mobili, ascensori e montacarichi; antenne, reti telematiche, altri impianti e installazioni al servizio dei fabbricati, nonché eventuali impianti domotici considerati immobili per natura e destinazione.
Impianti tecnici. Tutti gli impianti elettrici, termici e di condizionamento, impianti citofonici e telefonici, impianti di allarme e di rilevazione; scale mobili, ascensori e montacarichi; antenne, reti telematiche, altri impianti e installazioni al servizio dei fabbricati, nonché eventuali impianti domotici considerati immobili per natura e destinazione. Impianti e macchinari fissi per natura e destinazione, compresi sistemi e apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione degli stessi, nonché a titolo esemplificativo e non esaustivo: silos, celle, armadi e banchi frigoriferi, impianti di refrigerazione e di distribuzione del freddo, impianti di mungitura, impianti di distribuzione mangimi, impianti di essiccazione, impianti domotici collegati per azionamento e manovra di altri impianti, impianti per operazioni di peso e di misura, impianti di comunicazione e di estinzione, impianti e mezzi di sollevamento nonché ogni altro impianto e macchinario presente all’interno di stalle, cantine, oleifici e caseifici. Quanto sopra si intende ovunque posto se all’interno di fabbricati di pertinenza aziendale. Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di Attrezzature e arredamento, Contenuto Agriturismo, Contenuto abitazione, Macchinari agricoli, Impianti di energie rinnovabili e Impianti di produzioni arboree e arbustive.
Impianti tecnici. Ad esclusione di quelli riguardanti attività produttive a carattere industriale, gli impianti tecnici, quali condizionatori d'aria, depuratori, ripetitori o impianti di ricezione di segnali audiovisivi, devono essere prevalentemente disposti sulle coperture delle costruzioni. L’installazione di impianti è consentita esclusivamente sulle facciate interne non prospettanti sulle strade o spazi pubblici. Laddove questo risulti impossibile, l’apparecchiatura deve essere opportunamente occultata. I volumi degli impianti tecnici posti sulla copertura devono essere adeguati alla tipologia della copertura e del fabbricato. Qualora il tetto sia a falde, gli impianti tecnici devono essere posizionati all’interno delle coperture con esclusione per gli impianti fotovoltaici e i pannelli solari che possono giacere sulla falda stessa. Negli edifici a copertura piana gli impianti tecnici devono essere accorpati in locali arretrati rispetto alle facciate di almeno metri 2,40 ed avere l’altezza minima indispensabile per contenerli, comunque non superiore a metri 2,40 (misurata all'estradosso del solaio). Per quanto attiene agli impianti di ricezione dei segnali audiovisivi è obbligatorio ricorrere ad impianti unitari e centralizzati. I serbatoi, le pompe di calore, le caldaie ed i depuratori, nonché le cabine di energia elettrica, devono essere organicamente inseriti all'interno delle corti o nelle aree di pertinenza, senza creare intralci alla fruizione degli stessi e collocati in locali tecnici ispezionabili e, laddove possibile, accorpati, oppure venire mascherati con opere di arredo (grillages, siepi). In caso di dismissione degli impianti, i relativi locali devono essere demoliti. Potrebbero rimanere in essere solo se rispettano gli indici e i parametri del PRGC. Le cucine e gli angoli cottura devono essere dotati di adeguate canne di esalazione indipendenti e devono essere convogliate fino alla copertura. Le canne di esalazione e di ventilazione dei servizi igienici devono essere convogliate fino alla copertura. Le cucine e gli angoli cottura dovranno essere dotati di una apertura di ventilazione, prospettante direttamente all’esterno, avente la superficie minima prevista dall’articolo 4.2.1 delle Norme UNI – CIG 7129 dd 31.12.2001.
Impianti tecnici. Per gli impianti l’appaltatore dovrà rispettare le disposizioni contenute nel presente capitolato assumendone la conseguente responsabilità; a tal fine, qualora ritenesse opportune delle varianti, purché non siano onerose per l'ente appaltante o che non danneggino la qualità dell’opera finita, ne fornirà tempestiva proposta, sottoscritta da professionista di propria fiducia, e ne chiederà l’approvazione scritta della D.L.; ciò renderà eseguibile le varianti: in caso di disaccordo prevarrà l’interpretazione più favorevole all’ente appaltante e comunque il giudizio della D.L. Sarà obbligo dell’Appaltatore di adottare nell’esecuzione delle opere tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l’incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni dalla quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza. L’Appaltatore sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare alle persone ed alle proprietà per causa delle opere sia già esistenti che in corso di esecuzione. Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 e s.m.i. "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici", al termine dei lavori dovrà essere prodotta dalla ditta appaltatrice dichiarazione di conformità a firma dell'installatore e relativi allegati a firma del tecnico abilitato secondo quanto prescritto dalla citata legge relativamente agli impianti tecnologici. Si precisa che nello stabilire il prezzo dell'appalto e' stato tenuto conto degli oneri conseguenti al rispetto delle norme suddette, ancorché tali oneri non risultino dai disegni di progetto e dagli altri atti per cui l'appaltatore, con la semplice presentazione dell'offerta, dichiara implicitamente di aver valutato le conseguenze tecniche ed economiche di tali oneri. Saranno a carico dell'impresa appaltatrice tutte le incombenze di cui alla legge 9/01/91 n. 10 di sua spettanza, qualora applicabili. Nel corso dell’appalto l’appaltatore terrà costantemente in cantiere n. 1 copia aggiornata di tavole, ricevute con il timbro “esecutivo” e la firma del Direttore dei Lavori: solo a tali elaborati potrà ri...
Impianti tecnici è a carico dell’Appaltatore il progetto “costruttivo” (relazioni, calcoli, schemi, disegni e specifiche tecniche) di tutti gli impianti tecnici necessari per maggiori chiarimenti di quanto indicato nel progetto, da allegarsi al programma lavori e da eseguirsi da Professionisti abilitati, nonché i collaudi tecnico-funzionali e le certificazioni di legge richiesti dagli Enti Vigilanti, sugli impianti e sui materiali impiegati. Per gli impianti l’Appaltatore dovrà rispettare le disposizioni contenute nel presente Capitolato assumendone la conseguente responsabilità; a tal fine, qualora ritenesse opportune delle varianti costruttive, purché non siano onerose per l'ente appaltante o che non danneggino la qualità dell’opera finita o non pregiudichino l’ammissibilità alle tariffe incentivanti previste dal DM 19/02/07 e dalla delibera AEEG n.90/07, ne fornirà tempestiva proposta, sottoscritta da Professionista di propria fiducia, garantendo il mantenimento delle condizioni di ammissibilità ed accettabilità dell’impianto alle tariffe previste dal decreto del 19/02/07 e smi.
Impianti tecnici. In caso di costruzione o di miglioramento dei loro impianti tecnici, le istituzioni comunitarie si impegnano a rispettare le norme e le specifiche tecniche I.S.O. e C.I.E e, se del caso, le norme e le specifiche tecniche adottate di comune accordo con gli organi rappresentativi rispettivamente degli interpreti permanenti e degli AIC. Le istituzioni comunitarie cercano di rispettare le stesse norme e specifiche tecniche per le riunioni tenute al di fuori dei loro edifici. Dal canto loro gli AIC rifiuteranno di lavorare con impianti che le istituzioni comunitarie abbiano scartato per non conformità alle suddette norme e specifiche. Per quanto riguarda le nuove tecnologie, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 27bis, le parti firmatarie vigilano, nella misura del possibile, sul rispetto del «Codice di utilizzazione delle nuove tecnologie in materia d'interpretazione di conferenza».
Impianti tecnici. Generalità Prima di dare inizio alla messa in opera di qualsiasi tipo di impianto (termico, idrico, elettrico, antincendio ecc.) in modo da rifunzionalizzare edifici esistenti, sarà sempre opportuno procedere ad una attenta analisi del manufatto oggetto di intervento. Si dovrà valutare di volta in volta e caso per caso quali tipo di soluzioni saranno da adottare per rimettere in uso edifici dismessi, inserire impianti in edifici che mai li hanno posseduti, procedere a parziali o completi rifacimenti degli stessi, procedere a ripristini di impianti fermi da tempo o non più conformi alla vigente normativa. A tal fine sarà indispensabile dotarsi di un preciso rilievo geometrico e materico dell'edificio sul quale andranno riportati con precisione tutti gli impianti esistenti, la loro collocazione, la loro tipologia, il tipo di distribuzione, di alimentazione ecc. Sarà altresì opportuno evidenziare sulle tavole tutti quei vani esistenti in grado di contenere ed accogliere gli eventuali nuovi impianti, quali potrebbero e sere canne fumarie dismesse, cavedi, asole, intercapedini, doppi muri, cunicoli, vespai, scarichi, pozzi ecc. Su queste basi si potrà procedere alla progettazione dei nuovi impianti che dovranno pertanto essere il più possibile indipendenti dall'edificio esistente evitando inserimenti sotto-traccia, riducendo al minimo interventi di demolizione, rotture, disfacimenti anche parziali. Si cercherà di optare, dove possibile, per la conservazione degli impianti esistenti, procedendo alla loro messa a norma o al loro potenziamento sfruttando le linee di distribuzione esistenti. Si potranno realizzare soluzioni "a vista" utilizzando canali, tubi e tubazioni a norma di legge, che potranno eventualmente essere inseriti in canale attrezzate, oggetti di arredo, volumi tecnici realizzati in modo indipendente rispetto all'edificio. In ogni caso l'Appaltatore dovrà in prima istanza sempre fare riferimento alle indicazioni progettuali, sottoporrà quindi alla D.L. almeno 30 giorni prima dell'esecuzione dell'impianto il progetto esecutivo nell'ottica sopra descritta, concorderà eventualmente con essa soluzioni ed accorgimenti particolari e se del caso con gli organi preposti alla tutela del bene oggetto di intervento.
Impianti tecnici. Per gli impianti l'Appaltatore dovrà rispettare le disposizioni contenute nel presente Capitolato assumendone la conseguente responsabilità; a tal fine, qualora ritenesse opportune delle varianti costruttive, purché non siano onerose per l'ente appaltante o che non danneggino la qualità dell'opera finita o non pregiudichino l’ammissibilità alle tariffe incentivanti previste dal D.M. 05/05/2011 e s.m.i. e dal GSE, ne fornirà tempestiva proposta alla D.L., sottoscritta da Professionista di propria fiducia, garantendo il mantenimento delle condizioni di ammissibilità ed accettabilità dell’impianto.
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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.