Opere di fondazione Clausole campione

Opere di fondazione. La Società risponde, in aggiunta all’indennizzo calcolato sulla base del disposto dell’Art.6 Sezione 5 della presente polizza, delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno indennizzabile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di: • mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell'Assicurato; • leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati; anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale. La presente garanzia é prestata senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’Art.1907 del Codice Civile con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Opere di fondazione”.
Opere di fondazione. La Società risponderà anche delle spese necessarie per I’integrale costruzione a nuovo delleopere di fondazione rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza manon utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di: - mutati criteri, costruttivi imposti dalla tecnica, - leggi, regolamenti e ordinanze statali a locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati, anche nel caso dl ricostruzione su altra area se per causa di forza maggiore.
Opere di fondazione. La Società risponderà anche delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente, a seguito di:
Opere di fondazione. Art.23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Danni consequenziali Sostanze infiammabili e merci speciali Contenuto presso terzi Contenuto soggetto a spostamento Precisazione sull’imposta sul valore aggiunto Enti in Leasing
Opere di fondazione. Prima di eseguire la stesa del manto di asfalto colato si dovrà provvedere alla preparazione della fondazione. L’Appaltatore dovrà provvedere alla messa in opera di un’idonea massicciata, previa scasso e rimozione di terre e fondi non adatti alla costipazione e quindi alla gettata di un calcestruzzo di fondazione formato da ghiaietto, sabbia e cemento a lente presa ( R = 325 ), secondo le vigenti normative UNI, con le adeguate proporzioni. Il calcestruzzo così confezionato dovrà raggiungere una resistenza a compressione, dopo 28 giorni di stagionatura, non inferiore a Kg. 100/cmq. Il calcestruzzo dovrà essere vibrato e livellato in modo da risultare ben costipato, omogeneo e privo di vuoti e con una superficie perfettamente parallela a quella prevista per il manto in colato. Tale gettata dovrà essere ricoperta con un opportuno strato di sabbia ( 2 – 3 cm. ) che verrà poi rimosso prima della stesa del colato, inoltre a cura dell’Appaltatore verranno attuate le opportune misure di protezione verso i pedoni nonché i necessari sovrappassi per consentire gli accessi ad abitazioni e negozi. L’Appaltatore verrà peraltro ritenuto responsabile di tutti i cedimenti che venissero a manifestarsi nella pavimentazione finita, sia per causa della gettata che del precedente sottofondo realizzati.
Opere di fondazione. La Società risponde, in aggiunta alla liquidazione calcolata in base al disposto dell’Art.6 Sez.5 della presente polizza, delle spese necessarie per l’integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno indennizzabile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:
Opere di fondazione. 15 ART. 2.7 -
Opere di fondazione. La Società, in aggiunta all'indennizzo calcolato sulla base del disposto dell'art. 8 - Sezione 5 - “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", risponde delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno indennizzabile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:
Opere di fondazione. La Società risponde, in aggiunta aII'indennizzo caIcoIato suIIa base deI disposto deII'Art.6 Sezione 5 deIIa presente poIizza, deIIe spese necessarie per I'integraIe costruzione a nuovo deIIe opere di fondazione rimaste iIIese dopo un danno indennizzabiIe a termini deIIa presente poIizza ma non utiIizzabiIi, parziaImente o totaImente a seguito di: • mutati criteri costruttivi suggeriti daIIa tecnica o daIIe necessità deII'Assicurato; • Ieggi, regoIamenti e ordinanze stataIi o IocaIi che regoIino Ia costruzione o riparazione dei fabbricati; anche neI caso di ricostruzione su aItra area deI territorio nazionaIe. La presente garanzia é prestata senza I'appIicazione deIIa regoIa proporzionaIe di cui aII'Art.1907 deI Codice CiviIe con i Iimiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiIiti neII'apposita scheda deIIa Sezione 6 sotto Ia voce “Opere di fondazione”.
Opere di fondazione. La Società risponde, in aggiunta all’indennizzo calcolato sulla base del disposto dell’Art. 6 Sezione 5 della presente polizza, delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno indennizzabile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di: La presente garanzia é prestata senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’Art.1907 del Codice Civile con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Opere di fondazione”.