CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Clausole campione

CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Art. 38 Controversie‌
CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 37 Articolo 38 37 Controversie 37 Articolo 39 38 Ulteriori cause espresse di risoluzione del contratto e disposizioni operative 38
CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Articolo 38
CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Qualsiasi divergenza o contestazione che dovesse sorgere sull’interpretazione o sulla applicazione delle clausole che disciplinano la gestione dei rapporti definiti nel presente Capitolato d’oneri tra la Ditta e l’Azienda sarà definita secondo le disposizioni vigenti al riguardo. Insorgendo controversie, la Ditta non potrà sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l’Azienda darà a mezzo dei propri uffici. Fermo restando la risoluzione del contratto ai sensi degli Artt. 1453 e 1454 del c.c. in caso di mancato adempimento dei propri obblighi da parte della Ditta l’Azienda si riserva, altresì, di risolvere ai sensi dell’articolo 1456 C.C. il contratto del servizio in oggetto in caso di inosservanza delle condizioni previste dal presente capitolato, di sua liquidazione, di suo fallimento, concordato preventivo, di subappalto irregolare e di esercitare tale diritto mediante formale comunicazione da notificarsi a mezzo raccomandata R.R. al domicilio legale della Ditta . Tale notifica interromperà di diritto e senza necessità di altre formalità gli effetti del contratto dal giorno della notifica dell’atto stesso. Sono ritenute inosservanze contestabili ai fini della risoluzione del contratto, tra le altre: • inadempienze contrattuali che comportino l’applicazione di una o più penali che com- plessivamente superino il 20% dell’importo contrattuale; • inosservanza dei protocolli di lavoro; • rifiuto di prestare servizio secondo disposizioni del Responsabile dell’Esecuzione del Contratto; • inadempienze relative alla sicurezza; In qualsiasi caso tutti gli articoli del presente Capitolato devono intendersi inscindibili; hanno separatamente piena efficacia, nel caso di inadempimento e della loro violazione, per l’esercizio della facoltà di risoluzione del contratto da parte dell’Azienda. In caso di inosservanza, l’Azienda invierà richiamo scritto motivato mediante raccomandata R.R. al domicilio legale della Ditta; dopo il terzo richiamo scritto per una stessa contestazione l’Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto. In caso di rescissione del contratto la Ditta sarà responsabile di tutte le conseguenze dannose derivanti alla Azienda. Quale che sia la ragione della risoluzione del contratto, la Ditta sarà soggetta alla immediata perdita del deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, al risarcimento dei danni diretti e indiretti subiti dall’Azienda e al rimborso delle spese che l’Azienda incontrerà per provvedere al servi...
CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 23.1 Fatti salvi gli altri casi previsti dal presente Xxxxxxxxx, Gelsia si riserva il diritto di risolvere immediatamente lo stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora si verifichi uno dei seguenti eventi:
CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 22.1 Fatti salvi gli altri casi previsti dal presente Contratto, AIMAG S.p.A. si riserva il diritto di risolvere immediatamente il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, qualora si verifichi uno dei seguenti eventi:
CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Indipendentemente dall'applicazione delle penalità di cui all'art. 20, il Comune di Porto Valtravaglia si riserva la facoltà di chiedere, con semplice atto amministrativo, la risoluzione unilaterale del contratto nei seguenti casi: • Mancata assunzione del servizio alla data stabilita; • Sospensione, anche parziale, del servizio, esclusi i casi di forza maggiore (debitamente comprovati); • Ripetute inosservanze delle norme di cui al presente capitolato nell'espletamento del servizio; • abituale deficienza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità o la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso; • subappalto senza esplicita autorizzazione; • xxxxxxx, durante la durata del contratto, del il possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa. Le eventuali controversie che insorgessero tra il Comune e la cooperativa/ditta aggiudicataria, relativamente all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente capitolato, verranno deferite al giudizio di tre arbitri scelti di comune accordo fra le parti, i quali decideranno senza formalità di giudizio. Per l'arbitrato valgono le regole del Codice di procedura civile. Le eventuali spese del giudizio arbitrale, anticipate dalla parte che avrà presentato la domanda di arbitrato, saranno poi a carico della parte soccombente.
CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L'A.S.L. potrà procedere di diritto ex art. 1456 C.C. alla risoluzione del contratto ed assicurare direttamente, a spese del Fornitore inadempiente, la continuità del servizio nei seguenti casi:
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