Prove sui materiali Clausole campione

Prove sui materiali. Nell'esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto dell'appalto devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne descrizione, requisiti di prestazione e modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici: elaborati tutti allegati al contratto o da questo richiamati, nel rispetto dell’ordine di prevalenza indicato al rispettivo articolo, da tenere presente nel caso di eventuale discordanza tra i vari elaborati. Per quanto riguarda l’accettazione, la campionatura, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione dello stesso, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del DM 145/2000. I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno comunque essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e di tutte le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta l’idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti. In correlazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad istituto sperimentale debitamente riconosciuto. L'impresa sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli istituti stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firma del direttore dei lavori e dell'impresa, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità. L’Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristic...
Prove sui materiali. In relazione a quanto é prescritto nei precedenti articoli sulla qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a prestarsi, in qualsiasi momento, alle prove sui materiali impiegati o da impiegarsi, che la Direzione Lavori riterrà opportuno effettuare nonché al prelevamento di campioni dei materiali stessi, da sottoporre, a sue spese, ad esame presso i laboratori sperimentali autorizzati.
Prove sui materiali. 1. L’Appaltatore è tenuto a far eseguire, ai sensi delle prescrizioni contenute nel presente Accordo, nei Contratti Applicativi e nella documentazione ad essi allegata ed a norma delle leggi vigenti, tutte le prove ed i controlli sui materiali utilizzati per la realizzazione delle opere oggetto del presente Accordo.
Prove sui materiali a) Certificato di qualità L’Appaltatore, per poter essere autorizzato ad impiegare i vari tipi di materiali (misti lapidei, conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi, barriere di sicurezza, terre, cementi, calci idrauliche, acciai, ecc...) prescritti- dalle presenti Xxxxx Xxxxxxxx dovrà esibire prima dell’ impiego, al Direttore dei Lavori, per ogni categoria di lavoro, i relativi «Certificati di qualità» rilasciati da un Laboratorio ufficiale. Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza e alla individuazione dei singoli materiali o loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove di laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o di fornitura in un rapporto a dosaggi e composizioni proposte. I certificati che dovranno essere esibiti tanto se i materiali sono prodotti direttamente, quanto se prelevati da impianti, da cave, da stabilimenti anche se gestiti da terzi, avranno una validità biennale. I certificati dovranno comunque essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi una variazione delle caratteristiche dei materiali, delle miscele o degli impianti di produzione.
Prove sui materiali a) Prova di compressione al vertice: Viene eseguita sul tubo intero, immerso nell'acqua per 24 xxx.Xx pezzo deve essere posto su un basamento. La forza deve essere centrata a mezzo di coltello rigido. L'incremento della forza deve essere continuo con velocità pari a 500 N/sec.
Prove sui materiali. Per ogni specifica partita della fornitura e per tipologia di dispositivo, la D.L. dovrà eseguire il processo di accettazione dei materiali definiti in tabella 24.
Prove sui materiali. ARTICOLO 23
Prove sui materiali. Certificato di qualità. Accertamenti preventivi. Prove di controllo in fase esecutiva.
Prove sui materiali. L’impresa è tenuta a consegnare, dietro richiesta della Direzione Lavori, i campioni dei vari materiali da impiegarsi e li dovrà conservare a sua cura e spese in locali all’uopo designati dalla Direzione Lavori. La Direzione Lavori si riserva la facoltà di sottoporre a prove e verifiche i materiali forniti dall’impresa presso istituti autorizzati; le spese occorrenti per il prelevamento, il trasporto dei materiali presso gli istituti autorizzati, nonché l’onere delle prove sono a totale carico dell’impresa appaltatrice. L’impresa non potrà in nessun caso accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni che si rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra. A titolo esemplificativo e non esaustivo l’impresa appaltatrice dovrà produrre i campioni e le schede tecniche di: apparecchiature elettriche, apparecchiature idricosanitarie, piastrelle dei pavimenti e dei rivestimenti, materiali per rivestimenti e controsoffitti, malte ad alta resistenza, reti strutturali, ecc
Prove sui materiali. 1. L’Impresa ha l’obbligo di prestarsi in ogni tempo e a sue totali spese alle esperienze, saggi e prove sui materiali da costruzione impiegati o da impiegarsi, e di provvedere, sempre a proprie spese, al prelevamento e all’invio dei campioni agli Istituti ufficiali di prova. Di detti campioni potrà essere ordinata la conservazione negli uffici dell’Amministrazione, munendoli di suggelli e firme della Direzione Lavori e dell’Impresa nei modi adatti a garantirne l’autenticità.