DURATA DEL REGOLAMENTO Clausole campione

DURATA DEL REGOLAMENTO. Il presente regolamento, che annulla e sostituisce a tutti gli effetti i precedenti, decorre dalla data indicata nel presente documento ed assume i termini di validità del Contratto di connessione, ad eccezione della clausola 9.3 che resta valida anche in caso di cessione del contratto fino alla (eventuale) rimozione delle apparecchiature di misura dell’energia ed al distacco della fornitura. Il documento ed i relativi allegati dovranno necessariamente essere aggiornati e sottoscritti al verificarsi di almeno una delle seguenti evenienze: − modifica delle caratteristiche dell'impianto dell’Utente attivo descritte nei precedenti articoli e/o negli allegati; − in caso di “Voltura”. La validità del presente documento cesserà nei casi di: − inadempienza da parte dell’Utente attivo rispetto a uno o più articoli del contratto di connessione e del regolamento di esercizio; − cessazione del contratto per la connessione; − dismissione dell’impianto di produzione. Il Gestore si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il regolamento anche nel caso in cui una innovazione normativa o tecnologica apportata alla rete MT renda inadeguato in tutto o in parte l’impianto dell’Utente attivo; in questo caso sarà comunque concesso all’Utente attivo un termine per apportare le modifiche ritenute necessarie dal Gestore, di norma sei mesi, fatto salvo indicazioni diverse, trascorso inutilmente il quale il regolamento si intenderà risolto. In caso di qualunque variazione rispetto a quanto indicato nel presente documento, l’Utente attivo si impegna a contattare il Gestore per rinnovare il regolamento ed i relativi allegati in conformità alle norme CEI 0-16 e alle disposizioni di legge vigenti. In caso di cessazione del contratto di fornitura, l’Utente attivo si impegna, inoltre, a contattare il Gestore al fine di distaccare la fornitura e mettere in sicurezza il collegamento elettrico dei propri impianti. Il Gestore rilascerà all’Utente attivo apposita attestazione scritta dell’avvenuta messa in sicurezza, in assenza della quale il collegamento si considera a tutti gli effetti in tensione e quindi con responsabilità diretta dell’Utente attivo in merito a modalità di accesso in sicurezza ai propri impianti. La cessazione di validità o la risoluzione del presente regolamento comporta il distacco della rete dell’impianto di produzione.
DURATA DEL REGOLAMENTO. 1. Il presente Regolamento ha validità fino a quando non sarà modificato da un nuovo regolamento approvato con la stessa procedura e/o a causa di modifiche della normativa vigente. Per quanto non precisato si rimanda alle disposizioni vigenti in materia. Il presente Regolamento è suscettibile di ogni integrazione e/o variazione derivante da successive disposizioni normative nella specifica materia.
DURATA DEL REGOLAMENTO. II presente Regolamento, che trova applicazione dal 01 gennaio 2013, si intende tacitamente rinnovato di anno in anno ed è valido fino a revoca o a nuova stesura approvata da parte dell’ Assemblea della C.I.M.L.A. Per situazioni eccezionali e/o di particolare gravità, non contempla- te dal presente Regolamento, si demanda la decisione di merito al Comitato di Gestione o all’Assemblea della Cassa.
DURATA DEL REGOLAMENTO. La durata del regolamento è triennale.
DURATA DEL REGOLAMENTO. Il regolamento decorre dalla data indicata nel presente documento ed assume i termini di validità del contratto di connessione, ad eccezione della clausola 7.2 che resta valida anche in caso di cessione del contratto fino alla (eventuale), rimozione delle apparecchiature di misura dell’energia ed al distacco della fornitura. La validità del presente documento cesserà al verificarsi di almeno una delle seguenti evenienze: • modifica delle caratteristiche dell'impianto dell’ Utente descritto ai precedenti articoli e/o negli allegati; • inadempienza da parte dell’ Utente rispetto a uno o più articoli del contratto di connessione e del regolamento di esercizio; • cessazione del contratto per la connessione.
DURATA DEL REGOLAMENTO. Letto, confermato e sottoscritto TIMBRO e FIRMA per il Gestore (titolare o legale rappresentante) (titolare o legale rappresentante)
DURATA DEL REGOLAMENTO. La durata del regolamento è triennale e scade naturalmente con la decadenza d’Ufficio del Consiglio di Istituto e/o con la nomina di un nuovo dirigente scolastico al fine di salvaguardare l’autonomia e assicurare la responsabilità in capo agli organi delegante e delegato.
DURATA DEL REGOLAMENTO. La durata del regolamento scade naturalmente con la decadenza d’Ufficio del Consiglio di Istituto e/o con la nomina di un nuovo dirigente scolastico al fine di salvaguardare l’autonomia e assicurare la responsabilità in capo agli organi delegante e delegato.
DURATA DEL REGOLAMENTO. Letto, confermato e sottoscritto TIMBRO e FIRMA per il Gestore
DURATA DEL REGOLAMENTO. II presente Regolamento, che trova applicazione dal 01 gennaio 2013, si intende tacitamente rinnovato di anno in anno ed è valido fino a revoca o a nuova stesura approvata da parte dell’ Assemblea della CIMLA. Per situazioni eccezionali e/o di particolare gravità, non contemplate dal presente Regolamento, si demanda la decisione di merito al Comitato di Gestione o all’Assemblea della Cassa.