Modalità di elezione Clausole campione

Modalità di elezione. La riunione dei dipendenti per l’elezione dei rappresentanti per la sicurezza deve essere esclusivamente dedicata alla funzione elettiva. La riunione può essere convocata dalle RSA (o dalle RSU), ove esistenti. In tal caso alla riunione possono partecipare dirigenti delle Organizzazioni sindacali sopra richiamate, previo avviso al datore di lavoro. Possono essere eletti tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o quelli a tempo determinato il cui rapporto di lavoro con l’azienda ha una durata non inferiore a 51 giornate. La preferenza alla nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dovrà essere riservata ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a coloro che hanno un rapporto di lavoro con l’azienda di maggiore durata. L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto. Risulterà eletto colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti. La durata dell’incarico è di 3 anni o pari al periodo di permanenza nell’azienda per i rapporti di lavoro a tempo determinato. L’incarico in ogni caso cessa con la risoluzione del rapporto di lavoro. Hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato, in servizio al momento della elezione. Prima di procedere alla elezione i lavoratori nominano il segretario, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell’elezione. Tale verbale dovrà essere trasmesso al datore di lavoro e al comitato paritetico provinciale a cura del segretario. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletto o designato potrà svolgere il suo compito non appena notificato al datore di lavoro il relativo verbale.
Modalità di elezione. Per l'elezione dell' RLS valgono le norme pattuite per l'elezione delle RSU, di cui all’accordo interconfederale.
Modalità di elezione. La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata alla fun- zione elettiva. Tale riunione può svolgersi anche in ambito interaziendale e coinvolgere lavoratori dipendenti da più aziende. La riunione è convocata congiuntamente dalle R.S.A. o dalle Organizza- zioni sindacali provinciali aderenti alle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL. Alla riunione possono partecipare dirigenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL. L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto. Risulterà eletto chi avrà ottenuto il maggior numero di voti. La durata dell’in- carico è di 3 anni. Hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determina- to che indeterminato. Prima di procedere alla elezione i lavoratori nominano il Segretario, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, redige il verbale dell’elezione. Tale verbale sarà trasmesso al datore di lavoro e alle Organizzazioni sindacali provinciali aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie il presente CCNL.
Modalità di elezione. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è eletto dai lavoratori nell'ambito delle R.S.U. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori al loro interno. L’elezione si svolge a suffragio universale diretto, anche per candidature concorrenti. Risulta/no eletto/i il/i lavoratore/i che ha/hanno ottenuto il maggior numero di voti espressi. Prima dell’elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell’elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro. Hanno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti in servizio presso l’Azienda da almeno 1 mese alla data delle elezioni e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato occupati nell’Azienda. In caso di dimissioni del/dei Rappresentante/i per la Sicurezza subentra/no il /i primo/i dei non eletti. In mancanza il/i dimissionario/i esercita/no le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.
Modalità di elezione. Per l'elezione dell'RLS valgono le norme pattuite per l'elezione delle RSU di cui all’allegato B.
Modalità di elezione. La riunione dei dipendenti per l'elezione dei Rappresentanti per la sicurezza deve essere esclusivamente dedicata alla funzione elettiva. La riunione può essere convocata dalle R.S.A. (o dalle R.S.U.), ove esistenti. In tal caso alla riunione possono partecipare dirigenti delle Organizzazioni sindacali sopra richiamate, previo avviso al datore di lavoro. Possono essere eletti tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o quelli a tempo determinato il cui rapporto di lavoro con l'azienda ha una durata non inferiore a 51 giornate. La preferenza alla nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dovrà essere riservata ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a coloro che hanno un rapporto di lavoro con l'azienda di maggiore durata. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto. Risulterà eletto colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti. La durata dell'incarico è di 3 anni o pari al periodo di permanenza nell'azienda per i rapporti di lavoro a tempo determinato. L'incarico in ogni caso cessa con la risoluzione del rapporto di lavoro. Hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato, in servizio al momento della elezione. Prima di procedere alla elezione i lavoratori nominano il segretario, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione. Tale verbale dovrà essere trasmesso al datore di lavoro e al Comitato paritetico provinciale a cura del segretario. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletto o designato potrà svolgere il suo compito non appena notificato al datore di lavoro il relativo verbale.
Modalità di elezione. La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata alla funzione elettiva. Tale riunione è convocata congiuntamente dalle R.S.A./R.S.U. o dalle Organizzazioni sindacali provinciali aderenti alle Organizzazioni sindaca- li nazionali firmatarie del CCNL. Alla riunione possono partecipare dirigenti periferici delle organizza- zioni sindacali firmatarie del CCNL. L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segre- to, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto colui che avrà otte- nuto il maggior numero di voti. La durata dell’incarico è di 3 anni. Hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determi- nato che indeterminato. Prima di procedere alla elezione i lavoratori nominano il Segretario di seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell’elezione. Tale verbale verrà subito trasmesso alla direzione aziendale. In fase di prima applicazione del decreto legislativo 626/94, e comun- que non oltre il 30 giugno 1996, nelle aziende in cui non sia stato anco- ra eletto il rappresentante per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono alle RSA/RSU facenti capo alle Organizzazioni sindacali fir- matarie il CCNL.
Modalità di elezione. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti quelli con contratto a tempo indeterminato. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto colui che ha maggiore anzianità di servizio. Prima della votazione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione che viene comunicato subito al datore di lavoro. L'incarico ha la durata di tre anni.
Modalità di elezione. Al fine di realizzare quanto previsto dall'art. 18, comma 2 del d. Igs. 626/94 le organizzazioni datoriali territoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori definiranno congiuntamente le iniziative idonee alla informazione, alla promozione, al monitoraggio delle elezioni del rap- presentante per la sicurezza, secondo modalità che verranno concordate a livello territoriale. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candida- ture concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti e- spressi. Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il qua- le, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione. Il verba- le è comunicato senza ritardo al datore di lavoro. Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono essere eletti tutti i la- voratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nell'unità produttiva. La durata dell'incarico è di 3 anni. Al rappresentante spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del d. Igs. 19 settembre 1994, n. 626, permessi retribuiti pari a 12 ore annue, nelle unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti, nonché pari a 30 ore annue, nelle unità produttive che occu- pano da 6 a 15 dipendenti. Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 citato, lettere b), c), d), g), i) ed I) non viene utilizzato il predetto monte ore. Ricevuto il verbale di elezione, i datori di lavoro comunicano all'organismo paritetico territo- riale, per il tramite dell'associazione territoriale di appartenenza, il nominativo eletto. I rappresentanti per la sicurezza si individuano tra i componenti della RSU. Il numero mas- simo di tali rappresentanti è il seguente: - 1 rappresentante nelle unità produttive da 16 a 100 dipendenti; - 2 rappresentanti nelle unità produttive da 101 a 200 dipendenti; - 3 rappresentanti nelle unità produttive da 201 a 1.000 dipendenti; - 6 rappresentanti nelle unità produttive con oltre 1.000.
Modalità di elezione. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulta/no eletto/i il/i lavoratore/i che ha/hanno ottenuto il maggior numero di voti espressi. Prima dell'elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro. Hanno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti in servizio presso l'azienda da almeno 1 mese alla data delle elezioni e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato occupati nell'azienda. In caso di dimissioni del/dei Rappresentante/i per la Sicurezza subentra/no il /i primo/i dei non eletti. In mancanza il/i dimissionario/i esercita/no le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.