Veicolo in sostituzione Clausole campione

Veicolo in sostituzione. Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio, furto parziale, furto totale (con ritrovamento) o rapina per il quale fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall’Officina secondo i tempari della Casa Costruttrice ed in conformità ai tempari dell’Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione (ANIA), l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione un veicolo in sostituzione. Tale veicolo, adibito ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata, a chilometraggio illimitato, sarà reso disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura. Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per il noleggio del veicolo, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione e comunque per un massimo di 5 giorni consecutivi compresi il sabato e i festivi. L’Assicurato, al termine della riparazione del veicolo, dovrà farsi rilasciare un documento fiscale in cui risultino le ore di manodopera impiegate, ed inviarne, entro 15 giorni, una copia ad Europ Assistance.
Veicolo in sostituzione. ILa Prestazione è operante solo in Italia Qualora, in conseguenza di Guasto, Incendio, Incidente, Furto o Rapina tentati, il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certifi- cate, con preventivo dettagliato, da un’officina,
Veicolo in sostituzione. Qualora, in conseguenza di: - Incidente - Guasto - Incendio/esplosione/scoppio (parziale/totale) - Furto o Rapina tentati - errato rifornimento - atto vandalico - smarrimento, Furto, rottura delle chiavi - blocco della serratura per Furto parziale o con- gelamento - fenomeni naturali - Uscita di Strada il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodo- pera certificate, con preventivo dettagliato da un’officina, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di erogazione della PrestazioneDemolizione del Veicolo” in- dicata al punto 6.1.13, Furto o Rapina totali, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un veicolo sostitutivo, non necessariamente di pari tipologia di alimentazione, con cilindrata equiva- lente a quella assicurata e comunque non supe- riore a 1.600 cc, in relazione alle disponibilità del centro di noleggio. Tale veicolo sostitutivo, adibito ad uso privato, senza autista, con percorrenza illimitata, sarà fornito per il tempo di riparazione certificato, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, ed anche per l’attesa dei pezzi di ricambio certificata dal centro riparatore e co- munque per un massimo di: La Compagnia terrà inoltre a proprio carico le spese di riconsegna dell’autovettura presso un centro di noleggio diverso da quello in cui è stato effettuato il ritiro solo nel caso in cui il veicolo so- stitutivo venga ritirato e riconsegnato sul territo- rio dell’Italia continentale oppure all’interno della stessa isola.
Veicolo in sostituzione. La Società si obbliga a rimborsare, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta, le spese per il noleggio di un veicolo in sostituzione (esclusi carburanti e lubrificanti) a seguito della mancata disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di un evento dannoso garantito in polizza, compreso il sequestro conseguente ad incidente stradale. Si precisa che l’Assicurato, in caso di sequestro del veicolo, è tenuto ad allegare i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall’Autorità ed a precisare il luogo ove trovasi sequestrato il veicolo stesso. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00= per sinistro.
Veicolo in sostituzione. Qualora il veicolo Assicurato necessiti di riparazioni di durata superiore a 8 ore di manodo- pera, certificate da un’officina autorizzata con riferimento ai tempari della casa costruttrice e qualora, nel caso di forma Top, non sia stata usufruita la prestazione di cui al precedente punto 4 “Veicolo Sostitutivo 360° - disponibile sul luogo del fermo”, l’Assicurato potrà usufruire di un veicolo in sostituzione di cilindrata pari al veicolo Assicurato fino ad un massimo di 1200 c.c. per la forma Confort e 1600 c.c. per la forma Top con le seguenti modalità:
Veicolo in sostituzione. In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia per almeno 36 ore consecutive (certificate dall’officina presso cui è ricoverato il veicolo), la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato, esclusivamente duran- te l’orario di apertura dei centri convenzionati, presso una stazione di noleggio, un veicolo di portata utile massima di 14 x.xx, a chilometraggio illimitato, per il numero di giorni preventi- vati per la riparazione del veicolo con il massimo di 7. In caso di sinistro avvenuto in orario serale, prefestivo o festivo, l’Assicurato potrà comunque beneficiare del veicolo sostitutivo. Alla riapertura delle officine l’Assicurato dovrà produrre idonea certificazione attestante il numero residuo di giorni per i quali necessita del veicolo in sostituzione, sempre entro il limite complessivo di 7 giorni, a partire dal giorno della richiesta alla Centrale Operativa. In caso di furto totale del veicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia autentica della denuncia presentata all’Autorità di Polizia. In tal caso il veicolo sosti- tutivo sarà fornito per un massimo di 10 giorni. A carico dell’Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con il veicolo messo a disposizione. Sono altresì a carico dell’Assicurato le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità, nonché le spese per la riconsegna del veicolo alla stazione di autonoleggio fornitrice. Previa autorizzazione della Centrale Operativa, l’Assicurato può trattenere il vei- colo oltre il limite di giorni previsto dall’assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.
Veicolo in sostituzione. La Prestazione è operante solo in Italia. Restano sempre a carico dell’Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le assicurazioni facoltative, le eventuali franchi- gie applicate, nonché ogni eventuale ecce- denza di spesa per il prolungamento del con- tratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla

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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).