Garanzie accessorie Clausole campione

Garanzie accessorie. (Individuare eventuali garanzie reciproche anche finanziarie ed economiche finalizzate alla realizzazione delle operazioni/interventi previsti nel presente accordo e nel progetto di filiera)
Garanzie accessorie. Valide soltanto se esplicitamente convenute tra le Parti mediante richiamo in polizza e pagamento del relativo premio
Garanzie accessorie. È il termine di uso comune per definire le estensioni di garanzia concesse con (o senza) pagamento di ulteriori premi.
Garanzie accessorie. (Art. 3.6)
Garanzie accessorie u FORMULA “UNO” Reale Mutua, in caso di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico del veicolo a seguito di incendio con distruzione totale, furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato o furto della sola targa, rimborsa sino alla concorrenza di € 520 le spese sostenute dall’Assicurato per l’immatricolazione o voltura di un altro veicolo purché eseguita entro 12 mesi dal sinistro. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.
Garanzie accessorie. La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sul certificato ed è stato corrisposto il relativo premio.
Garanzie accessorie. (valide in abbinamento a uno dei Pacchetti indicati al punto H delle Premesse)
Garanzie accessorie. (garanzia facoltativa, operante solo se richiamata nella “Parte B” del contratto e corrisposto il relativo premio)
Garanzie accessorie. Art. 3.9.1 - R.C.A. “Extra”