Funzione di Risk Management Clausole campione

Funzione di Risk Management. La Funzione di Risk Management ha la responsabilità di analizzare le criticità che gli vengono sottoposte dall’Alta Direzione.
Funzione di Risk Management. La funzione di Risk Management supporta il Consiglio di Amministrazione ed i membri del Comitato Rischi (Esecutivo ed Endoconsiliare) nel garantire l’efficacia della gestione, del controllo e della mitigazione dei rischi a cui la Compagnia è esposta o potrebbe esserlo nel medio-lungo periodo, in conformità con le linee guida definite dal Gruppo AXA ed i dettami regolamentari nazionali ed internazionali di riferimento. In particolare, la Funzione di Risk Management assume un ruolo centrale nell’ambito del Sistema di Gestione dei Rischi, strettamente legato alle logiche di business aziendali. Tale funzione infatti, oltre a rappresentare una funzione di controllo di secondo livello, ha la responsabilità di individuare gli impatti in termini di rischio associati alle opportunità di business e di investimento che la Compagnia potrebbe cogliere. Coerentemente con le linee guida definite a livello di Gruppo, le principali responsabilità della Funzione di Risk Management sono: - Il coordinamento del processo ORSA che comprende, tra le altre, le seguenti attività: - la quantificazione del requisito patrimoniale di solvibilità attraverso l’applicazione del modello interno, analizzando il fabbisogno di solvibilità in ottica attuale e prospettica, ed implementando, verificando e validando il modello interno con cadenza annuale; - la valutazione complessiva del profilo di rischio della Compagnia, altresì considerando i rischi non ricompresi nel perimetro del modello interno (e.g. rischio strategico, rischio reputazionale, rischio di liquidità), coordinandosi con la seconda linea di difesa; - la definizione e l’implementazione del risk appetite framework per i rischi principali cui è esposta la Compagnia, coerentemente con le Linee Guida definite dal Gruppo AXA, tramite la definizione di appropriati limiti di propensione/tolleranza al rischio e l’utilizzo di adeguati strumenti di reporting, fondati su processi decisionali stabili e strutturati; - La valutazione (second opinion) dei processi chiave di business (e.g. studi sulla gestione integrata di attività e passività, allocazione strategica degli investimenti, strategie di riassicurazione, approvazione di nuovi prodotti) e sul piano strategico, ponendo particolare enfasi sui principali fattori di rischio ad esso associati. I ruoli e le responsabilità della funzione Risk Management della Compagnia sono definiti ed assegnati congiuntamente dal Chief Executive Officer della Compagnia e dal Chief Risk Officer del Gruppo, ...
Funzione di Risk Management. La funzione di Risk Management funge da coordinatore delle attività di individuazione, misurazione, valutazione e monitoraggio in via continuativa dei rischi attuali e prospettici a livello individuale ed aggregato cui la Compagnia è o potrebbe essere esposta e le relative interdipendenze. I compiti, ruoli e responsabilità della funzione di Risk Management sono recepiti nella “Politica della funzione di Risk Management”, approvata dal Consiglio di Amministrazione e sottoposta a revisione annuale e sono sinteticamente specificati al paragrafo B.3.2 del presente documento.
Funzione di Risk Management. La funzione “Risk Management”, così come definito nella policy della Funzione di Risk Management, supporta l’Alta Direzione e l’Organo Amministrativo nella definizione e implementazione di un siste- ma di gestione dei rischi, proporzionato alle dimensioni, alla natura e alla complessità dell’attività esercitata, che consenta l’identificazione, la valutazione, la gestione, il controllo e il reporting dei ri- schi maggiormente significativi, soprattutto quelli che possono minare la solvibilità della Compagnia. La Funzione di Risk Management, quindi, misura e monitora nel continuo, il profilo di rischio e la sol- vibilità della Compagnia, in ottica attuale, prospettica e sotto scenari di stress, riportando all’Organo Amministrativo ogni rischio significativo o eventuali carenze nel sistema dei controlli, proponendo le relative azioni di mitigazione. Più specificatamente, la Funzione di Risk Management deve:
Funzione di Risk Management. La funzione di risk management opera come garante della corretta implementazione del sistema di gestione dei rischi (diversi da quelli di conformità), secondo quanto prescritto dalla normativa e quanto stabilito dall’Organo amministrativo. Il Risk Management supporta il Consiglio di Amministrazione e l’Alta Direzione nella definizione delle strategie di gestione, monitoraggio e misurazione dei rischi e fornisce, attraverso un adeguato sistema di reporting, gli elementi per la valutazione della tenuta del sistema di gestione dei rischi nel suo complesso. Il responsabile della funzione di Risk Management riporta al Consiglio di Amministrazione. In coerenza con il modello organizzativo di Gruppo, il Chief Risk Officer riporta anche al Group Chief Risk Officer. Il responsabile della funzione di gestione dei rischi presenta, una volta all’anno, all’Organo Amministrativo: • un programma di attività in cui sono identificati i principali rischi cui l’impresa è esposta e le proposte che intende effettuare in relazione ai rischi stessi. • una relazione sull’adeguatezza ed efficacia del sistema di gestione dei rischi, delle metodologie e dei modelli utilizzati per il presidio dei rischi stessi, sull’attività svolta, sulle valutazioni effettuate, sui risultati emersi e sulle criticità riscontrate, e dando conto dello stato di implementazione dei relativi interventi migliorativi, qualora effettuati. Per il dettaglio delle attività in capo alla funzione di Risk Management si rinvia alla sezione B.3 In coerenza con il modello organizzativo della Country Italia, la funzione di Risk Management è centralizzata in Generali Italia e svolge le attività previste dalla normativa per Generali Italia S.p.A. e per le imprese assicurative italiane del Gruppo in perimetro, in base ad appositi contratti di esternalizzazione. La dotazione organica della funzione di Risk Management di Generali Italia è di 34 risorse, oltre al responsabile.

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.