Processo decisionale Clausole campione

Processo decisionale. 26.5.1 Tutte le decisioni del Gruppo di revisione devono restare anonime. Se, nonostante gli sforzi compiuti in buona fede, il Gruppo di revisione non riesce a trovare un accordo, la questione dovrà essere sottoposta ai rappresentanti di ENEL e dell'Appaltatore espressamente nominati nel Contratto, che si incontreranno in tempi brevi e negozieranno in buona fede per risolvere la questione.
Processo decisionale. 1. L’OMC si attiene alla prassi delle decisioni adottate all’unanimità in vigore nel quadro del GATT 19475 6. Xxxxx disposizioni diverse, qualora risulti impossibile adottare una decisione all’unanimità, la decisione relativa alla questione in discus- sione viene posta ai voti. Nelle riunioni della Conferenza dei Ministri e del Consiglio generale, ogni Membro dell’OMC ha un voto. Qualora le Comunità europee eserci- tino il loro diritto di voto, esse hanno un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri7 Membri dell’OMC. Le decisioni della Conferenza dei Ministri e del Consi- glio generale sono prese in base alla maggioranza dei voti espressi, salvo diverse disposizioni del presente Accordo o dell’Accordo commerciale multilaterale in questione8.
Processo decisionale. Come già specificato nel paragrafo 4.2 l’AdP Fiera comprendeva la realizzazione di un parcheggio di interscambio situato in area Triulza, in adiacenza alla linea ferroviaria, avente capacità di circa 2.000 posti auto, situata all’interno dell’area assoggettata all’AdP Fiera e successivamente inclusa nel perimetro dell’AdP Expo. Tale parcheggio è stato realizzato in comune di Rho, nell’area sede della vasca di laminazione, con un numero di p.a. effettivi di ca. 600 unità. Per dare attuazione alle previsioni dell’Atto Integrativo si è resa necessaria una verifica di fattibilità tecnica ed economica della nuova ipotesi progettuale di parcheggio di interscambio, comprensiva delle valutazioni inerenti il dimensionamento. A tal proposito, il Comune di Milano ha redatto nel 2013, con il supporto della società AMAT, uno studio sull'accessibilità e il sistema dei parcheggi del Polo fieristico riguardante la revisione del dimensionamento del parcheggio di interscambio stazione Rho-Fiera. Nell’ambito di tale studio sono state svolte preliminarmente indagini e rilievi sul campo riguardanti la determinazione della matrice origine-destinazione riferita agli utenti dell'esistente parcheggio presso la stazione di Rho-Fiera, tramite interviste e/o questionari, e la rilevazione della percentuale di occupazione del parcheggio nell'arco della giornata/settimana tipo, assumendo quali variabili anche il prezzo della sosta e la durata del tragitto. Tali approfondimenti, relativi anche alle valutazioni connesse ad altri fattori di riequilibrio della domanda (la metropolitana M5 che entro il 2015 arriverà fino a San Siro; gli effetti dello sviluppo del servizio ferroviario suburbano; gli sviluppi urbanistici previsti anche nel Post Expo in termini di miglioramento dell’accessibilità dell’area), hanno portato a una stima di 1.400 - 1.500 posti auto complessivi, ridimensionando la stima iniziale di 2.000 p.a. Dal punto di vista decisionale, nell’ambito dei lavori della Segreteria Tecnica è stata valutata positivamente la proposta, successivamente condivisa e recepita dal Comitato dell’AdP in data 13/6/2012, di confermare la localizzazione in corrispondenza della sopracitata area vasca volano (definita Area 1) per 400 p.a. in quanto prossima alla stazione ferroviaria Milano -Torino e all’accesso della linea metropolitana M1. Considerati i vincoli indotti dalla presenza della vasca, che non consentono di garantire la dotazione necessaria di 1.400 – 1.500 p.a., si è reso necessario sud...
Processo decisionale. I Parcheggi “remoti” al servizio del Polo Fieristico non costituiscono un fattore di interferenza in senso stretto, ma una previsione urbanistica incompatibile con il progetto del Sito Expo e da coerenziare con la disciplina urbanistica della fase Post- Expo. Il Comune di Milano, con il supporto di ATM, ha preso in esame e ha approfondito l’ipotesi localizzativa lungo l’asta di via Novara a Milano, dove sono disponibili alcune aree a parcheggio, ossia gli ex Parcheggi di Italia ‘90 (uno poco distante dallo svincolo della Tangenziale Ovest denominato “Dazio”; uno lungo xxx Xxx Xxxxxxxxx, utilizzato come Centro Veicoli Rimossi del Comune di Milano; alcune aree lungo via Caldera), con una disponibilità complessiva di circa 2.500-3.000 posti auto. Per quanto riguarda le ipotesi di localizzazione, a seguito dell’attività svolta dalla Segreteria Tecnica e dal Gruppo Operativo Accessibilità e sistema dei Parcheggi del Polo Fieristico, è stata confermata in via definitiva la soluzione di via Novara-Dazio per la collocazione dei parcheggi remoti del Polo Esterno di Fondazione Fiera. La soluzione ha comportato la necessità di sgombero e ricollocamento del campo nomadi. Il sito è stato inoltre già in parte utilizzato in via sperimentale con successo in occasione della manifestazione fieristica “Artigiano in Fiera 2012” e Salone del Mobile 2013, con l’attivazione di circa 1.000 dei 1.500 p.a. potenzialmente disponibili. In esito agli approfondimenti tecnici sviluppati nello “Studio di Mobilità ed Analisi del Sistema di Sosta” realizzato da Systematica, è stato possibile rideterminare il fabbisogno attuale dei parcheggi remoti, rispetto ai 4.000 posti auto previsti originariamente, riducendolo a 2.500 p.a. Secondo lo studio, infatti, la complessiva dotazione di sosta (sistemi di sosta di prossimità e remota) che era prevista di 14.000 p.a. risulta essere diminuita, in linea con la domanda di sosta attesa. Sempre secondo lo Studio, la problematica relativa a un'efficace gestione del traffico fieristico durante gli eventi di maggior affluenza porta alla necessità di una dotazione aggiuntiva rispetto all'offerta di sosta di prossimità (10.000 p.a. circa) pari a circa il 25% del valore complessivo, dotazione che ha portato la capacità complessiva (sistema di sosta di prossimità e remota) a circa 12.500 posti auto, identificato come valore target per lo scenario a lungo termine. Si è osservato inoltre che in base all’esperienza fin qui maturata i parcheggi remoti sono utili...
Processo decisionale. Tutte le decisioni degli Stati parte della Convenzione o dei loro rappresentanti ai sensi del presente Protocollo saranno adottate per consensus.
Processo decisionale. Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve:
Processo decisionale. La fase di ampliamento della rete distributiva fisica che ha caratterizzato le banche italiane nel periodo 1980-1990 è stata accompagnata da una reingegnerizzazione dei processi bancari, favorita anche dalle nuove tecnologie informatiche. Accanto al decentramento operativo si è verificato un crescente decentramento decisionale, che ha visto la valorizzazione della figura del Titolare di Filiale/Agenzia e la creazione - in talune realtà - di una gerarchia tra filiali. Ad alcune di esse (filiali capozona) sono stati, infatti, affidati la funzione di coordinamento e il ruolo di livello decisionale intermedio tra la Direzione generale e i punti operativi localizzati nella medesima area territoriale (variamente determinata). Sono evidenti gli obiettivi perseguiti in termini di riduzione dei tempi di risposta agli utenti e di più efficace utilizzo delle conoscenze acquisibili a livello locale sulle esigenze e sulle caratteristiche della clientela, oltre che di motivazione/responsabilizzazione del personale. E’ altrettanto chiaro l’impegno che la scelta organizzativa del decentramento decisionale ha comportato, in termini sia di creazione dei presidi di coordinamento e controllo - necessari per garantire il rispetto di indirizzi unitari - sia di innalzamento delle capacità professionali della compagine. L’utilizzo dei canali innovativi ha indubbiamente introdotto un elemento di discontinuità in questo contesto. In proposito, molti studiosi ritengono che l’adozione del modello di banca virtuale segni il passaggio da strutture organizzative burocratiche di tipo piramidale, piuttosto rigide, a strutture, definite snelle o piatte (flat organization), di notevole flessibilità (42). Il gruppo di lavoro ha cercato di sottoporre a verifica tale affermazione. Le esperienze maturate dalle banche rappresentate fanno emergere situazioni diversificate. Il ridisegno delle strutture organizzative, realizzato per consentire l’integrazione tra la rete fisica di distribuzione e quella virtuale e rendere la complessiva rete coerente con le strategie aziendali di sviluppo e di posizionamento, ha determinato, in talune realtà, una riduzione dei livelli gerarchici e, in altre, una profonda modificazione nei ruoli e nelle competenze. Fra le opzioni organizzative adottate risulta predominante il modello della divisionalizzazione per tipo di clientela, esteso sia alla Direzione generale sia alla rete distributiva. Sul territorio, pertanto, sono state collocate figure responsabili, dal pu...
Processo decisionale. Allo scopo di garantire chiarezza, trasparenza ed efficacia alla definizione e gestione delle politiche di remunerazione del Gruppo CRBZ, l’intero processo è stato regolamentato e sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. Di seguito sono descritti i principali attori del processo: • l’Assemblea dei Soci; • il Consiglio di Amministrazione; • l’Amministratore Delegato / Direttore Generale • la Funzione Pianificazione Strategica; • la Funzione Risorse Umane; • Risk Management, Compliance e Internal Audit, quali funzioni aziendali di controllo.
Processo decisionale. 1. Il Consiglio dei rappresentanti adotta le sue decisioni per consenso. Una proposta sottoposta a esame nel corso di una seduta del Consiglio dei rappresentanti è consi- derata adottata per consenso se, durante la seduta, nessun membro dell’ACICI vi si oppone formalmente. La presente disposizione s’applica parimenti, mutatis mutandis, alle decisioni del Consiglio d’amministrazione.

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  • Processo decisionale automatizzato Nell’ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

  • Decisioni Le decisioni relative a materie di competenza delle R.S.U. sono assunte dalle stesse in base ai criteri previsti da intese definite dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo.

  • Requisiti di idoneità professionale Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

  • Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per l’acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante saranno computate presso il nuovo datore, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione professionalizzante, l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.

  • Formazione professionale Le parti riconoscono decisivo l'apporto delle donne e uomini quadri all'adeguamento delle aziende alle trasformazioni che stanno intervenendo nel settore. Le aziende si impegnano, pertanto, a favorire la partecipazione dei quadri a corsi di formazione e/o aggiornamento finalizzato a valorizzare la loro capacità professionale nell'ambito delle esigenze aziendali di gestione e di sviluppo.

  • Motivi della decisione La s.p.a. Fina Immobiliare ha rinunciato al ricorso, nei riguardi di Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxx, i quali hanno accettato. Limitatamente al rapporto tra tali parti, pertanto, deve essere dichiarata l'estinzione del processo e nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di Cassazione. Con l'unico motivo addotto a sostegno del ricorso, la società Fina Immobiliare rivolge alla sentenza impugnata due distinte censure, lamentando che erroneamente, ingiustificatamente e contraddittoriamente la Corte di appello ha ritenuto: che il preteso contratto, posto dagli originari attori a fondamento delle loro domande, fosse realmente tale, mentre il realtà si trattava di una semplice minuta priva di valore vincolante; che alle altre parti non fosse addebitabile alcun inadempimento, pur se avevano mancato di rinunciare, come si erano impegnate, al ricorso da loro presentato al Tribunale amministrativo regionale della Campania, per ottenere l'annullamento della concessione edilizia in base alla quale era in corso di realizzazione il complesso turistico e sportivo in questione. Nessuna di queste doglianze può essere accolta. Relativamente alla prima, va rilevato che il giudice a quo non ha affatto contestato, in diritto, i noti principi costantemente enunciati nella giurisprudenza di legittimità in tema di "minuta o puntuazione" (v., oltre al più remoto precedente richiamato sia nel ricorso sia nella sentenza impugnata, da ultimo, Xxxx. 16 luglio 2002 n. 10276, 13 maggio 1998 n. 4815, 22 agosto 1997 n. 7857), principi che la società Fina Immobiliare gli addebita di aver ignorato. Invece, proprio facendone applicazione, è pervenuto alla conclusione, in fatto, che con la scrittura del maggio 1986 le parti avevano inteso concludere una transazione con effetto immediato, non in funzione meramente preparatoria di un futuro negozio, bensì con volontà attuale di accordo contrattuale. Si verte, dunque, nel campo di valutazioni prettamente di merito, insindacabili in questa sede se non sotto il profilo dell'omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Ma da questi vizi la sentenza impugnata è del tutto immune, poichè la Corte di appello ha dato conto adeguatamente delle ragioni della decisione sul punto, osservando che "nel caso in esame, non ricorrevano particolari ragioni di rilevanza principale o di dettaglio che esulassero dall'essenzialità ormai raggiunta la quale risiede nel fatto che le parti interessate, come si legge nella scrittura, intesero definire nella sua interezza la vertenza amministrativa, l'una costituendo vincoli reali a favore dell'altra e assumendo gli ulteriori patti in narrativa, l'altra rinunciando a far valere le proprie ragioni", sicchè "la reciprocità delle concessioni è, quindi, manifesta e non da adito a dubbi nel riconoscere perfezionatosi non già un impegno 'in itinerè, attraverso una semplice bozza, sebbene un vero e proprio regolamento definitivo per iscritto". A tali argomentazioni, esaurienti e logicamente coerenti, la ricorrente ha opposto che invece "erano diversi i punti ancora non definiti, ovvero non perfettamente definiti", ma questa affermazione, tanto perentoria quanto generica, non può certamente giustificare una pronuncia di Cassazione della sentenza impugnata. Nè si può tenere conto delle diffuse deduzioni svolte nella memoria della società Fina Immobiliare, circa le carenze della scrittura in questione, che dimostrerebbero il suo carattere di semplice "minuta": si tratta, infatti, di precisazioni tardive, contenute in un atto con il quale non è consentito non solo formulare nuovi motivi di ricorso, ma neppure specificare, integrare o ampliare quelli originariamente proposti (v., per tutte, Cass. 7 luglio 2003 n. 10683). Una volta stabilita l'"esistenza giuridica del contratto, che...deve ritenersi venuto in essere", ineccepibilmente la Corte di appello ha poi escluso che il contrario risultasse dal comportamento successivo delle parti, da cui secondo la società Fina Immobiliare doveva desumersi che esse avevano inteso dare luogo a una mera "puntuazione". Si resta nell'ambito di un apprezzamento eminentemente di merito e congruamente motivato, che invano la ricorrente pretende di censurare in sede di legittimità, insistendo nel sostenere che la mancata formale rinuncia al ricorso amministrativo, da parte dei Minozzi, Xxxxxx ed Xxxxxx, dimostrava che una vera e propria transazione non era stata conclusa. Infine, è palesemente ininfluente - sicchè non occorreva che il giudice di appello la prendesse in particolare considerazione - la circostanza che il documento non fosse stato firmato da tutti coloro che avevano adito il Tribunale amministrativo regionale: la stessa società Fina Immobiliare aveva riconosciuto in quella sede - e ha ribadito in questa - che i sottoscrittori avevano "la rituale veste di mandatari degli assenti", nè si può aderire, perchè contrasta con il disposto dell'art. 1392 cod. civ., alla tesi secondo cui "la qualità di mandatario non può che derivare dal conferimento di idonea procura generale o speciale ricevuta da Notaio".

  • REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE Al fine di garantire che gli operatori economici possiedano l'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, anche in ossequio al principio di buon andamento e di efficienza della pubblica amministrazione, vengono richiesti i seguenti requisiti il cui possesso dovrà essere autocertificato da ciascun concorrente: Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara forniture analoghe di importo complessivo minimo pari a € 100.000,00. In caso di appalti pluriennali iniziati prima o durante il triennio di riferimento e/o conclusi prima o durante il triennio di riferimento potrà essere considerata ai fini della qualificazione la sola quota parte fatturata in detto triennio. La comprova del requisito, è fornita, in caso di aggiudicazione, secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice: - in caso di appalti prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. - in caso di appalti prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.

  • SEGRETO PROFESSIONALE L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall’esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

  • CARATTERISTICHE DELLA FIGURA PROFESSIONALE: COMPETENZE PROFESSIONALI SPECIALISTICHE Le conoscenze e le capacità tecniche che caratterizzano questa figura professionale sono le seguenti: - conoscenza ed applicazione delle varie tecniche di lavoro; - disciplina degli orari di lavoro e dei turni di servizio; - conoscenza ed utilizzo della modulistica aziendale relativa al servizio; - conoscenza delle norme sulla sicurezza a bordo dei mezzi navali comprese le norme su l'antincendio e le tecniche di primo soccorso; - conoscenza ed applicazione delle tecnologie di vendita e di controllo sui titoli di viaggio (i-mob); - conseguimento del patentino di Agente Accertatore; - conoscenza dell'ambiente lagunare e delle linee di navigazione interna; - conoscenza delle tecniche di mobilitazione delle persone diversamente abili a bordo dei mezzi in servizio pubblico di linea; - saper esercitare tecniche di mediazione e di gestione del conflitto con la clientela; - conoscere e saper applicare tecniche di comunicazione; - conoscenza dei luoghi di interesse turistico (monumenti e varie) in ambito lagunare; - conoscenza base della lingua inglese orientata a fornire le informazione relative al servizio. PROFILO FORMATIVO OPERATORE FTA Il contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi sarà volto al conseguimento del profilo professionale di Operatore FTA, area professionale 3^, area operativa esercizio funicolari terrestri ed aeree, di cui all'accordo nazionale 4 aprile 2001, in applicazione dell'accordo nazionale del 27.11.2000. Profilo professionale di assunzione: Operatore FTA.

  • Requisiti soggettivi Sono assicurabili le persone fisiche che: