Rischio reputazionale Clausole campione

Rischio reputazionale. Il rischio reputazionale è definito come il rischio derivante da un effetto economico negativo sugli utili causato da reazioni indesiderate da parte di gruppi di interesse (stakeholder) in conseguenza della loro mutata percezione di HVB. Tale mutata percezione può essere determinata da un rischio primario come il rischio di credito, il rischio di mercato, il rischio operativo, il rischio di liquidità, il rischio d'impresa, il rischio strategico o altri rischi primari. Tra i principali gruppi di interesse figurano clienti, dipendenti, autorità regolamentari, agenzie di rating e creditori, Il verificarsi di un rischio reputazione potrebbe avere conseguenze anche in termini di rischio commerciale o rischio di liquidità.
Rischio reputazionale. Il rischio reputazionale è il rischio che un evento, interno o esterno, influisca negativamente sulle percezioni degli stakeholder della Compagnia o quando vi sia un gap tra le aspettative degli stakeholder e i comportamenti, gli atteggiamenti, i valori, le azioni o le eventuali inadempienze della Compagnia. Il Gruppo AXA ha definito un modello globale con un duplice approccio per proteggere e monitorare in modo reattivo, gestire e mitigare problemi di reputazione da un lato e dall’altro per minimizzare la diminuzione di valore e creare e mantenere equità del brand e fiducia tra i soggetti interessati. Il Gruppo ha infatti creato un Global Reputation Network, il cui scopo è quello di implementare localmente un modello di gestione dei rischi reputazionali. Gli obiettivi dell'approccio di gestione di tali rischi sono in linea con l'approccio complessivo del Gruppo per la gestione dei rischi aziendali che ha lo scopo di sviluppare una cultura del rischio reputazionale in tutta l'impresa. Tre obiettivi principali guidano l’approccio alla gestione del rischio reputazionale: - gestire in modo proattivo i rischi reputazionali, evitare o minimizzare problematiche che possano impattare la reputazione del Gruppo AXA e creare fiducia tra tutti gli stakeholder; - definire la responsabilità per i rischi reputazionali all’interno dell’organizzazione (Marketing, HR, Finanza / Investor Relations, etc.) a livello locale e di gruppo; - implementare un quadro comune di gestione dei rischi reputazionali in tutta l'organizzazione.
Rischio reputazionale. I.10 Rischi connessi alle strategie di espansione dell’Emittente
Rischio reputazionale. L’Emittente svolge l’attività di intermediazione creditizia in conformità ai principi ispiratori della Finanza Etica e in coerenza con i valori dell’economia sociale e civile, volti al perseguimento di uno sviluppo economico e sociale equo e rispettoso dei diritti umani, fondato sulla ricerca dell’interesse comune e dell’inclusione dei più deboli, sulla protezione e rigenerazione dei beni comuni e sull’equilibrio ambientale. La reputazione dell’Emittente come soggetto operante nel rispetto dei suddetti principi è un fattore chiave per l’Emittente con riferimento ai rapporti con i soci, i clienti, i partner commerciali. Pertanto, qualsiasi atto o fatto posto in essere o relativo all’Emittente e/o a Etica Sgr ovvero ad altre società con cui l’Emittente ha sviluppato strette relazioni commerciali che leda la reputazione dell’Emittente in quanto non coerente con i suesposti principi potrebbe avere effetti negativi anche significativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente. Per maggiori informazioni si veda la Sezione I, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.3.
Rischio reputazionale. Il rischio Reputazionale rappresenta il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell’immagine della Società da parte di clienti, controparti, azionisti, investitori o Organo di Vigilanza. La percezione negativa dell’immagine della Società può anche essere indotta dalla diffusione di notizie negative, siano esse vere o false, concernenti le relazioni con altri soggetti o al suo coinvolgimento involontario, come strumento o vittima, in attività illecite compiute dai propri clienti. È necessario, pertanto, garantire adeguati presidi di mitigazione esercitando una vigilanza costante. Il rischio Reputazionale, data la sua natura, non risulta facilmente quantificabile e per tale ragione il governo dello stesso viene, quindi, assoggettato a un processo di valutazione qualitativa, necessaria al fine di indirizzare le azioni gestionali e le eventuali azioni di mitigazione. I rischi Reputazionali possono derivare:  dallo svolgimento delle attività aziendali, dalla mancata osservanza delle disposizioni normative, dai rischilegali (rischi operativi);  dalle modalità di definizione e implementazione delle strategie aziendali (rischi strategici) e dall’instaurazionedi rapporti di natura commerciale con controparti soggette a rischio reputazionale (rischi commerciali).
Rischio reputazionale. Il Gruppo, in coerenza con la normativa di riferimento, definisce il rischio reputazionale come il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale – con possibili impatti negativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Banca e/o del Gruppo – derivante da una percezione negativa dell’immagine della Banca da parte di clienti, dipendenti, controparti, azionisti della Banca, investitori o Autorità di Vigilanza. Al 30 giugno 2020, sulla base del framework di gestione del rischio reputazionale adottato dall’Emittente, sono stati identificati 110 eventi con potenziale rischio reputazionale, di cui la maggior parte è stata valutata con rischio potenziale basso. Il verificarsi degli eventi oggetto di tale rischio, considerato dall’Emittente di bassa probabilità di accadimento, potrebbe avere effetti negativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Emittente e del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede e della propria struttura di governance, l’Emittente stima che il rischio di cui al presente Paragrafo sia di bassa rilevanza. Il Gruppo, con riferimento al rischio reputazionale, considera il pieno rispetto delle norme che regolano i propri mercati di riferimento e la correttezza, formale e sostanziale, nell’operatività nei confronti di tutti i propri stakeholder come principi fondamentali nello svolgimento della propria attività; ogni deviazione da tali principi è ritenuta inaccettabile ed il risk appetite nei confronti di tale rischio risulta nullo. Sebbene alla Data del Documento di Registrazione non si ravvisino criticità in ordine al profilo di rischio reputazionale dell’Emittente, il Gruppo ritiene fisiologica la possibilità che occorrano eventi (a titolo esemplificativo, con riferimento alla gestione delle relazioni con i dipendenti o i clienti, ovvero agli impatti sociali e ambientali derivanti della propria operatività) che, per visibilità e percezione da parte dei diversi portatori di interessi (c.d. stakeholders), siano suscettibili di avere conseguenze negative sulla reputazione della Banca, né si può escludere che l’eventuale percezione negativa del Gruppo causi una perdita di clientela, con possibili impatti negativi sui ricavi, ovvero un incremento delle vendite del titolo con possibile impatto negativo sulla performance del titolo azionario dell’Emittente. Per informazioni in merito al rischio reputazionale si rinvia alle pp. 82 e 422 del Bilancio Consolidato 2019 e alla pag. 86 della Rel...
Rischio reputazionale. L’Emittente svolge l’attività di intermediazione creditizia in conformità ai principi ispiratori della Finanza Etica e in coerenza con i valori dell’economia sociale e civile, volti al perseguimento di uno sviluppo economico e sociale equo e rispettoso dei diritti umani, fondato sulla ricerca dell’interesse comune e dell’inclusione dei più deboli, sulla protezione e rigenerazione dei beni comuni e sull’equilibrio ambientale. La reputazione dell’Emittente come soggetto operante nel rispetto dei suddetti principi è un fattore chiave per l’Emittente con riferimento ai rapporti con i soci, i clienti, i partner commerciali. Pertanto, qualsiasi atto o fatto posto in essere o relativo all’Emittente e/o a Etica Sgr ovvero ad altre società con cui l’Emittente ha sviluppato strette relazioni commerciali che leda la reputazione dell’Emittente in quanto non coerente con i suesposti principi potrebbe avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente.

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  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: