Oneri economici Clausole campione

Oneri economici. 1. La partecipazione al TDH di cui al presente Accordo è su base volontaria e non genera alcuna remunerazione diretta per le Parti coinvolte. Non sono previsti oneri economici a carico delle Parti né sono previsti corrispettivi e/o rimborsi spese a favore di una delle Parti ed a carico dell’altra, in ragione della finalità di cooperazione tra le Parti stesse oggetto del presente Accordo.
Oneri economici. 1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli oneri economici, citati nell’art. 2 e da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all’art. 4, che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, pre- via verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Oneri economici. Faranno carico all’Aggiudicatario, intendendosi integralmente ricompresi nei corrispettivi di cui al precedente articolo 9, tutti gli oneri economici e le spese (anche di trasferta), necessari all’adempimento delle attività oggetto del contratto, secondo gli obblighi posti dall’art.7.
Oneri economici. 1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ri- storo delle spese sostenute per le attività oggetto del presente accor- do, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all’art. 1 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Oneri economici. 6.1. La presente Convenzione quadro non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici saranno determinati nei singoli Accordi attuativi e/o contratti di ricerca di cui al precedente art. 5, che individueranno la/e Parti e, se del caso, anche la/e relativa/e struttura/e organizzativa/e alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Oneri economici. 1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per i servizi resi nell’ambito della presente Convenzione, saranno determinati nelle singole Convenzioni Operative di cui all’Art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Oneri economici. 1. Le attività di cui al presente Accordo sono realizzate nell’ambito delle rispettive attività istituzionali e in un quadro di cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni. Pertanto non sono previsti corrispettivi né altre forme di remunerazione da una parte verso l’altra.
Oneri economici. 1. L’attività di cui al presente accordo è svolta gratuitamente e non comporta nessun onere finanziario per le Parti sottoscrittrici.
Oneri economici. Per i servizi di cui all’art. 2, l’Aderente verserà un importo pari allo
Oneri economici. Per le attività di cui al presente accordo che verranno svolte a cura del Ministero si farà riferimento, per quanto applicabile, all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e alla Disciplina regionale per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previsti dal sopra richiamato articolo approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/51 del 22.02.2019 ed all’art. 33 della L.R. n. 8/2018. In particolare si richiamano gli artt. 2, comma 3 e 5, comma 2 della succitata disciplina che prevedono che la stessa possa trovare applicazione anche ai dipendenti di altre stazioni appaltanti e che i compensi incentivanti di questi ultimi verranno trasferiti dalla Regione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale.Per i materiali di consumi necessari per gli interventi di restauro a cura del Ministero, verranno forniti dalla Regione a seguito di indicazioni, specifiche, stime e quantità, fornite dal Ministero e la loro copertura finanziaria graverà sui quadri economici degli interventi interessati.