FATTO e DIRITTO Clausole campione

FATTO e DIRITTO. 1.E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 4 agosto 2011 n. 6990, resa in forma semplificata, che ha respinto il ricorso della odierna appellante avverso gli esiti della procedura negoziata di cottimo fiduciario espletata dalla Federazione Italiana Pallacanestro per l’affidamento dei servizi di agenzia di viaggio per il periodo 1° giugno 2011 - 31 maggio 2013. L’appellante, seconda graduata a parità di punteggio con la società Xxxxxxx Wagonlit Italia S.r.l., torna a reiterare in questo grado le censure già inutilmente fatte valere dinanzi al giudice di primo grado, lamentando la erroneità della gravata sentenza nella parte in cui dette censure ha disatteso; conclude per l’accoglimento, con l’appello, del ricorso di primo grado, e per l’annullamento degli atti in quella sede gravati, in riforma integrale della impugnata sentenza. 0.Xx è costituita in giudizio la intimata Federazione nonché la controinteressata aggiudicataria per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione. All’udienza del 6 dicembre 2001 la causa è stata trattenuta per la sentenza. 3.Con il primo motivo l’appellante torna a prospettare la tesi dell’anomalia dell’offerta della aggiudicataria Viaggi del Perigeo, ove intesa nel senso che lo sconto del 30% offerto dalla concorrente in relazione ai servizi di prenotazione alberghiera e di nolo delle autovetture andasse riferito alla voce delle commissioni a suo favore e non invece – come era da presumere - sul prezzo alla stessa praticato dai fornitori dei distinti servizi. Lamenta che sul punto sia mancata la necessaria chiarezza e si duole che l’Amministrazione appaltante non abbia preliminarmente acclarato tale decisiva questione prima di assegnare i punteggi alle offerte in gara e che altrettanto non abbia fatto il giudice di prime cure disattendendo senza congrua motivazione il motivo di doglianza sul punto articolato. La censura non merita condivisione. Dalla documentazione acquisita agli atti si evince in modo inequivoco che la percentuale di sconto offerta dall’aggiudicataria riguardasse effettivamente la sua commissione, e non configura quindi un risparmio sul prezzo. E’ stata d’altra parte la stessa stazione appaltante a chiarire che la dicitura “ ristorno di commissione” utilizzata all’All. 4 lett. A della lex specialis dovesse intendersi riferita allo sconto sul premio di commissione e non sul prezzo contrattuale dei servizi offerti, sicchè non potevano sorgere dubbi di sorta in ordine alla corr...
FATTO e DIRITTO. Con ricorso in data 9 gennaio 2012 [Factor] richiedeva al Tribunale di Milano l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della [Alfa] per Euro 84.127,62, oltre interessi e spese in relazione alle anticipazione effettuate a [Alfa] in forza del contratto di factoring in essere tra le parti. Con decreto n. (omissis) in data 24 febbraio 2012 ingiungeva a [Alfa] di pagare a [Factor] l’importo di Euro 84.127,62, oltre interessi, al tasso Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread dell’1,50% con capitalizzazione trimestrale maturati dal primo ottobre 2011 al saldo e le spese della procedura d’ingiunzione. Con atto di citazione notificato il 17 luglio 2012 [Xxxx] proponeva opposizione deducendo: che il decreto ingiuntivo n. (omissis) era divenuto inefficace in quanto notificato oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla sua pronuncia; che il ricorso per decreto ingiuntivo n. (omissis) era stato chiesto nei confronti della[Alfa], presso la sua sede di (omissis), quando invece aveva la propria sede legale a (omissis), con contestuale sua inefficacia; che il decreto era inesistente in assenza di delega da parte del legale rappresentante di [Factor], ed anche in quanto quest’ultima non aveva prodotto copia della delibera del Consiglio di Amministrazione con cui venivano conferiti i relativi poteri a (omissis); che l’estratto autentico notarile prodotto da [Factor] per ottenere l’emissione dell’ingiunzione di pagamento non era idoneo a provare il credito azionato in via monitoria; che [Factor] aveva modificato unilateralmente nel corso del rapporto lo spread relativo agli interessi da corrispondere sulle anticipazioni effettuate. Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata l’inefficacia del decreto ingiuntivo n. (omissis) e la revoca del medesimo. Si costituiva nel giudizio [Factor] deducendo la tardività della notifica dell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo e la conseguente inammissibilità ed improcedibilità dell’opposizione; l’infondatezza di tutte le eccezioni svolte dall’opponente. Chiedeva quindi che venisse dichiarata l’inammissibilità e l’improcedibilità dell’opposizione stante la tardività della notifica dell’ opposizione, previa revoca del decreto ingiuntivo (omissis), stante la tardività della sua notifica, la pronuncia dell’ordinanza prevista dall’art. 186 ter c.p.c., dichiarandola immediatamente esecutiva per € 84.127,62, e, in ogni caso, la condanna di [Alfa] al pagamento in favore di [Factor] della suddetta somma oltre gl’interessi al ...
FATTO e DIRITTO. Premesso, in fatto, che: - il Comune di Cattolica (in prosieguo il Comune) ha promosso dinanzi al Tribunale di Bologna una causa volta a far dichiarare nulli, o altrimenti a far annullare, alcuni contratti per operazioni su strumenti finanziari stipulati negli anni 2003 e 2004 con la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. (in prosieguo BNL) ed ha quindi impugnato dinanzi alla Corte d’appello di Bologna la sentenza di primo grado ad esso sfavorevole: - nella pendenza del conseguente giudizio d’appello, il medesimo Comune, nel dicembre del 2010, ha proceduto in autotutela a dichiarare nulle la deliberazione di giunta e le determinazioni dirigenziali in forza delle quali i contratti di cui si è detto erano stati stipulati; - la BNL ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per l’Xxxxxx Xxxxxxx contestando la legittimità delle deliberazioni comunali da ultimo menzionate e, con motivi aggiunti, ha contestato altresì la legittimità di una successiva nota con la quale il Comune, richiamata la precedente declaratoria di nullità dei provvedimenti sopra indicati, aveva ulteriormente sottolineato le conseguenze di tale nullità sull’efficacia dei contratti per operazioni su strumenti finanziari a suo tempo stipulati con la banca; - la medesima BNL ha quindi proposto istanza per regolamento di giurisdizione, assumendo che la cognizione della controversia in corso dinanzi al tribunale amministrativo, avente sostanzialmente il medesimo oggetto di quella già pendente davanti alla Corte d’appello di Bologna, rientrerebbe nella competenza giurisdizionale del giudice ordinario; - il Comune ha resistito con controricorso; - il Procuratore generale ha concluso per la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario; - le parti hanno depositato memorie. Considerato, in diritto, che: - le contrapposte difese delle parti, ritenendo che ciò abbia influenza sulla questione di giurisdizione rimessa all’esame di questa corte, dibattono anzitutto il tema della possibilità stessa dell’amministrazione di accertare e dichiarare in xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx amministrativi da essa in precedenza posti in essere: possibilità che la banca ricorrente è propensa ad escludere, sul rilievo che un siffatto potere è contemplato dalla legge solo in vista dell’annullamento di atti illegittimi e non sarebbe, perciò, estensibile all’ipotesi della nullità, che ha presupposti e conseguenze diverse, laddove al contrario il comune resistente reputa che la maggior gravità di ques...
FATTO e DIRITTO. La Provincia di Udine con nota del 4 luglio 2008 comunicò al Comune di Pavia di Udine che presso l’area, con annesso capannone industriale, sita in Xxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx in locazione dai signori (omissis) alla società Marconi di G. G. & C. s.a.s., era stato depositato in modo incontrollato un rilevante volume di rifiuti, non protetti da copertura e tenuti in loco senza che fosse stato realizzato alcun sistema di captazione e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento. La Provincia invitò quindi il Sindaco di Pavia di Udine agli adempimenti di competenza ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, ai fini dello smaltimento di tali rifiuti tramite ditte autorizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi. In ottemperanza all’invito il Sindaco emise in data 14 agosto 2008 l’ordinanza n. 33/2008 per la rimozione, l’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi: più specificamente, “al fine di rimuovere la situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente” veniva ordinato al sig. Xxxxxxxxx X., quale socio accomandatario e legale rappresentante della s.a.s. Marconi di G. G. & C. (di seguito, la MARCONI), nonché ai signori (omissis), nella loro qualità di comproprietari pro indiviso dell’area in locazione alla società, di rimuovere e smaltire i rifiuti in siti idonei nel termine perentorio di 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza (effettuata il 18 agosto 2008). Successivamente la MARCONI, con fax trasmesso al Comune il 15 novembre 2008, in relazione a talune difficoltà a procedere alle operazioni prescrittele presentò una richiesta di proroga del termine assegnato dall’ordinanza. La scadenza prescritta venne perciò prorogata con la successiva ordinanza sindacale n. 63 del 10 dicembre 2008 di 60 giorni, vale a dire fino al 15 gennaio 2009. Le due ordinanze nn. 33 e 63/2008 non furono impugnate. In data 19 dicembre 2008 pervenne però al Comune una comunicazione a firma del dott. Xxxxxx X. segnalante che la società ed il suo socio accomandatario erano stati dichiarati falliti con sentenza emessa dal Tribunale di Udine due giorni prima, provvedimento che lo aveva nominato curatore. Il successivo 10 marzo 2009 il legale dei proprietari dell’immobile informò il Comune che i suoi clienti, essendo ancora in corso il contratto di locazione con la curatela, non avevano la disponibilità materiale dell’area e perciò la possibilità di intervenire per ottemperare all’impartito ordine...
FATTO e DIRITTO. 1.- La Provincia di Roma nell’anno 2010 indiceva una procedura concorsuale per l’affidamento del “servizio di verifica degli impianti termici nei comuni della provincia con popolazione fino a 40.000 abitanti e iscrizione di un numero verde”. Partecipavano alla gara il Consorzio Thermoverifiche, l’a.t.i. costituenda tra Itagas Ambiente - PromoEco Sme – SEA, l’a.t.i. Lupi – SMAT e la Multiservice s.p.a., alla quale veniva aggiudicato il servizio con determina dirigenziale n. 5207 del 15 luglio 2010.
FATTO e DIRITTO. 1. Il Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG) con due separati ricorsi davanti al Tribunale amministrativo regionale (Tar) Lazio - Roma ha impugnato: - la delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (d’ora innanzi AGCM o Autorità) adottata nell’adunanza del 22 dicembre 2009, con la quale sono stati rigettati gli impegni presentati dal Consiglio nazionale dei geologi nell’ambito del procedimento, avviato in data 14 maggio 2009, volto all’accertamento di eventuali violazioni dell’art. 101 del Trattato sul funzio- namento dell’Unione europea per effetto delle norme contenute nel codice deontologico dei geologi; - la delibera dell’AGCM adottata nell’adunanza del 23 giugno 2010, con la quale è stato ritenuto che l’Ordine nazionale dei geologi ha posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (già art. 81 del Trattato CEE), ordi- nando di assumere misure atte a porre termine all’illecito riscontrato ed irro- gando la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 14.254.
FATTO e DIRITTO. 1. Con la determinazione n. 278 del Settore Pubblica Istruzione n. 278 del 29 luglio 2014, il Comune di -OMISSIS-, odierno appellato, ha indetto una procedura aperta avente ad oggetto la gestione del servizio di mensa scolastica per il periodo dall'ottobre 2014 al giugno 2016 nella scuola dell'infanzia e secondaria di primo grado per un numero di circa 55.000 pasti annui.
FATTO e DIRITTO. 1 – Torna all’attenzione di questo Giudice territoriale – a distanza di cinque anni – una vicenda del tutto analoga a quella intorno alla quale si è qui dibattuto all’inizio del 2009 e che riguarda, ancora un volta, l’affidamento diretto (senza gara) alla controinteressata della gestione totale ed onnicomprensiva dei servizi aeroportuali inerenti lo scalo di Montichiari in provincia di Brescia.
FATTO e DIRITTO. Con atto di citazione, il sig. Mo. conveniva in giudizio il sig. Ma. al fine di ottenere una sentenza costitutiva, so- stitutiva del rogito notarile, avente ad oggetto il trasferi- mento della proprietà dell’immobile sito in Ostuni, alla
FATTO e DIRITTO. Rilevato che: