Controversie contrattuali Clausole campione

Controversie contrattuali. Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, verranno deferite esclusivamente all'Autorità giurisdizionale competente.
Controversie contrattuali. Valore in lite pari o superiore a 500 €
Controversie contrattuali. Per ogni causa, controversia o azione promossa in sede giudiziaria sarà competente il Foro di Bergamo.
Controversie contrattuali. Contratti relativi all’autoveicolo: rappresentanza per controversie derivanti da contratti di riparazione e di noleggio del veicolo utilizzato durante il viaggio. Sono escluse le controversie risultanti da contratti d’acquisto e leasing.
Controversie contrattuali. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi e dei bandi di gara, pari ad € IVA inclusa. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, comma 4, 216, comma 11, del Codice dei Contratti, 66, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, e 34, comma 35, del D.L. del 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Fornitore si obbliga a rimborsare alla SA – entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione – le spese per la pubblicazione sui quotidiani, pari ad € IVA inclusa. I predetti rimborsi andranno effettuati mediante versamento presso la Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio, con imputazione al Capo XIV – capitolo 3560/03 “Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell’Interno” del bilancio dello Stato. In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione delle prestazioni, con l’aggiunta degli interessi legali decorrenti dal giorno successivo al termine dei 60 (sessanta) giorni previsti per l’adempimento. La SA, in applicazione dell’articolo 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, è esonerata dall’obbligo della redazione del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), in quanto l’oggetto dell’appalto è configurabile come semplice attività di prestazione di carattere intellettuale. Resta comunque l’obbligo, in capo alla SA di verificare l’idoneità tecnico – professionale del Fornitore, di promuovere la cooperazione ed il coordinamento ai fini della sicurezza e di fornire ai lavoratori dettagliate informazioni circa i rischi specifici presenti nel luogo in cui sono destinati ad operare e circa le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Controversie contrattuali. Tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del presente rapporto saranno devolute in xxx xxxxxxxxx xx Xxxx xx Xxxxxxxx.
Controversie contrattuali. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.
Controversie contrattuali. Ogni eventuale controversia insorta in ordine alle norme contenute nel presente capitolato e relativa alla successiva esecuzione del contratto inerente la fornitura in oggetto, dovrà essere deferita rispettivamente al TAR Piemonte e al Giudice Civile con competenza territoriale esclusiva del foro in cui hanno sede le Aziende Sanitarie Contraenti. Le richieste, gli ordini, le intimazioni, le prescrizioni di termini ed ogni notificazione o comunicazione potranno essere fatte tanto alla persona del fornitore direttamente quanto al domicilio da esso eletto, ed avranno perciò effetto legale anche quando il fornitore o chi per esso non ne dia ricevuta. Le citazioni e gli atti giudiziali saranno notificati in conformità delle prescrizioni vigenti.
Controversie contrattuali. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra l’Aggiudicatario e la Stazione appaltante è inderogabilmente devoluta al Foro di L’Aquila. Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato speciale di gara, si fa rinvio al D.Lgs. n.50/2016 ed a tutta la normativa vigente in materia.
Controversie contrattuali. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all’applicazione o all’interpretazione del presente capitolato e del conseguente contratto è competente a decidere il Foro di Ancona.