COMUNE DI LUINO PROVINCIA DI VARESE
COMUNE DI LUINO PROVINCIA DI VARESE
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CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN PIAZZA GARIBALDI N. 5/7 A LUINO ADIBITO AD EDICOLA.
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PREMESSO che:
- il Comune di Luino è proprietario dell’immobile sito in Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 0/0 avente una superficie commerciale di 30,00 mq, individuato alla particella n. 4897 sub. 1 e sub 2 – foglio 7 del Catasto Fabbricati, Sezione Censuaria di Luino, costituito da uno spazio vendita ed un servizio igienico, come da planimetria allegata, concesso in locazione al Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx, subentrato al precedente conduttore Sig. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, con contratto che giungerà a scadenza il prossimo 30 novembre 2015, a seguito di disdetta inoltrata nei termini di legge, già adibito all’attività di rivendita di giornali, riviste e oggettistica varia,:
- la Giunta comunale con deliberazione n. 124 in data 27/10/2015 ha dato indirizzi in merito alle modalità di utilizzo dell’immobile in argomento, confermando l’attuale destinazione dell’immobile di proprietà comunale da concedere in locazione a terzi con contratto di locazione ad uso diverso da abitazione ai sensi della legge n. 392/78 e s.m.ei.;
- con determinazione del Servizio Marketing Urbano è stata approvata la bozza del contratto di locazione per una durata di anni sei rinnovabili ed un canone annuo di locazione pari ad € 3.900,00.=, da porre a base della procedura aperta (ex asta pubblica) da esperirsi ai sensi dell’art. 73, lett. C) del X.X. 00 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni;
- con determinazione a contrattare n. in data del Responsabile del Servizio Appalti sono state individuate le modalità di scelta del contraente ed approvato il bando di gara ed il relativo estratto;
- l’aggiudicatario provvisorio è stato individuato a seguito di procedura aperta (ex asta pubblica), come previsto dall’art. 73 lett. c) del X.X. 00 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Marketing Urbano n. in data / /2015 è stato approvato il verbale di gara in data / /2015, aggiudicando la locazione dell’immobile di proprietà comunale in argomento a
che ha offerto in sede di procedura aperta il migliore canone di locazione annuo iniziale di Euro ;
tutto ciò premesso
l'anno duemilaquindici il giorno del mese di
TRA
il Comune di Luino (codice fiscale 8400 0310 122 - Partita IVA 00238010128) a mezzo del Responsabile del Servizio Marketing Urbano, dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxx con i poteri di cui all’art 107, comma 3, lett. c) e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, domiciliata per il presente atto presso il Palazzo Municipale in Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, x. 0 - Xxxxx – di seguito “Locatore”,
E
Il/La signor/a , nato/a a il e residente in
( ) via , codice fiscale n. , quale legale rappresentante della , con sede legale in
, numero di iscrizione alla Camera di Commercio e numero di iscrizione al Tribunale - di seguito “Conduttore”, ------
SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue:
Art. 1) Premesse - Le premesse sono conosciute ed approvate dalle parti e formano parte integrante del presente contratto. -----------------------------------------
Art. 2) Oggetto della locazione - Il Locatore concede in locazione ad uso non abitativo al Conduttore, che accetta, l’immobile iscritto al Catasto Fabbricati, sezione urbana di Luino foglio di mappa n. 7, particella 4897, sito in xxxxxx Xxxxxxxxx x. 0/0, avente una superficie commerciale pari a circa 30,00 mq costituito da uno spazio vendita e un servizio igienico, rappresentato graficamente nell’elaborato planimetrico che si unisce a parte integrante e sostanziale sotto la lettera A).
Art. 3) Durata della Locazione - La durata del contratto è fissata in anni 6 (sei) con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di locazione, rinnovabile secondo le vigenti norme in materia. E’ escluso il rinnovo tacito.
Art. 4) Recesso del Conduttore - Il Conduttore potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento dandone avviso al Locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione, fermo comunque l'obbligo di corrispondere il canone dovuto per l'intero periodo di preavviso. Il Conduttore con il recesso rinuncia alla perdita per l’avviamento commerciale. ------
Art. 5) Destinazione d’uso dell’immobile - L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente all'attività di rivendita di giornali, riviste e oggettistica varia, con l’espresso divieto di ogni altra diversa destinazione non autorizzata dal Locatore, pena la risoluzione del contratto. Il Conduttore dichiara che l’immobile è adatto all’uso convenuto.
Art. 6) Divieto di sublocazione anche parziale. Cessione del contratto - Il Conduttore non potrà concedere in sublocazione o in comodato, od attraverso ogni altra forma di godimento tipico o atipico, l’immobile locato, in tutto o in parte, nonché dare allo stesso una qualsiasi diversa destinazione, anche parziale, rispetto a quella stabilita all’articolo precedente, pena la risoluzione di diritto del contratto. Il Conduttore potrà cedere il contratto in uno con la cessione o la locazione dell’azienda. Agli aventi causa si applicheranno le disposizioni di cui al contratto di locazione stipulato con l’originario dante causa. ------------------------------------------
Art. 7) Canone di locazione - Il canone di locazione annuale è di €
.= (diconsi euro ). Il canone verrà corrisposto in rate mensili anticipate presso la Tesoreria Comunale, entro e non oltre il quinto giorno del mese di riferimento.
Art. 8) Adeguamento ISTAT del canone di locazione - Il canone sarà aggiornato ogni anno nella misura del 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi rispetto al mese precedente quello di inizio del presente contratto.
Art. 9) Ritardati pagamenti - Il Conduttore non potrà, adducendo pretese o eccezioni di qualsivoglia genere, ritardare o sospendere il pagamento del canone o delle altre somme dovute anche per oneri accessori. Il mancato puntuale pagamento anche di una sola rata del canone o di altri oneri, d’importo pari ad una mensilità del canone, comunque motivato, costituisce in mora il Conduttore. In caso di ritardato pagamento il Conduttore è tenuto a corrispondere, in ragione del periodo di ritardo, interessi di mora in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento agli articoli 4 e 5 del Decreto Legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231, senza necessità che il Locatore proceda a costituirlo in mora.
Art. 10) Deposito cauzionale - A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto il Conduttore ha corrisposto al locatore, a titolo di deposito cauzionale la somma di euro (diconsi euro ), mediante versamento in contanti presso la Tesoreria comunale. La cauzione, alla quale il Locatore potrà attingere in caso di inadempienza del Conduttore, con l'obbligo di reintegro da parte dello stesso, verrà svincolata e restituita, unitamente agli interessi maturati, ad esito del rapporto di locazione, al momento della riconsegna dell'immobile locato, verificato il buono stato dello stesso.
Art. 11) Manutenzione – Tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessarie per garantire la funzionalità e la perfetta conservazione dell’unità immobiliare concessa in locazione, sono a carico del Conduttore, così come ogni opera connessa a fatti di forza maggiore, quali le esondazioni del Lago Maggiore od altri eventi similari. Alle riparazioni ordinarie e straordinarie il Conduttore dovrà provvedervi tempestivamente, salvo il diritto del Locatore di sostituirsi al Conduttore in caso di inadempienza di quest'ultimo, con diritto del Locatore all'integrale rimborso delle spese sostenute entro venti giorni dalla richiesta. Inoltre il Conduttore si obbliga ad assumere a proprio carico le opere di adeguamento alle normative igienico sanitarie, eventualmente richieste dalla competente Azienda Sanitaria Locale o da altre autorità ed organi per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni e nulla osta per l’esercizio dell’attività, senza richiedere al Locatore a tale titolo indennizzo alcuno. ----------------------------
Art. 12) Autorizzazioni. Al Conduttore non è concesso eseguire, senza il preventivo consenso scritto del Locatore e al di fuori delle condizioni che verranno concordate, opere o lavori di modifica, innovazione, miglioria o addizione all’immobile e sue pertinenze ad alla loro destinazione, ovvero agli impianti esistenti. Altresì, qualsiasi richiesta di autorizzazione e/o nulla osta presentata agli organi istituzionali di competenza dovrà essere preventivamente comunicata e, se del caso, autorizzata dal Locatore ai fini dell’aggiornamento del “Fascicolo del fabbricato”. Non costituiscono espressioni di consenso gli atti ampliativi o i silenzi significativi in materia urbanistico/edilizia e di commercio. Il Locatore ha la facoltà di ritenere – senza dover in alcun modo indennizzare o compensare il Conduttore, che espressamente fin d’ora a ciò rinuncia – le eventuali migliorie od addizioni comunque eseguite dal Conduttore, anche con la tolleranza del Locatore. In caso contrario, ed a semplice richiesta del Locatore, il Conduttore sarà tenuto, anche nel corso del contratto alla remissione in pristino, a tutte sue cure e spese.
Art. 13) Riorganizzazione del contesto urbano e/o costruzione nuova edicola. Qualora il locatore intenda procedere alla riorganizzazione del centro urbano e alla ristrutturazione o ricostruzione dell’edicola, il conduttore potrà esercitare la propria attività in una struttura prefabbricata collocata nel raggio massimo di 200 metri dall’attuale posizione, sostenendo, in tal caso, con oneri a proprio carico il costo del posizionamento della stessa e dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni, senza diritto all’indennizzo e/o risarcimento alcuno da parte del locatore e corrispondendo in tal caso il conduttore la sola indennità per l’occupazione di spazio pubblico (TOSAP).
Art. 14) Canone di locazione della nuova edicola. In caso di ristrutturazione e/o ricostruzione dell’edicola, il conduttore si impegna ad accettare le soluzioni progettuali proposte dal locatore e a corrispondere il nuovo canone di locazione determinato dal valore di locazione attuale proporzionato alla nuova superficie commerciale, diviso per l’attuale coefficiente di vetustà pari a 0,55, così come meglio espresso nella seguente formula: nuovo canone di locazione = attuale canone di locazione/attuale superficie commerciale/ coefficiente di vetustà 0,55 x nuova superficie commerciale.
Art. 15) Utenze. Nessun patto diverso o contrario da quanto stabilito dalla legge viene stipulato relativamente agli oneri accessori (utenze di qualsiasi natura) che saranno interamente a carico del Conduttore. --------------------------------------------
Art. 16) Accesso all’immobile. Il Conduttore deve permettere l'accesso nei locali al Locatore, ai suoi amministratori o alle persone da essi delegate. Qualora il Locatore intenda alienare l’immobile locato, il Conduttore dovrà permettere la visita dell’unità stessa ai potenziali acquirenti.--------------------------------------------
Art. 17) Assicurazione. Il Conduttore si impegna a sottoscrivere e a produrre, prima della sottoscrizione del contratto di locazione di cui trattasi, polizze assicurative per il rischio locativo, comprese le estensioni agli eventi atmosferici e socio-politici, per incendio e danni agli impianti ed attrezzature con un massimale di euro 77.500,00 (euro settantasettemila e cinquecento) e per responsabilità civile con un massimale di € 516.500,00.= (Euro cinquecentosedicimila e cinquecento). Il contratto di assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata del rapporto di locazione e comunque fino alla riconsegna delle entità immobiliari che ne formano oggetto. Le condizioni ed i massimali dovranno essere approvati preliminarmente alla sottoscrizione dal Locatore, fermo restando l'obbligo di provvedere all'adeguamento del massimale sulla base dell'aumentato costo della vita, ove questo si accresca sensibilmente (+10%) rispetto all'indice riferito all'anno di sottoscrizione. --------------------------
Art. 18) Cause di risoluzione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., il presente contratto s’intenderà senz’altro risolto per fatto o colpa del Conduttore nel caso di: a) violazione della destinazione d’uso dell’immobile prescritta dall’articolo 5) del presente atto; b) violazione dell’obbligo di comunicazione della sublocazione anche parziale prescritto dall’articolo 6) del presente atto; c) mancato pagamento puntuale di due rate anticipate del canone di locazione prescritto dall’articolo 7) del presente atto; d) mancato reintegro del deposito cauzionale prescritto dall’articolo 10) del presente atto; f) mancata effettuazione delle opere e dei lavori di manutenzione prescritte all’articolo 11) del presente atto; g) mancato rinnovo/aggiornamento delle polizze assicurative prescritte dall’articolo 17) del presente atto; h) perdita delle condizioni di contrarre con la pubblica amministrazione; i) perdita dei titoli abilitativi prescritti per l’esercizio dell’attività di cui all’articolo.
Art. 19) Spese di registrazione - Le spese di registrazione del contratto che curerà il Locatore, sono a carico delle parti in quote uguali. Il Conduttore dovrà anticipare al Locatore la quota a suo carico. -----------------------------------------------
Art. 20) Modifiche - Il presente contratto di locazione non potrà essere modificato se non a mezzo di atto scritto. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto valgono le norme di legge in materia, nonché gli usi locali. ---------
Art. 21) Consegna e conservazione dell’immobile – Il Conduttore dichiara di aver visionato l’immobile, di averlo trovato in perfetto stato di manutenzione e adatto ed idoneo alle proprie esigenze e di accettarlo nello stato di fatto in cui si trova, senza pretendere modifiche, addizioni o lavori. Il Conduttore è costituito custode dell’immobile in questione e si obbliga ad osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene. Il Conduttore assume l’obbligo di riconsegnare l’immobile al termine della locazione in perfetto stato, salvo il normale deperimento d’uso; in caso contrario il conduttore sarà tenuto al risarcimento del danno. Al momento del rilascio è a carico del Conduttore l’imbiancatura dei locali liberati o eventualmente la corresponsione del relativo costo, fatti comunque salvi il risarcimento di ulteriori danni verificatisi nel periodo di locazione.
Letto, approvato e sottoscritto.
Per il Comune di Luino – Locatore:
Il Responsabile del Servizio Marketing Urbano
(dott.ssa Xxxxxx XXXXXXXXXX)
Per il Conduttore
(Signor/a )
Si approvano specificatamente ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, i seguenti articoli: art. 1 (premesse), art. 4) (recesso del Conduttore), art. 5) (destinazione d'uso), art. 6) (divieto di sublocazione anche parziale), art. 7) (canone di locazione), art. 8) (adeguamento ISTAT del canone di locazione), art. 9) (ritardati pagamenti), art. 10) (deposito cauzionale), art. 11) (manutenzione), art. 12) (autorizzazioni), art. 13) (riorganizzazione del contesto urbano e/o costruzione nuova edicola), art.
14 (canone di locazione della nuova edicola), art. 15 (utenze), art. 16 (accesso all’immobile), art. 17 (assicurazione), art. 18) (risoluzione anticipata), art. 21 (consegna e conservazione dell’immobile).
Per il Comune di Luino – Locatore:
Il Responsabile del Servizio Marketing Urbano
(dott. ssa Xxxxxx XXXXXXXXXX)
Per il Conduttore
(Signor/a )
Si approvano specificatamente ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, i seguenti articoli: art. 1 (premesse), art. 4) (recesso del Conduttore), art. 5) (destinazione d'uso), art. 6) (divieto di sublocazione anche parziale), art. 7) (canone di locazione), art. 8) (adeguamento ISTAT del canone di locazione), art. 9) (ritardati pagamenti), art. 10) (deposito cauzionale), art. 11) (manutenzione), art. 12) (autorizzazioni), art. 13) (riorganizzazione del contesto urbano e/o costruzione nuova edicola), art.
14 (canone di locazione della nuova edicola), art. 15 (utenze), art. 16 (accesso all’immobile), art. 17 (assicurazione), art. 18) (risoluzione anticipata), art. 21 (consegna e conservazione dell’immobile).