Facoltà di proroga Clausole campione

Facoltà di proroga. L’Amministrazione contraente ha facoltà di chiedere una proroga del contratto per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di scadenza naturale a mezzo di richiesta per iscritto e con 30 giorni solari di anticipo rispetto alla medesima data di scadenza del contratto in essere. La proroga non modificherà, in ogni caso, la percorrenza massima prevista dal contratto; nel caso, ad esempio di un contratto di durata pari a 36 mesi con una percorrenza di 90.000 km, la proroga di 6 mesi aumenterà la durata (quindi 42 mesi) ma non il chilometraggio massimo (pari sempre a 90.000 km). L’Amministrazione, prima di procedere con l’eventuale richiesta di proroga, dovrà verificare la percorrenza effettiva del veicolo rispetto a quella contrattuale per valutare la convenienza economica della proroga anche alla luce delle eventuali eccedenze chilometriche. Durante i primi tre mesi di proroga il Fornitore applicherà il canone previsto. Per i successivi tre mesi il Fornitore potrà richiedere all’Amministrazione Contraente un aggiornamento del canone in base all’indice di “Inflazione acquisita” relativo alla Divisione Trasporti, pubblicato sul Prospetto degli “Indici dei prezzi al consumo NIC, per divisione di spesa”, calcolato dall’Istituto nazionale di statistica e pubblicato nel mese di adeguamento. La mancata restituzione dell'autoveicolo alla data di scadenza prevista nel contratto, oltre la tolleranza di 20 giorni solari, non potrà essere in nessun caso considerata come proroga di fatto.
Facoltà di proroga. 9.1. Il Cliente ha la facoltà di richiedere, prima della scadenza del contratto, una o più proroghe. Il Locatore si riserva la più amplia discrezionalità nel valutare l’adesione alla proposta di proroga della scadenza contrattuale, che potrà avvenire solo su accettazione scritta del Locatore comunicata al Cliente insieme ad eventuali nuove regolamentazioni economiche del contratto.
Facoltà di proroga. Volsca ha facoltà di chiedere una proroga del contratto per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di scadenza naturale a mezzo di richiesta per iscritto e con 30 giorni solari di anticipo rispetto alla data di scadenza del contratto in essere. Durante i mesi di proroga l’Appaltatore applicherà il canone previsto. La mancata restituzione dell’autoveicolo alla data di scadenza prevista nel contratto, oltre la tolleranza di 20 giorni solari, non potrà in nessun caso essere considerata proroga di fatto.
Facoltà di proroga. Sarà facoltà del Cliente richiedere di prorogare la scadenza del contratto di locazione. Rent Max S.p.A. si riserva la facoltà di accettare, per il periodo che riterrà più idoneo, fatte salve le eventuali revisioni delle condizioni tariffarie. La mancata restituzione del veicolo locato alla data della scadenza prevista nel contratto non potrà essere in nessun caso considerata come proroga di fatto. In tale ultima ipotesi, il Cliente dovrà corrispondere alla Rent Max S.p.A. l’importo per i giorni intercorrenti tra la scadenza del contratto e la riconsegna, secondo le tabelle dei prezzi vigenti al momento della mancata riconsegna.
Facoltà di proroga. Sarà facoltà del Cliente richiedere di prorogare la scadenza del contratto di locazione. ALD si riserva la facoltà di accettare, per il periodo che riterrà più idoneo, fatte salve le eventuali revisioni delle condizioni tariffarie pattuite per iscritto tra le Parti. La mancata restituzione del veicolo locato alla data della scadenza prevista nella Lettera di offerta o nell’eventuale modulo di modifica e/ proroga contrattuale già concessa al Cliente, non potrà essere in nessun caso considerata come proroga di fatto, salvo preventivo accordo scritto tra le Parti. Fermo quanto sopra, qualora il Cliente non consegni il veicolo alla data di scadenza, ALD avrà la facoltà di applicare una penalità per utilizzo senza titolo, (IVA esclusa ex art.15 D.P.R. 663/72), nei termini di cui al precedente art. 12 delle presenti Condizioni Generali. 05/2018
Facoltà di proroga. L’Amministrazione contraente ha facoltà di chiedere una proroga del contratto per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di scadenza naturale a mezzo di richiesta per iscritto e con 30 giorni solari di anticipo rispetto alla medesima data di scadenza del contratto in essere nel rispetto di tutte le condizioni previste al par. 2.15 del Capitolato Tecnico.
Facoltà di proroga. Xxxxxx ha facoltà di chiedere una proroga dell’Accordo o a mezzo di richiesta per iscritto e con 30 giorni solari di anticipo rispetto alla data di scadenza . Durante i mesi di
Facoltà di proroga. Sarà facoltà del Cliente richiedere di prorogare la scadenza del contratto di locazione. Axus si riserva la facoltà di accettare, per il periodo che riterrà più idoneo, fatte salve le eventuali revisioni delle condizioni tariffarie. La mancata restituzione dell’autoveicolo locato alla data della scadenza prevista nella lettera di offerta, non potrà essere in nessun caso considerata come proroga di fatto.
Facoltà di proroga. Sarà facoltà del Cliente richiedere di prorogare la scadenza del contratto di locazione. COOLTRA MOTOS ITALIA SRL si riserva la facoltà di accettare, per il periodo che riterrà più idoneo, fatte salve le eventuali revisioni delle condizioni tariffarie. La mancata restituzione del motoveicolo locato alla data della scadenza prevista nella SCHEDA D’ORDINE, non potrà essere in nessun caso considerata come proroga di fatto.
Facoltà di proroga. E’ facoltà della Amministrazione comunicare, per iscritto e con 30 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza del contratto in essere, la proroga del contratto per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di scadenza naturale e comunque entro la percorrenza massima dell'autoveicolo così come indicato nel par. 6 del Capitolato Tecnico. Durante i primi tre mesi il Fornitore applica il canone previsto, mentre per i successivi può richiedere un aggiornamento del canone in base al più recente tasso di inflazione ISTAT. La mancata restituzione dell'autoveicolo alla data di scadenza prevista nel contratto (o nei 20 giorni successivi) non può essere in nessun caso considerata come proroga di fatto.