Previdenza e assistenza Clausole campione

Previdenza e assistenza. Per tutte le assicurazioni sociali si applicano le norme di legge. Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi, secondo le norme vigenti.
Previdenza e assistenza. La contribuzione alla Gestione separata INPS, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella misura del 3,5 per cento del compenso, sono interamente a carico dell'utilizzatore. Tali importi si aggiungono quindi al compenso come sopra descritto.
Previdenza e assistenza. Il datore di lavoro versa i contributi previdenziali alla gestione INPS e i contribuiti assistenziali alla gestione INAL di … (in base alla sede di assunzione del lavoratore).
Previdenza e assistenza. Per tutte le assicurazioni sociali si applicano le norme di legge. Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti. Al fine di assicurare ai lavoratori dipendenti appartenenti alla categoria impiegatizia i medesimi livelli di tutela previdenziale, assistenziale e assicurativa riconosciuta agli impiegati, quadri e dirigenti dell’agricoltura, le parti si impegnano a promuovere l’iscrivibilità degli stessi all’ENPAIA, adoperandosi in tal senso in tutte le sedi istituzionali competenti.
Previdenza e assistenza. Per tutte le assicurazioni sociali si applicano le norme di legge. Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi, secondo le norme vigenti. Al fine di assicurare ai lavoratori agricoli dipendenti la previdenza integrativa così come prevista dal D.Lgs. n. 124/1993 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'art. 4 del D.Lgs. n. 173/1998, le parti, in data 14 dicembre 2006, hanno costituito il Fondo pensione complementare a capitalizzazione per gli operai agricoli e florovivaisti e per i quadri e gli impiegati agricoli, denominato Agrifondo (1). Le contribuzioni dovute al Fondo per gli operai agricoli e florovivaisti sono costituite da: - 1% a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. nel periodo di riferimento; - 1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. nel periodo di riferimento; - una quota di t.f.r. pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. maturato nel periodo di riferimento successivo all'iscrizione al Fondo per i lavoratori già occupati alla data del 28 aprile 1993; - il 100% del t.f.r. maturato nel periodo di riferimento successivo all'iscrizione al Fondo per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, il lavoratore, limitatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di versare un contributo più elevato entro i limiti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente, da calcolarsi sulla retribuzione assunta a base della determinazione del t.f.r. Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere effettuato, a partire dalla data stabilita nell'accordo istitutivo dello stesso, a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno successivamente stabilite dalle parti e comunque per il periodo di riferimento che decorre dalla definitiva approvazione del Fondo. Le parti si adopereranno immediatamente e congiuntamente nelle sedi opportune per ottenere a favore delle aziende agricole e di tutti i lavoratori la piena ed effettiva deducibilità dei costi sostenuti per la previdenza complementare. L'operaio agricolo a tempo indeterminato, nel caso di malattia o di infortunio, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni. Ove trattasi di infortunio sul lavoro, riconosciuto dall'INAIL, la conservazione del posto all'operaio dovrà essere mantenuta sino a guarigio...
Previdenza e assistenza. Per tutte le assicurazioni sociali si applicano le norme di legge. Il datore di la- voro è tenuto al versamento dei contributi relativi, secondo le norme vigenti.
Previdenza e assistenza. PER I RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
Previdenza e assistenza. Per quanto concerne la previdenza e l'assistenza si rimanda a quanto previsto dall'articolo 58 del CCNL vigente.
Previdenza e assistenza. 4.6.1 Istituti di previdenza e assistenza per persona (Istituto) a cura dell’ufficio preposto alla pratica /annuale/alfabetico Documentazione relativa a rapporti vari con gli istituti 5 anni fascicolo nominativo del personale Iscrizione ai ruoli contributivi all’atto dell’assunzione, comunicazioni su posizione contributiva; pensione di reversibilità 40 anni dal pensionamento/ cessazione del servizio
Previdenza e assistenza. Art. 19.