CENTRI SPORTIVI MUNICIPALI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE
ALLEGATO H
CENTRI SPORTIVI MUNICIPALI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE
Roma Capitale – sede operativa Roma C.F. 02438750586 e P.IVA 01057861005 – rappresentata dal Municipio Roma II nella persona del Direttore di Direzione Socio Educativa - con Determinazione Dirigenziale CB/ /2018 del giorno
/ /2018 – ha approvato la graduatoria di merito e le relative assegnazioni delle fasce orarie dei Centri Sportivi del Municipio e, pertanto, concesso l’utilizzo della palestra dell’Istituto Comprensivo ……………..plesso… sita in
Via per la gestione di un Centro Sportivo Municipale nei sotto indicati giorni e orari:
(giorno) dalle ore………….alle ore …………….
(giorno) dalle ore………….alle ore …………….
al/alla
(Denominazione Organismo Sportivo affidatario)
C.F …………………….. P.IVA ………………………..
con sede in …………………………….. via…………………………………………………………….
nella persona del legale rappresentante …………………………………………
Nato/a ………………..il ………………… C.F……………………………………….
residente in ………………via…………………………………………………….
Tel. (Fisso e/o Cellulare)………………………………………………………………………….
Mail ………………………………………………. PEC…………………………………………………………….
secondo le modalità sottoindicate.
ARTICOLO 1
Oggetto
Il legale rappresentante dell’Organismo sportivo…………………………………………., per brevità indicato come “concessionario”, assume l’impegno di gestire il Centro Sportivo del Municipio così come da progetto didattico-sportivo (Prot. n. CA/…………………………) presentato a seguito dell’Avviso Pubblico di cui alla Determinazione dirigenziale CA/…………….. del ../../ per la/e seguente/i disciplina/e:
1) ……………………………………….
2) ……………………………………….
3) ……………………………………….
4) ………………………………………..
L’Amministrazione esprime – ai sensi e nei limiti di quanto disposto all’art. 63, comma 5 e art. 125 comma 1 lettera f del D.lgs. 50/2016 aggiornato al “correttivo” D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – riserva di procedere, nel triennio successivo alla stipula del contratto, alla ripetizione ulteriore di servizi analoghi per una ulteriore annualità.
Detto nuovo eventuale affidamento avverrà sulla base del medesimo progetto a base di gara e a tale eventuale affidamento si applicheranno le medesime condizioni tecnico/economiche stabilite per il contratto iniziale.
L'Associazione accetta, senza riserve, le condizioni tutte dell'affidamento e si impegna a gestire gli spazi ed i servizi, messi a disposizione dalla scuola, alle condizioni e modalità contenute nel presente Disciplinare, nell’Avviso Pubblico, nel Regolamento e nell’offerta progettuale acquisita al prot. n , che, anche se materialmente non allegati al
presente atto, il Concessionario dichiara di conoscere ed accettare senza riserva alcuna.
Il presente disciplinare è regolato inoltre da:
- la Direttiva 2014/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- il D.lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e ii. (d’ora innanzi: Codice) per le parti di immediata attuazione;
- Avviso di rettifica del Codice pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 164 del 15-7-2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 (d’ora innanzi Regolamento) per le parti ancora in vigore;
- linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti predisposte dall’X.X.XX. in esecuzione delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all’art. 216 del D.lgs. n. 50/20016;
- il D.lgs. n. 81/2008 e xx.xx. e ii. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.lgs. n. 159/2011 e xx.xx. e ii. “Codice delle leggi antimafia”;
- il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 00 ottobre 2014, n. 193 “Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’art. 8 della L. 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
- la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
- il D.lgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il D.L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” per le parti ancora in vigore;
- Il D.lgs. n. 231/2001 e xx.xx. e ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
- il Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;
- Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90”.
- il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
- il “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunte Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015;
- il “Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’X.X.XX. in data 29 luglio 2015;
- il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
- Il regolamento di contabilità di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii.
- norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- il Regolamento per i centri Sportivi Municipali approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.41 del 12 aprile 2018
-l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.59 sull’autonomia delle istituzioni scolastiche;
-il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, in attuazione della sopracitata norma di legge;
ARTICOLO 2
Verifica della Consistenza
Lo stato di consistenza e descrittivo del Centro Sportivo verrà redatto, in contraddittorio fra le parti, in sede di verbale di consegna.
Al termine dell’affidamento, il concessionario è tenuto alla riconsegna degli spazi oggetto della concessione liberi da persone e cose e senza nulla a pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per qualsiasi altra causa riguardante l’uso degli spazi concessi.
ARTICOLO 3
Durata della concessione
L’attività avrà inizio, per il primo anno, dopo aver espletato le procedure amministrative di gara e comunque successivamente all’affidamento del servizio e consegna formale del Centro Sportivo.
Per gli anni successivi, la concessione sarà valida dal primo giorno feriale del mese di settembre sino al termine del mese di agosto dell’anno successivo. L’affidamento terminerà il 31 agosto 2022.
Per gli anni successivi al primo anno di concessione, le attività dovranno essere avviate entro la prima quindicina del mese di settembre.
ARTICOLO 4
Canoni e Tariffe
Il concessionario è tenuto al versamento - in rate trimestrali - del canone stabilito dall’Amministrazione, da corrispondere entro il decimo giorno del primo mese di ciascun trimestre secondo la tariffa oraria di euro 2,59 + IVA al 22% per i locali palestra e la tariffa oraria di euro 1,76 + IVA al 22% per gli spazi polivalenti scoperti.
Le suddette tariffe sono fissate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 423 del 23/07/2003 e aggiornate, in base alla variazione ISTAT, con Circolare del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili prot. EA n. 6806 del 25/05/2018, in vigore dal 1 settembre 2018 al 31 agosto 2019.
Per la frequenza dell'attività ludico-motoria-sportiva presso i Centri Sportivi Municipali le tariffe praticate all’utenza sono quelle fissate e aggiornate, in base alla variazione ISTAT, con la citata Circolare del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili Prot. EA n. 6806 del 25/05/2018, e precisamente:
1. FREQUENZA PER DUE ORE SETTIMANALI
Corsi composti fino ad un massimo di 15 unità per istruttore € 27,77 mensili Corsi composti fino ad un massimo di 25 unità per istruttore € 20,54 mensili
Le Società che organizzano corsi con frequenza settimanale superiore, per ogni ora oltre le due settimanali previste dal corso base, potranno applicare un incremento mensile massimo così come appresso indicato:
Corsi composti fino ad un massimo di 15 unità per istruttore € 13,50 mensili Corsi composti fino ad un massimo di 25 unità per istruttore € 9,77 mensili
E’ facoltà del concessionario richiedere una somma annua per l’iscrizione ai corsi degli associati fino ad una cifra massima di € 32,61.
I soggetti concessionari possono richiedere agli utenti il pagamento anticipato delle quote di frequenza fino ad un massimo di tre mensilità consecutive
Le tariffe vengono aggiornate periodicamente, ove necessario, e comunque almeno ogni quattro anni, per definire le tariffe di nuove discipline sportive o per adeguarle alle variazioni del mercato dell'offerta sportiva cittadina e sono soggette agli adeguamenti ISTAT annuali.
Le tariffe devono essere esposte in modo visibile e completo presso il Centro Sportivo Municipale.
Ogni eventuale rimborso riconosciuto da Roma Capitale al concessionario dovrà essere ripetuto da questi sull'utenza, con modalità da concordare con l'ufficio competente (lavori di manutenzione ordinaria fuori da quanto presentato in offerta, chiusure straordinarie dei plessi tipo elezioni, eventi naturali, lavori di manutenzione straordinaria ecc.).
ARTICOLO 5
Garanzie a carico del concessionario
Il concessionario, al momento della firma del relativo disciplinare, deve presentare ricevuta del versamento pari a tre mensilità del corrispettivo stabilito, a titolo di cauzione infruttifera. La cauzione verrà restituita al termine dell’affidamento.
ARTICOLO 6
Obblighi del concessionario
Il concessionario ha l’obbligo:
1. di rispettare le tariffe stabilite dall’Amministrazione Capitolina da praticare all’utenza iscritta al Centro Sportivo Municipale;
2. di corrispondere puntualmente quanto dovuto per l’utilizzo degli spazi affidati in rate trimestrali, da versare entro il decimo giorno del primo mese di ciascun trimestre;
3. trasmettere tempestivamente, attraverso il protocollo o la posta elettronica certificata, al competente ufficio del Municipio, le attestazioni di versamento del canone di concessione;
4. di gestire il centro sportivo nelle fasce orarie di propria competenza rispettando le modalità previste nel progetto di cui al precedente art.1 del presente disciplinare;
5. di utilizzare il personale con le qualifiche tecniche richieste per l’affidamento dei Centri Sportivi Municipali;
6. di rispettare ed applicare nei confronti del personale utilizzato, il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia. Per il personale eventualmente impegnato a titolo di volontariato, il concessionario si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per i danni che possano derivare al personale stesso durante l’attività di cui sopra e che il personale può causare agli utenti, esonerando l’Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo;
7. garantire l'inserimento delle categorie svantaggiate, comprese quelle segnalate da servizi sociali dei municipi o dalle Istituzioni Scolastiche nella misura del 5% degli iscritti ai corsi;
8. assumere la diretta responsabilità civile e penale dell'attività con tutte le conseguenze, dirette ed indirette, ad essa connesse, esonerando l'Amministrazione Comunale e l'Amministrazione Scolastica da qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose;
9. stipulare, prima dell'inizio delle attività, apposita polizza assicurativa a copertura di rischi derivanti dall'uso dei locali e delle attrezzature concesse in uso, con un massimale pari ad Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) e assicurare i singoli partecipanti alle attività per rischi derivanti da infortuni;
10. consegnare annualmente, prima dell'avvio delle attività, copia del contratto di assicurazione intestato all’Organismo concessionario, con indicazione di scadenza e massimali, all'ufficio competente del Municipio e all'Istituto Scolastico, entro e non oltre venti giorni dall'inizio dell'attività;
11. comunicare, ogni anno, prima dell'avvio delle attività, il prospetto orario delle discipline praticate e i nominativi degli istruttori trasmettendo la relativa documentazione comprovante i titoli professionali valorizzati in sede di gara, compresi quelli qualificati per le attività con i disabili;
12. comunicare trimestralmente, e comunque ogni qual volta ne venga fatta richiesta da parte dell’Ufficio competente, l’elenco degli iscritti ai corsi distinti per fasce di età ed attività praticate, corredato della dichiarazione, a firma del legale rappresentante, che gli stessi sono in possesso del certificato medico secondo la normativa vigente;
13. comunicare, ogni anno, il nominativo degli addetti alla custodia ed alla pulizia del Centro Sportivo Municipale avuto in concessione, entro e non oltre venti giorni dall'inizio dell'attività;
14. comunicare tempestivamente, e comunque entro 30 giorni, all'ufficio competente del Municipio, eventuali modifiche della natura giuridica e della compagine associativa e societaria;
15. non installare attrezzi fissi o mobili che possano ridurre la funzionalità o la destinazione degli ambienti, senza previo accordo con la Dirigenza Scolastica e senza autorizzazione dell'ufficio tecnico competente del Municipio;
16. provvedere all'apertura e chiusura dei locali durante la concessione, salvo diversa disposizione da parte del Municipio in accordo con la Dirigenza scolastica. L'accesso è subordinato alla presenza di un tecnico o di un dirigente o un responsabile dell'attività, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Municipio e alla scuola al momento della firma della concessione e dovrà avvenire, ogni qualvolta la struttura lo consenta, attraverso la porta esterna non comunicante con la scuola;
17. provvedere alla pulizia delle palestre, degli spogliatoi, docce e servizi annessi, salvo diversa disposizione da parte del Municipio in accordo con la Dirigenza scolastica. La pulizia deve essere compiuta al termine delle attività in modo da rendere i locali pronti all'uso scolastico con particolare riguardo alla situazione igienico- sanitaria. Il nominativo del personale impiegato per la pulizia dovrà essere comunicato al Municipio e alla scuola al momento della firma della concessione;
18. provvedere alla custodia degli spazi assegnati, al controllo degli accessi, alle segnalazioni al Municipio competente ed alla Scuola di ogni anomalia o danno, rilevato e/o causato;
19. provvedere al mantenimento in sicurezza degli spazi affidati, anche mediante gli interventi di manutenzione ordinaria e/o gli interventi oggetto dell’eventuale offerta proposta in fase di gara;
20. provvedere al risarcimento per qualsiasi danno arrecato agli impianti e alle attrezzature, la cui quantificazione sarà stabilita dall’Ufficio tecnico del Municipio competente;
21. concordare con il servizio competente del Dipartimento SIMU l'eventuale accensione dell'impianto di riscaldamento ed il relativo onere a carico della società affidataria;
22. presentare entro il 30 giugno di ogni anno al competente ufficio del Municipio:
a. una relazione dettagliata e puntuale riguardante l'attività svolta nel corso dell'anno e l'indicazione delle attività in cui sono coinvolti iscritti disabili e/o di categorie svantaggiate prese in carico, nella quale sia segnalato il numero degli iscritti totali e, per singola attività, il numero di persone disabili e/o di categorie svantaggiate prese in carico, per singolo corso e nella totalità;
b. il bilancio d'esercizio ovvero verbale di assemblea di approvazione delle scritture contabili;
23. dimostrare di essere in regola con quanto stabilito dalla vigente normativa di settore in materia di defibrillatori;
24. esporre, all'esterno del Centro Sportivo, apposito cartello informativo riportante la dicitura "Roma Capitale - Centro Sportivo Municipio Roma I Centro", secondo i modelli forniti dalla struttura territoriale competente. Su tutto il materiale pubblicitario prodotto e sui moduli d'iscrizione, eventuale sito internet e altri canali che pubblicizzano le attività del soggetto affidatario nel Centro Sportivo Municipale, quali anche e-mail e social network, dovrà comparire la scritta "Roma Capitale - Centro Sportivo Municipio Roma II". Detto materiale dovrà comunque essere sottoposto ad autorizzazione del Municipio;
25. esporre in luogo facilmente accessibile al pubblico e ben visibile, il nome del soggetto concessionario, il nominativo del direttore tecnico, le fasce orarie con la relativa disciplina sportiva effettuata e la tabella delle tariffe comunali di frequenza mensile che dovranno essere applicate;
26. richiedere agli iscritti ai corsi espressa autorizzazione all'uso delle immagini e garantire la partecipazione alle attività anche a chi non conceda detta autorizzazione;
27. Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, e si impegna a comunicare uno o più c/c bancari o postali dedicati e i soggetti autorizzati ad operare sugli stessi.
ARTICOLO 7
Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio – penali
Il concessionario deve adempiere le obbligazioni derivanti dal presente disciplinare con la massima diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata. Qualora durante il rapporto concessorio dovessero emergere ritardi o inadempimenti, il Municipio potrà addebitare al gestore delle penali. Queste verranno applicate previo contraddittorio scritto con il concessionario, il quale avrà diritto di presentare le proprie giustificazioni entro 5 gg lavorativi dal ricevimento della contestazione che potrà avvenire a mezzo PEC. Qualora le giustificazioni addotte dal concessionario, a giudizio insindacabile del Municipio, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate al concessionario le penali come sotto indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento anche parziale degli obblighi contrattuali assunti salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto:
a) una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla produzione a Roma Capitale Municipio Roma II delle polizze assicurative di cui al presente schema di Disciplinare rispetto ai termini indicati;
b) una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione anche parziale del servizio e di mancato avvio delle attività rispetto ai tempi previsti nel presente Disciplinare ;
c) una penale in misura pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali, incluse eventuali prestazioni migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo;
d) una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P. o dal D.E.C.
e) una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini/direttive impartiti dal RUP o dal DEC;
f) una penale del 5% del valore del contratto, nel caso di violazione da parte del concessionario di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità.
In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo, approvato con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva da parte dell’Ufficio proponente di Roma Capitale che ha indetto la gara, verranno configurate delle penali nella misura variabile tra € 250,00 e il valore netto della proposta del concessionario, a seconda della gravità di ogni inadempienza. L’ammontare della penalità irrogata dovrà essere versata nelle casse di Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx XX xxxxx 00 (xxxxx) giorni dal ricevimento della richiesta; in difetto tale somma verrà trattenuta sulla cauzione.
È ammessa, su motivata richiesta del concessionario, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile al concessionario.
Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il Municipio su proposta del R.U.P., sentito il D.E.C.
Il Municipio potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al concessionario a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il concessionario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Il concessionario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale Municipio Roma II di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
L’accertamento e contestazione per la terza volta del medesimo disservizio comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. nonché l’immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuiti.
ARTICOLO 8
Competenze specifiche del Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)
Il Municipio nomina quale funzionario tecnico categoria D per svolgere la funzione di D.E.C.
soggetto diverso dal Responsabile Unico del Procedimento - R.U.P. – Xxxxxxxx Xx Xxxxx, che provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico e contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte del concessionario, in conformità ai documenti contrattuali. Il controllo contabile sarà effettuato dal R.U.P.
ARTICOLO 9
Operatori impiegati
Per la gestione del Centro Sportivo Municipale verranno impiegati i seguenti operatori distinti per qualifica: 1) …………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………
4) …………………………………………………………………
………………………………………………………………… Nominativo del responsabile per l’apertura e chiusura del Centro Sportivo:
…………………………………………………………………..
Nominativo del preposto alla sicurezza:
………………………………………………………………..
Nominativi del personale impiegato per la pulizia e la vigilanza:
1) …………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Ogni eventuale variazione di nominativo deve essere tempestivamente segnalata alla Direzione Socio Educativa del Municipio. Le sostituzioni devono avvenire tra operatori di pari professionalità ed esperienza nel rispetto delle figure professionali previste nel progetto didattico-sportivo presentato a seguito dell’Avviso Pubblico adottato con Determinazione dirigenziale CB/ /2018 del --/--/2018.
ARTICOLO 10
Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro
Il concessionario è obbligato all’osservanza delle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., rimanendo a tutti gli effetti responsabile degli adempimenti ad esso connesso.
Il concessionario dovrà comunicare, al momento della sottoscrizione del Disciplinare di affidamento, il nominativo del “preposto alla sicurezza” che sarà presente sul posto di lavoro (art.19 D.lgs.81/08).
Tutto quanto non espressamente previsto in materia di sicurezza dovrà fare riferimento alla normativa in vigore.
ARTICOLO 11
Decadenza e revoca della concessione
Fermo restando quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, sono cause di decadenza della concessione le seguenti situazioni:
a. utilizzo dei Centri Sportivi Municipali per finalità diverse da quelle ludico-motorie sportive stabilite dall'Amministrazione Capitolina tramite la programmazione sportiva municipale e/o nel programma presentato in sede di gara;
b. realizzazione di lavori non autorizzati, ad esclusione della manutenzione ordinaria come specificato nel presente disciplinare (art. 6 n. 19);
c. mancata sottoscrizione delle polizze di assicurazione (responsabilità civile ed infortuni);
d. mancato pagamento di due rate trimestrali, anche non consecutive, del canone di concessione;
e. omissione delle comunicazioni relative alle trasformazioni, modifiche associative e/o societarie, all'ingresso di nuovi soggetti all'interno degli organismi direttivi e/o passaggio di quote a nuovi soci;
f. l'esclusione o la non accettazione degli utenti disabili e/o di quanti segnalati dai servizi sociali dei Municipi o dalle Istituzioni Scolastiche dove l'organismo opera, la non attuazione dell'attività sportiva per i suddetti o la mancata presenza di personale ad essi preposto.
Sarà prevista la revoca dell’affidamento anche in caso di ripetuta violazione di prescrizioni relative all’igiene e sicurezza ovvero in caso di reiterata violazione di quanto sopra descritto a firma delle parti contraenti e degli ulteriori impegni assunti in sede di gara.
Nei casi suddetti la garanzia di cui al precedente art. 5 del presente viene trattenuta dall'Amministrazione.
La gestione del contratto, nonché la progettazione e la vigilanza sugli interventi di manutenzione sono di competenza degli Uffici del Municipio, coadiuvati dalla Polizia Locale di Roma Capitale per le operazioni di controllo sul territorio.
Nel caso in cui l'Amministrazione Capitolina abbia necessità di rientrare in possesso della struttura del Centro Sportivo Municipale può procedere a revoca della concessione, riconoscendo al concessionario un indennizzo da quantificarsi nei modi previsti dalla legge.
ARTICOLO 12
Divieto di sub concessione
Non è consentito cedere e/o affidare la gestione a terzi, anche parziale, delle attività oggetto della concessione mentre è in corso la gestione del contratto.
ARTICOLO 13
Definizione dei Rapporti contrattuali
Successivamente al provvedimento di affidamento, l’Organismo affidatario sarà invitato a sottoscrivere il presente Disciplinare. In caso di rifiuto e/o di mancata risposta all’invito a sottoscrivere il disciplinare, entro il termine indicato dall’invito medesimo, la gestione del Centro sportivo municipale sarà affidata all’Organismo seguente in graduatoria.
Prima della stipula, l’Organismo affidatario dovrà produrre polizza di assicurazione con il massimale previsto nell’Avviso e nel presente Disciplinare, esonerando l’Amministrazione da ogni responsabilità per danni derivanti a terzi e alle strutture, in conseguenza dell’uso degli spazi concessi e delle attività svolte.
L’aggiudicazione impegna l’Organismo affidatario ma non impegna l’Amministrazione fino al perfezionamento degli atti in conformità alle vigenti disposizioni.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si fa espresso richiamo alle norme contrattuali previste dal Codice Civile, al Codice dei Contratti e alle leggi vigenti in materia.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore di Direzione Socio Educativa Xxxx. Xxxxxxxx Xx Xxxxx. .
ARTICOLO 14
Monitoraggio delle attività
Gli uffici competenti provvedono, con controlli e visite periodiche presso i Centri Sportivi Municipali, alla verifica del rispetto degli obblighi previsti nel presente Disciplinare, della reale corrispondenza della gestione ai progetti presentati a seguito di Avviso Pubblico e alle eventuali variazioni come da art. 1 del presente Disciplinare, nonché al monitoraggio degli iscritti ai corsi per le singole attività affidate.
ARTICOLO 15
Rinuncia all’affidamento
Prima della firma del Disciplinare, sarà possibile effettuare – entro i termini indicati nella comunicazione di avvenuta assegnazione – l’accettazione o l’eventuale rinuncia all’affidamento ottenuto senza incorrere in penalità.
Successivamente alla firma del Disciplinare, il concessionario può rinunciare all’affidamento, dandone preavviso all’Amministrazione 30 giorni prima mediante comunicazione a mezzo PEC. Il corrispettivo dovrà comunque essere versato fino alla data della effettiva riconsegna del bene con la conseguente perdita della cauzione prevista dal precedente art. 5.
Non sono ammesse rinunce parziali alle fasce orarie assegnate.
ARTICOLO 16
Privacy
I dati forniti saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse al progetto. Il loro trattamento è disciplinato dal Decreto Legislativo n. 196/03.
ARTICOLO 17
Oneri fiscali
Il presente atto viene redatto in quadruplice copia, una per ciascun firmatario e una ulteriore ai fini della registrazione. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del concessionario.
Con la sottoscrizione del presente Disciplinare, il concessionario attesta la piena conoscenza degli obblighi previsti nel “Regolamento per i Centri Sportivi Municipali”, la cui inosservanza può dar luogo alla revoca dell’affidamento da parte del Municipio.
Per ogni controversia è competente il Foro di Roma.
per l’Organismo Sportivo il rappresentante legale …………………………………………………………………………..
per il Municipio il Direttore della Direzione Socio Educativa ………………………………………………………………..
PER PRESA VISIONE il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo……………………………………………………