PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO Clausole campione

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO. All’atto della consegna del servizio l’Appaltatore dovrà espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi, di qualsiasi natura, presenti nell’area di intervento e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei lavoratori secondo tutte le normative vigenti al momento dell’esecuzione del servizio. L’Appaltatore è pertanto tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che fosse emanata in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e a titolo esemplificativo, alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. . L’Appaltatore provvederà sotto la propria totale responsabilità altresì: • a portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e fornitori i rischi rilevati nell’area di lavoro all’atto della consegna degli stessi e quelli individuati dal DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi); • a far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali cottimisti e fornitori tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate; • a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati ed utilizzino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e collettiva (DPC) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante l’espletamento del servizio; • a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà, siano in regola con le prescrizioni vigenti; • ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d’opera od altro non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego; • ad informare, immediatamente prima dell’inizio di ogni prestazione prevista nell’appalto in oggetto, tutti i propri dipendenti dei rischi specifici della stessa e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare; • ad informare immediatamente la Direzione dell’Esecuzione dei Servizi in caso di infortunio od incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge. La Direzione dell’Esecuzione dei Servizi ed il personale incaricato dal Comune di Barge si riservano ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all’Appaltatore circa l’osservanza a quanto prescritto dal presente articolo. Ai sensi dell’art. 36 bis commi 3 e 4 del D.L. 22...
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO. 8 - Art. 8. DANNI DI FORZA MAGGIORE 8
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO. 16.1 Ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008, l’Appaltatore redigerà e consegnerà alla Committente in sede di stipula di ciascun contratto applicativo:
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO. 12 ARTICOLO 13- SUBAPPALTO 13
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO. All’atto della consegna del servizio l’Appaltatore dovrà espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi, di qualsiasi natura, presenti nell’area di intervento e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei lavoratori. Di tale conferma si darà atto nel verbale di consegna del servizio. L’Appaltatore è tenuto, inoltre, ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che fosse emanata in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e a titolo esemplificativo, alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. . L’Appaltatore provvederà altresì: • che tutto il personale addetto al servizio, compreso quello impiegato per l’apposizione della segnaletica sia a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri stradali, qui di seguito elencate a titolo esemplificativo: D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e xx.xx. - Nuovo Codice della Strada; D.P.R 16/12/1992 n. 495 e xx.xx. - Regolamento di Esecuzione ed Attuazione Nuovo Codice della Strada; Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/07/2002 - Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo; Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 – Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni - Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela del la salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Si richiede pertanto la piena ed inderogabile applicazione delle prescrizioni contenute nei sopra citati decreti a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e della sicurezza degli utenti e l’avvenuta formazione specifica di tutti gli operatori oltre che la disponibilità della cartellonistica e degli approntamenti provvisionali richiesti dalle differenti tipologie di attività manutentiva. • A consegnare copia del documento di valutazione dei rischi, del piano di emergenza, dell’elenco degli addetti e dei relativi attestati di formazione al Responsabile del Procedimento prima della stipula del contratto, oppure in sede di consegna del servizio qualora avvenga in via d'urgenza. In tale sede dovrà altresì essere comunicato, a questa stazione appaltante, ...
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO. Le norme applicabili in materia di tutela dei lavoratori sono quelle richiamate dall’art. 52 della L.R. 5/2007. Ai sensi di quanto sopra vi è :
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO. Il Gestore si obbliga ad osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché tutti gli adempimenti previsti dal Dlg.
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO. Prima dell’inizio dei lavori, il Manutentore deve dichiarare di aver preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nelle strutture dell’Università, al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Dato che l’attività da svolgere in ogni sede non comporta una durata superiore ai due giorni ovvero l’esposizione a particolari rischi, non si ritiene necessario elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), ferma restando la necessità di provvedervi nell’immediato qualora mutassero le condizioni attualmente prospettate. Il Manutentore è tenuto a uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente, o che viene emanata, in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, in particolare al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Il Manutentore deve, inoltre, provvedere a: • informare i propri dipendenti di tutti i rischi di cui al primo comma del presente articolo; • fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra; • disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati e usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare; • curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera siano in regola con la normativa vigente; • informare immediatamente il RUP in caso d’infortunio o di incidente, ottemperare in tali evenienze a tutte le incombenze prescritte dalla legge. L’Università ha la più ampia facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché richiedere notizie od informazioni al il Manutentore circa l’osservanza di quanto previsto nel presente articolo.
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO. Le prestazioni comprese nel servizio appaltato devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L’appaltatore avrà l’onere di acquisire direttamente, senza l’intervento di D.G.N. s.r.l., dagli utenti fi‐ nali le informazioni necessarie per accedere al PDR, qualora il PDR risulti all’interno di proprietà pri‐ vate, in condizioni di totale sicurezza. L’appaltatore è responsabile della sicurezza e salute dei propri lavoratori conformemente ai docu‐ menti di valutazione del rischio connessi all’attività ed alle altre prescrizioni disposte dal Dlgs 81/2008. Dovrà in particolare provvedere per le specifiche attività alla formazione/informazione, for‐ nitura delle necessarie attrezzature e dpi, vigilanza sanitaria in conformità ai disposti di legge. L’appaltatore è tenuto a predisporre tutti gli accorgimenti e le indicazioni inerenti l’igiene e la sicu‐ rezza del lavoro attenendosi a tutte le disposizioni dettate dalla vigente normativa ed a segnalare tempestivamente ad D.G.N. s.r.l. gli interventi strutturali che si rendessero necessari. L’appaltatore dovrà: fornire al personale, oltre a tutte le attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento del servizio anche i dispositivi di protezione individuale e collettiva; far utilizzare ai propri dipendenti tutti i “dispositivi di protezione, individuale e collettiva” opportuni relativamente alle mansioni svolte, così come previsto dalla vigente normativa; far rispettare i seguenti divieti ed obblighi: ‐ divieto di fumare durante il lavoro; ‐ divieto di assumere cibi e bevande personali durante il lavoro. L’appaltatore non può comunque iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell’applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.