Sulle spese Clausole campione

Sulle spese. 53 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara: Firme
Sulle spese. 106 A norma dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, va condannata alle spese. 107 In conformità all’art. 87, n. 4, terzo comma, del regolamento di procedura, l’interveniente sopporta le proprie spese. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata) dichiara e statuisce: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx
Sulle spese. 51 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica ellenica, rimasta soccombente, va condannata alle spese. Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce:
Sulle spese. Gli onorari e le spese di arbitrato devono seguire la soccombenza, mentre sussistono giusti motivi per compensare tra le parti gli onorari e le spese di difesa. all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, di rio e nel merito: - rigetta l’istanza arbitrale della società Messina Peloro S.r.l. - pone integralmente a carico della società Messina Peloro S.r.l. gli onorari e le spese di arbitrato, come liquidati in separata ordinanza, e compensa integralmente tra le parti gli onorari e le spese di difesa; - dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deciso in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in conferenza personale degli arbitri il 26 luglio 2005. X.xx On. Prof. Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxx X.xx Avv. Xxxxx Xxxxxxxxx X.xx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx X.xx Prof. Avv. Xxxxx Xxxxxxxxx
Sulle spese. Le spese di lite e quelle arbitrali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
Sulle spese. 105. (Omissis). Il Collegio arbitrale, riunitosi in conferenza personale in Roma, Xxx Xxxxxx Xxxxx 10/b, il 5 novembre 2002 ed avendo ivi deliberato all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra l’HOCKEY CLUB GHERDËINA e la FEDERAZIONE ITALIANA SPORT GHIACCIO, così statuisce:
Sulle spese. 397 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. A norma del paragrafo 3 di tale articolo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate.
Sulle spese. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: A fronte delle sentenze della CGUE appena citate è possibile, quantomeno sommariamente, occuparsi di quelli che sono i caratteri basilari del sistema contrattuale, chiaramente riferito ai lavoratori subordinati, quindi il medesimo che regola i contratti che Ryanair stipula con i propri dipendenti. La forma contrattuale più diffusa in Irlanda è, senza dubbio alcuno, quella del contratto a tempo indeterminato ed è una forma contrattuale che si interrompe, risolvendo il rapporto, solo nel momento in cui consensualmente o unilateralmente le parti interessate decidono di porvi fine. Tale forma contrattuale da diritto, secondo la normativa Irlandese, ad una serie di tutele tra le quali quelle da menzionare sono indiscutibilmente: • Quelle legate alla corresponsione del salario minimo; • Quelle legate alle prestazioni di assistenza sanitaria • Quelle legate al tetto massimo di ore di lavoro settimanali che, in base all’impiego ed alle mansioni svolte, può variare tra le 35 e 40 ore settimanali. Ci sono inoltre delle specificità che il singolo contratto deve contenere al suo interno affinché assuma una vera e propria efficacia tra le parti e queste specificità sono: • La professione da svolgere; • Obblighi e diritti del lavoratore e del datore di lavoro; • Le condizioni di lavoro; • La retribuzione; • Gli orari di lavoro. Tutti gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel contratto che disciplina e regola il rapporto intercorrente tra il datore di lavoro ed il lavoratore sono indicati nello specifico da sette Regulatin Act il primo dei quali risale al 1973 e disciplina le condizioni d’occupazione, il secondo ed il terzo, invece, del 1991 che disciplinano rispettivamente i rapporti salariali e la protezione sul lavoro, il quarto del 1994 si occupa di regolare la disciplina sulla protezione della maternità, il quinto emanato nel 1996 che disciplina la protezioni dei minori in ambito lavorativo, il sesto del 1997 che si occupa di regolare gli orari di lavoro ed infine il settimo ed ultimo Act che regola il congedo parentale ed è stato emanato nel 1998. Apprese queste informazioni, seppur sommarie, riguardanti il sistem...
Sulle spese. 1. Atteso l’accoglimento solo parziale dell’ istanza, il Collegio ritiene equo porre a carico dell’istante Sig. Xxxxx Xxxxxxx nella misura di due terzi e per un terzo a carico della FIGC le spese del procedimento e per assistenza difensiva che liquida in € 1500,00 ( millecinquecento/00 ) Le spese per lo svolgimento dell’arbitrato, per gli onorari del Collegio Arbitrale e i costi sostenuti dai suoi membri, sono ugualmente posti a carico di entrambe le parti, nella misura di 2/3 a carico dell’istante Maruo Cassano e della FIGC nella misura di 1/3 , ma con il vincolo di solidarietà, e sono liquidate , considerata la complessità delle questioni dedotte, in € 6000,00 ( seimila ) . definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:

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  • Recesso per giusta causa Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: