Cessazione anticipata del contratto Clausole campione

Cessazione anticipata del contratto. E’ data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell’annualità. Nell’ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell’annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di tre mesi. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.
Cessazione anticipata del contratto. Art. 1.10 - Foro competente;
Cessazione anticipata del contratto. Art. 6 – Recesso in caso di sinistro
Cessazione anticipata del contratto. La Società ed il Contraente possono recedere anticipatamente dal presente contratto al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell’annualità. Nell’ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell’annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di sei mesi. In tal caso, la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro rata temporis rispetto al premio annuale in corso. Il Contraente può inoltre recedere anticipatamente dal presente contratto in caso di disposizioni legislative cogenti in materia (cessazione dell’attività), mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte, fermo restando un periodo assicurativo non inferiore a mesi sei; in tal caso la Società entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’avviso dil recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. Resta convenuto tra le Parti che l’eventuale disdetta intimata dalla Società al presente contratto varrà per la totalità delle polizze costituenti il Lotto con cui il Contraente ha aggiudicato la presente polizza, salvo che il Contraente stesso non richieda, per iscritto, il mantenimento di una o più delle suddette polizze, nel qual caso la Società è tenuta al rispetto degli accordi contrattuali sino alle rispettive scadenze. Si precisa, in ogni caso, che l’esercizio del diritto di recesso, da parte della Società, è subordinato al contestuale invio del “Rapporto sinistri” di cui al successivo articolo 4.3, aggiornato almeno a 7 giorni prima la data di formalizzazione del diritto di recesso stesso. Contestualmente, la Società si impegna a trasmettere lo stesso Rapporto Sinistri relativo agli eventuali ulteriori contratti oggetto del medesimo Lotto, aggiornato come sopra.
Cessazione anticipata del contratto. 1) Risoluzione per inadempimenti del Concedente/Amministrazione Committente (Tema 11.2): Il contratto di PPP può prevedere i casi in cui è riconosciuto al Concessionario/Operatore Privato il diritto alla risoluzione anticipata per inadempimenti del Concedente/Amministrazione Committente. Tali casi comportano l’assunzione di rischi aggiuntivi da parte del Concedente/Amministrazione Committente (per esempio rischi macroeconomici quali l’aumento dei tassi di interesse, oppure rischi legati alla performance del Concessionario/Operatore Privato)? • Sì
Cessazione anticipata del contratto. Costituiscono ragione automatica e immediata di risoluzione del presente contratto di collaborazione la cessazione anticipata della legislatura, la cessazione del Gruppo consiliare ovvero la modificazione della sua composizione con conseguente venir meno delle risorse per la copertura finanziaria del presente contratto ai sensi e per gli effetti della l. r. n. 29/2015. Il contratto potrà essere unilateralmente risolto dal Committente prima della scadenza del termine annuale iniziale o di quello successivamente prorogato: Per giusta causa al verificarsi di rilevanti inadempienze contrattuali ivi inclusa la commissione di reati per fatti inerenti l’esecuzione della collaborazione o, in ogni caso, tali da danneggiare l’affidamento o l’immagine del gruppo consiliare e dei Consiglieri aderenti, ritenuti concordemente dalle parti contraenti beni di primaria rilevanza; Per idoneità professionale del Collaboratore tale da compromettere la piena e proficua realizzazione dell’attività oggetto del contratto. Nulla è dovuto al Collaboratore per qualsivoglia ragione o titolo in conseguenza della cessazione anticipata del contratto, salvo il corrispettivo relativo all’attività effettivamente prestata fino a quel momento. La comunicazione tra le parti relative al verificarsi a una delle suddette cause di cessazione del contratto dovranno avvenire mediante raccomandata A/R o lettera con consegna a mani, sottoscritta per ricevuta del destinatario.
Cessazione anticipata del contratto. Art. 32 Clausola Broker
Cessazione anticipata del contratto. Il caso di cessazione anticipata del contratto è regolamentato in linea generale dall’art. 183 segg. della norma SIA 118.
Cessazione anticipata del contratto. Se un organo inserzionista interrompe la pubblicazione durante il periodo del contratto, l’editore può recedere dal contratto senza obbligo di sostituzione. Una cessazione anticipata del contratto non esonera l’inserzionista dal pagamento delle inserzioni pubblicate. Non vengono eseguiti addebiti ulteriori di sconti ma effettuati bonifici a patto che al momento della cessazione del contratto sia stato raggiunto un livello di sconto superiore.
Cessazione anticipata del contratto. Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 c.c. ed dall’articolo 176 del D.Lgs 50/2016, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: