INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA tra
INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
tra
COMMITTENTE:
GRUPPO MISTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA con sede legale in Bari (BA)alla Via Capruzzi n.212, P.Iva/Cod. Fiscale : 93477940725 in persona del Suo Legale Rappresentante pro-tempore Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx;
PRESTATORE D’OPERA:Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nata a Brindisi (Br) il 11.02.1972 ed ivi residente al Viale Belgio n.10, C.F. CRL GRL 72B51 B180H;
OGGETTO: Conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi degli artt.409 c.p.c. e 52, comma 2 d.lgs. 81/2015.
PREMESSO
Che il Committente cura e sviluppa le attività di supporto comunicativo, organizzativo, informativo, amministrativo necessarie a rendere efficace il ruolo istituzionale proprio del ”GRUPPO MISTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA”;
Che per la realizzazione delle suddette attività il Committente intende avvalersi di specifiche e qualificate collaborazioni ai sensi della legge della Regione Puglia n.29 del 22 ottobre 2015;
Che il Collaboratore ha presentato la sua candidatura dichiarando di essere disponibile a fornire la propria competenza professionale a supporto delle attività del gruppo Consiliare ” GRUPPO MISTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA”;
Che il committente ha valutato ed accettato tale candidatura;
tanto premesso, le parti di comune accordo dichiarano di instaurare un rapporto di collaborazione organizzata ai seguenti patti e condizioni:
ARTICOLO 1- Premesse e allegati . Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.
ARTICOLO 2 - Oggetto del contratto. Il committente conferisce alla Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxxxx che accetta, l’ incarico di collaboratore alle politiche pubbliche per la promozione e il sostegno delle attività del Gruppo. A tal fine il collaboratore provvederà a svolgere, anche mediante relazioni varie, attività di analisi e monitoraggio degli organi di stampa in riferimento ad ogni possibile iniziativa del Gruppo Misto; monitoraggio delle iniziative assunte da forze politiche ed associazioni; cura del posizionamento dell’immagine e delle attività proprie del Gruppo Misto sui principali social network; l’aggironamento costante delle mailig list di interesse del Gruppo Misto, e più in generale, supporterà con le sue competenze il Gruppo Consiliare e ciascuno dei suoi aderenti ai fini della migliore esecuzione delle loro funzioni istituzionali.
Le parti convengono, in un’ottica di coordinamento e nel rispetto dell’autonomia dell’esecuzione della prestazione del collaboratore, di valutare periodicamente l’andamento dell’attività oggetto del contratto in relazione agli obiettivi alla base dello stesso anche al fine di assumere le iniziative ritenute opportune per migliorare i risultati dell’attività.
Ferma rimanendo la natura altamente fiduciaria dell’incarico e il prevalente carattere personale dell’attività che esso comporta, il collaboratore potrà farsi occasionalmente coadiuvare da altri collaboratori, senza che ciò comporti ulteriori oneri e/o responsabilità per il committente.
ARTICOLO 3 – Esecuzione del contratto. Nell’ esecuzione del presente contratto, il Collaboratore agirà in piena autonomia tecnica e organizzativa, fermo restando il necessario coordinamento con l’attività del Committente che sarà frutto di intesa fra le parti al fine di assicurare i risultati attesi dalle attività oggetto del contratto di collaborazione.
Il Committente non eserciterà alcun potere di controllo, gerarchico e disciplinare nei confronti del Collaboratore che non avrà alcun vincolo di subordinazione e di orario.
Il Collaboratore dichiara di essere consapevole delle responsabilità dell’incarico, che dovrà compiere secondo le clausole generali di diligenza e buona fede, fornendo una professionalità adeguata al raggiungimento del risultato atteso dal Committente e tutelandone gli interessi.
Il Collaboratore si assume ogni rischio connesso all’ attività che si impegna a svolgere e si obbliga a tenere indenne il Committente da ogni azione o pretesa che venga avanzata da terzi, anche dopo la cessazione del contratto, a causa della sua attività.
ARTICOLO 4 – Clausola di riservatezza e non concorrenza. Resta salva la facoltà per il Collaboratore di avviare o proseguire altri rapporti di collaborazione con soggetti diversi dal Committente, purché non incompatibili con quest’ultimo e, comunque, tali da non impedire e/o ostacolare lo svolgimento delle attività e il raggiungimento dei risultati oggetto del presente contratto.
Il Collaboratore si obbliga a non diffondere notizie attinenti al Gruppo consiliare committente e ai Consiglieri aderenti né a compiere , in qualsiasi modo, atti in pregiudizio degli stessi. Egli si impegna in oltre a rispettare il più assoluto riserbo in merito a notizie , dati e informazioni di qualsiasi genere, anche non riservate, di cui sia venuto a conoscenza nell’esecuzione dell’attività prevista dal presente contratto.
ARTICOLO 5-Luogo e mezzi di lavoro. Il Collaboratore svolgerà la propria prestazione al di fuori della struttura del committente ma potrà anche svolgerla, ove necessario, presso la sede degli uffici del Committente, siti in Bari alla Xxx Xxxxxxxx x.000.
Per l’esecuzione del presente contratto il collaboratore utilizzerà attrezzature proprie ma potrà utilizzare anche i materiali e qualsiasi supporto (quali, ad esempio, sistemi telefonici, computer e comuni attrezzature d’ufficio) messi a disposizione dal Committente quando si troverà a svolgere la propria attività presso quest’ultimo.
ARTICOLO 6 – Sospensioni legali del contratto e sicurezza. In caso di malattia e infortunio, la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue, in ogni caso, alla naturale scadenza; al presente contratto si applicano le norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro così come stabilite dal D.Lgs. 81/2008.
ARTICOLO 7 – Corrispettivo. Per il raggiungimento del risultato sopra indicato nonché degli obbiettivi specifici, il Committente corrisponderà al Collaboratore il corrispettivo annuo lordo ed omnicomprensivo di € 20.000,00 (VENTIMILA)
Il corrispettivo del Collaboratore così come definito sarà corrisposto con cadenza periodica mensile da accreditare presso _______________________________________________.
Le parti convengono altresì che il suddetto corrispettivo è comprensivo di ogni onere e spesa che il Collaboratore sosterrà per l’esecuzione dell’ incarico e, pertanto, nessuna ulteriore somma o rimborso sarà dovuta dal Committente.
Le parti si danno reciprocamente atto che il corrispettivo definito nel presente contratto è proporzionato alla quantità e alla qualità dell’ attività concordata.
ARTICOLO 8 – Durata del contratto e proroghe. Il contratto di collaborazione avrà inizio il 03.07.2018 e termine al 31.12.2018, data alla quale il contratto si intenderà risolto.
ARTICOLO 9 – Cessazione anticipata del contratto. Costituiscono ragione automatica e immediata di risoluzione del presente contratto di collaborazione la cessazione anticipata della legislatura, la cessazione del Gruppo consiliare ovvero la modificazione della sua composizione con conseguente venir meno delle risorse per la copertura finanziaria del presente contratto ai sensi e per gli effetti della l. r. n. 29/2015.
Il contratto potrà essere unilateralmente risolto dal Committente prima della scadenza del termine annuale iniziale o di quello successivamente prorogato:
Per giusta causa al verificarsi di rilevanti inadempienze contrattuali ivi inclusa la commissione di reati per fatti inerenti l’esecuzione della collaborazione o, in ogni caso, tali da danneggiare l’affidamento o l’immagine del gruppo consiliare e dei Consiglieri aderenti, ritenuti concordemente dalle parti contraenti beni di primaria rilevanza;
Per idoneità professionale del Collaboratore tale da compromettere la piena e proficua realizzazione dell’attività oggetto del contratto.
Nulla è dovuto al Collaboratore per qualsivoglia ragione o titolo in conseguenza della cessazione anticipata del contratto, salvo il corrispettivo relativo all’attività effettivamente prestata fino a quel momento.
La comunicazione tra le parti relative al verificarsi a una delle suddette cause di cessazione del contratto dovranno avvenire mediante raccomandata A/R o lettera con consegna a mani, sottoscritta per ricevuta del destinatario.
ARTICOLO 10 – Autorizzazione privacy. Il Collaboratore, con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza espressamente il Committente a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali e dichiara di essere stato informato circa l’utilizzazione dei dati personali, che verranno utilizzati nell’ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell’esecuzione del presente contratto. Il trattamento dei dati da parte del Committente sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto delle norme di sicurezza.
ARTICOLO 11 – Rinvio normativo.
Il presente contratto viene stipulato ai sensi del combinato disposto degli artt. 52, comma 2, e art.2 del D. Lgs. 8172015 nonché, per quanto non espressamente previsto del presente contratto, dalle disposizioni del Codice Civile di cui gli artt.2222 e seguenti e dalle norme della Legge Regionale Puglia n.3/1994 3 s.m.i..
ARTICOLO 12 - -Foro competente. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere a seguito dell’interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente contratto, le parti convengono la competenza esclusiva del foro di Bari.
Letto, confermato e sottoscritto.
Bari, 03.07. 2018
Il Committente Il Collaboratore
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Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile sono specificatamente approvate le seguenti clausole: ARTICOLO 2 (Oggetto del Contratto), ARTICOLO 3 (Esecuzione del Contratto) ARTICOLO 4 (Clausola di riservatezza e di non concorrenza), ARTICOLO 6 (SOSPENSIONI LEGALI DEL CONTRATTO E SICUREZZA), articolo 7 (Corrispettivo), ARTICOLO 8 (Durata del contratto), ARTICOLO 9 (Cessazione anticipata del contratto), ARTICOLO 10 (Autorizzazione privacy), ARTICOLO 11 (Rinvio normativo), ARTICOLO 12 (Foro competente).
Il Collaboratore
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Ai sensi del D.Lgs 196/2003 autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali sopra indicati, affinché siano conservati, raccolti, registrati, organizzati, utilizzati, selezionati e comunicati a soggetti terzi per le finalità previste dalla legge e propedeutiche all’esecuzione del presente contratto. Dichiaro di essere a conoscenza dei diritti di cui all’art. 7 e di aver ricevuto le informazioni di cui all’art.16 del D. Lgs. 196/2003.
Per autorizzazione al trattamento e ricevuta delle informazioni previste dal D.Lgs. n. 196/03.
Bari, 03.07.2018
Il Collaboratore
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